COMUNE DI SINNAI

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.105 del 8-5-2003)

    Il  comune  di  Sinnai  (provincia  di  Cagliari)  ha adottato il
5 marzo  2003  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    Di  fissare  per  l'esercizio 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura
del  6 per  mille,  ai  sensi  dell'art. 6 del decreto legislativo n.
504/92  come  sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/96,
ed un'aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  di  soci  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della legge n.
556/96,  dando atto che viene rispettata la condizione che il gettito
complessivo  previsto  sia  almeno  pari  all'ultimo  gettito annuale
realizzato;
    Di  riconoscere  per  l'abitazione principale la detrazione nella
misura  di  Euro 258,00,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 3 del decreto
legislativo  n.  504/1992 (come sostituito dall'art. 3 della legge n.
662/96);
    Di  riconoscere  altresi'  per l'abitazione principale utilizzata
come  dimora  abituale  dai soggetti passivi nel cui nucleo familiare
sia  presente  un  portatore  di  handicap  con invalidita' del 100%,
l'aliquota  agevolata  del  4  per mille e la detrazione d'imposta di
Euro 258,00,  ai sensi dell'art. 8 comma 3 ultimo periodo del decreto
legislativo  n.  504/92 a condizione che il reddito complessivo annuo
lordo comprendente eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e
comunque  non  compresi  nella  dichiarazione  dei  redditi dell'anno
precedente  (ad eccezione di eventuali redditi derivanti dallo status
di invalido o portatore di handicap), sia inferiore a Euro 47.000,00;
    Di  fissare  l'aliquota  agevolata  del  3  per mille a favore di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei centri storici limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/97.
    (Omissis).