MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 aprile 2003, n. 1 

Decreto 12 dicembre 2001, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  40 del 16 febbraio 2002 (Regolamento emanato ai sensi dell'art. 3
del  decreto  legislativo  25 settembre  1999,  n. 374, in materia di
agenzia  in attivita' finanziaria). Chiarimenti in ordine all'area di
applicazione.
(GU n.120 del 26-5-2003)
 
 Vigente al: 26-5-2003  
 

  Con  l'art.  2  del decreto n. 485 del 13 dicembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  40  del  16 febbraio  2002,  e' stato
specificato,  ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 374 del
25 settembre   1999,   il  contenuto  dell'attivita'  di  agenzia  in
attivita' finanziaria.
  In  particolare,  tale  disposizione  stabilisce  che  esercita nei
confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria
-  ed e', quindi, tenuto ad iscriversi nell'apposito elenco istituito
presso   l'Ufficio   italiano  dei  cambi  -  chi  viene  stabilmente
incaricato  da  uno  o  piu' intermediari finanziari di «promuovere e
concludere contratti».
  Cio'  premesso, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, si
chiarisce  che  nella  previsione di detta disposizione rientrano sia
gli agenti che su incarico dell'intermediario finanziario si limitano
a  promuovere  contratti (art. 1742 del codice civile) sia gli agenti
che,  oltre  a  promuovere  contratti,  provvedono  a  concluderli su
mandato degli intermediari finanziari (art. 1752 del codice civile).
    Roma, 17 aprile 2003
               Il direttore generale della direzione V
                     del Dipartimento del tesoro
                               Maresca