COMUNE DI TORGIANO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.117 del 22-5-2003)

    Il  comune  di  Torgiano  (provincia  di Perugia) ha adottato, il
27 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    Per  l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I),  rapportate  al  valore degli stessi, sono state determinate
nelle seguenti misure:
      1) aliquota 5,5 per mille:
        a) per  le abitazioni principali intendendosi per tali quelle
nelle  quali i contribuenti che le possiedono a titolo di proprieta',
usufrutto  od  altro  diritto  reale,  e  i  loro  familiari dimorano
abitualmente;
        b) per  una  pertinenza  di  cat.  C/6  situata  nello stesso
immobile dell'abitazione principale o in un raggio di 100 metri dallo
stesso.
        Per i fabbricati di qualsiasi destinazione catastale, situati
nei  centri  storici  (zone  A  secondo  PRG),  locati  con contratto
regolarmente  registrato  ovvero  utilizzati  da  enti o associazioni
formalmente costituite;
      2) aliquota del 6,5 per mille:
        per  i  fabbricati situati nei centri storici (zone A secondo
PRG),  diversi da quelli indicati al punto 1, destinati catastalmente
ad uso abitativo e relativa pertinenza principale, che siano concessi
in  comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e
da questi effettivamente utilizzati;
        per tutti gli altri fabbricati;
      3) aliquota 7 per mille:
        per  tutti  i  fabbricati  situati nei centri storici (zone A
secondo  PRG)  di  qualsiasi  destinazione catastale ad esclusione di
quelli specificati nei punti 1, 2 e 5;
        Aree  fabbricabili, escluse quelle di cui al successivo punto
4;
      4) aliquota 4 per mille:
        esclusivamente  per  le  aree fabbricabili inserite nel Piano
straordinario  diretto  a  rimuovere  le  situazioni  a rischio molto
elevato  di  cui  alla  delibera  dell'Autorita'  di bacino del fiume
Tevere n. 85 del 29 ottobre 1999;
      5) aliquota 9 per mille:
        per  i fabbricati destinati catastalmente ad abitazione e non
locati,  situati  nei centri storici (zone A secondo PRG) per i quali
non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di locazione da
almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, legge 9 dicembre 1998, n. 431.
I  soggetti  passivi  titolari di fabbricati, diversi dall'abitazione
principale  e  da  una  pertinenza  di  cat.  C/6, situati nei centri
storici - zone A secondo PRG, per beneficiare dell'aliquota del 5,5 o
del  6,5  per  mille, a seconda dei casi, sono tenuti a dimostrare il
possesso  dei  requisiti mediante dichiarazione/autocertificazione ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000 da
presentarsi     entro    il    31 dicembre    2003;    la    suddetta
dichiarazione/autocertificazione  deve  essere  presentata  una  sola
volta  e  rimane  valida fino al permanere delle condizioni previste.
Eventuali  variazioni  e/o  cessazioni  delle  condizioni  dichiarate
dovranno   essere   comunicate   entro   sessanta   giorni  dal  loro
verificarsi.
        Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si  detraggono fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta
fermo  che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale,
traducendosi,  per questo aspetto, l'agevolazione di cui al punto 1 -
b)   del   precedente   paragrafo,  nella  possibilita'  di  detrarre
dall'imposta  dovuta  per  le  pertinenze  assimilate, la parte della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione principale.
        E' prevista, in aggiunta alla detrazione di Euro 103,29 e con
gli   stessi   meccanismi,  un'ulteriore  detrazione  di  Euro 51,65,
esclusivamente   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale   di   contribuenti   pensionati   ultrasessantacinquenni,
soggetti passivi I.C.I, aventi il proprio nucleo familiare formato da
uno  o  massimo due persone entrambi ultrasessantacinquenni alla data
del  31 dicembre  2002,  con  un  reddito  imponibile  fiscale  lordo
complessivo  riferito all'intero nucleo familiare di convivenza, come
risultante  ai fini IRPEF per l'anno 2002, inferiore a Euro 6.000 nel
caso  di  persona  sola e a Euro 12.000 nel caso di nuclei formati da
due persone.
    Il  beneficio  della ulteriore detrazione di Euro 51,65 compete a
domanda   dell'interessato   da  redigersi,  su  apposito  modulo  in
distribuzione  presso  l'ufficio tributi, entro il 30 giugno 2003 per
usufruire  dell'ulteriore detrazione gia' in occasione del versamento
della  prima  rata  ovvero  entro  il  30 novembre  2003  per poterne
usufruire in occasione del versamento a saldo;
    (Omissis).