MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2003 

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.
(GU n.120 del 26-5-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio 2003, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  della legge 27 dicembre 2002, n. 290,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2003,  che  fissa  in  52.000  milioni  di  euro l'importo massimo di
emissione  dei  titoli  pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei suindicati titoli pubblici al 7 maggio 2003
e' pari a 37.755 milioni di euro;
                              Decreta:
  Per  il 30 maggio 2003 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del Tesoro a centottantadue
giorni  con  scadenza  il  28 novembre 2003 fino al limite massimo in
valore nominale di 7.750 milioni di euro.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita' indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14
del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11  del giorno 27 maggio 2003, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite   negli   articoli  8,  9,  e  10  del  decreto
ministeriale 20 maggio 2003.
  Ai  sensi  degli  articoli  1,  14 e 15 del decreto ministeriale 20
maggio   2003,   e'   disposto,  altresi',  il  28  maggio  2003,  il
collocamento  supplementare  dei  buoni ordinari del Tesoro di cui al
presente  decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di
Stato».
  La  spesa  per interessi, gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2003.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 maggio 2003
                                    p. Il direttore generale: Cannata