MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 aprile 2003, n. 3/DPF. 

  Imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.).  Nuove  modalita'  di
pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote.
(GU n.123 del 29-5-2003)
 
 Vigente al: 29-5-2003  
 

                              Ai Comuni
                              e, per conoscenza
                              Al  Ministero della giustizia - Ufficio
                              pubblicazione leggi e decreti
                              All'Associazione  Nazionale  dei Comuni
                              italiani (ANCI)
                              All'Agenzia delle entrate
  Con   l'art.  1,  comma  1,  lettera  u)  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1999, n. 506, e' stato soppresso il comma 4 dell'art. 58
del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevedeva
la  pubblicazione  «per  estratto»  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
deliberazioni  concernenti  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili adottata dai comuni annualmente.
  Contestualmente,  nella  lettera  s)  della  medesima  norma,  alla
disposizione  contenuta nel comma 2 dell'art. 52 del predetto decreto
legislativo  n.  446,  la quale stabilisce che la pubblicazione degli
atti  regolamentari  e  delle  tariffe  degli enti locali deve essere
effettuata  mediante  «avviso»  e' stato aggiunto il seguente periodo
«Con  decreto  dei  Ministeri  delle  finanze  e  della  giustizia e'
definito  il  modello  al  quale  i  comuni  devono  attenersi per la
trasmissione,  anche  in  via  telematica,  dei  dati occorrenti alla
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti
sulle   entrate  tributarie,  nonche'  di  ogni  altra  deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi».
  Per   effetto   della   predetta   modifica,   pertanto,  tutte  le
deliberazioni   relative   alla   adozione  di  aliquote,  tariffe  e
regolamenti  di  natura  tributaria  dovrebbe  essere effettuata «per
estratto» nella Gazzetta Ufficiale.
  Questo  Ufficio, pur osservando che, in materia di aliquote I.C.I.,
la   nuova  modalita'  di  pubblicazione  coincide  con  quella  gia'
introdotta   dal   soppresso   comma  4,  dell'art.  58  del  decreto
legislativo   n.   446/1997,  ha  rilevato  che,  relativamente  alle
deliberazioni  tariffarie ed ai regolamenti tributari, tale modalita'
di  pubblicazione  risulterebbe inattuabile a causa della particolare
natura   dei  citati  atti,  i  quali,  essendo  atti  di  formazione
secondaria  di  particolare  complessita'.  ed  analiticita',  non si
prestano  ad  essere  schematizzati e ricondotti a forme sintetiche -
indispensabili  per  definire l'estratto - se non compromettendone il
contenuto.
  In  relazione  alle suddette difficolta' operative, d'intesa con il
Ministero   della   giustizia,  si  e'  convenuto  di  continuare  ad
effettuare  la  pubblicazione  degli  atti  deliberativi in argomento
secondo   le   previgenti   disposizioni,  confermando  di  fatto  le
precedenti   istruzioni   contenute   nella  circolare  n.  49/E  del
13 febbraio  1998  e nella circolare n. 101/E del 17 aprile 1998, con
le  quali  furono  fornite  le istruzioni ai comuni per effettuare la
pubblicazione  delle  aliquote  I.C.I,  e  dei regolamenti in materia
tributaria.  In  sostanza,  per  evitare l'interruzione del servizio,
l'Ufficio  pubblicazione  leggi  e decreti ha continuato a pubblicare
per  «estratto»  le  sole  deliberazioni  approvative  delle aliquote
I.C.I.,  mentre questo Ufficio ha provveduto a raccogliere in elenchi
gli  «avvisi»  di approvazione o di modifica dei restanti regolamenti
tributari,   che  periodicamente  venivano  trasmessi  alla  Gazzetta
Ufficiale.
  Orbene,  precisato,  innanzitutto, che tale pubblicazione, come del
resto  quella  prevista  dalla  norma  modificata,  non assume alcuna
rilevanza  giuridica in ordine all'entrata in vigore e all'efficacia,
ne'  incide sui termini decadenziali previsti per la impugnazione dei
predetti  atti  -  la  cui  unica forma di pubblicita' giuridicamente
valida  resta, comunque, disciplinata dalla specifica norma contenuta
nell'art. 124 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, - ma ha
il  solo  scopo  di  fornire ai contribuenti la notizia dell'avvenuta
adozione   di   disposizione  tributarie,  questo  Ufficio,  in  cio'
confortato  anche  dal parere espresso dal Ministero della giustizia,
ritiene   di   poter  dare  attuazione  alla  disposizione  contenuta
nell'art.  1,  comma 1, lettera s), del citato decreto legislativo n.
506/1999,  mediante  una  diversa  forma  di  pubblicazione  che, pur
assicurando,   in   ogni   caso   ai   contribuenti,   la  conoscenza
dell'avvenuta adozione di norme di natura tributaria, consenta, nello
stesso tempo, di acquisire analiticamente, con modalita' di effettiva
praticita',  tutte  quelle  informazioni  che  possono  incidere  sul
rapporto di imposta.
  Tale diversa forma, che si ritiene possa rispondere pienamente alle
finalita'  di pubblicita' perseguite dalla norma citata, oltre ad una
maggiore   economicita'  di  effettuazione  del  servizio,  consiste,
analogamente   a   quanto  avviene,  sia  pure  con  diversi  effetti
giuridici,  per  le  deliberazioni in materia di addizionale comunale
all'IRPEF,  nella  pubblicazione  di  dette  deliberazioni  sul  sito
Internet del Dipartimento delle politiche fiscali.
  Inoltre,  per  una  maggiore  completezza dell'informazione, questo
Ufficio   provvedera'  a  predisporre  appositi  «avvisi»  sintetici,
riportanti   il   nome  del  comune,  la  data  ed  il  numero  della
deliberazione  e  l'oggetto  della  medesima,  che verranno trasmessi
periodicamente  all'Ufficio  pubblicazione leggi e decreti, affinche'
venga  data  notizia  nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione
delle aliquote I.C.I.
  Pertanto,  a  modifica  delle  precedenti  istruzioni  di  cui alla
circolare  n.  49/E del 13 febbraio 1998, si dispone che, a decorrere
dalla  data  dell'inserimento  della  presente circolare sul predetto
sito  informatico,  i  comuni  trasmetteranno,  direttamente a questo
Ufficio, la richiesta di pubblicazione, corredata dalla deliberazione
di  approvazione  delle aliquote I.C.I. adottate per l'anno in corso.
Nell'ipotesi  in  cui,  in  tale  deliberazione, l'ente locale si sia
limitato  a confermare la validita' delle aliquote vigenti in periodi
pregressi,  sara' indispensabile allegare anche l'atto che riporta la
misura  dell'aliquota o delle aliquote deliberate precedentemente, al
fine  di  fornire  tutte  le  informazioni  necessarie  per adempiere
correttamente all'obbligo tributario.
  La pubblicazione interessera', ovviamente, anche quella parte della
deliberazione  relativa  alla detrazione per l'abitazione principale,
nonche'  le  eventuali  condizioni  introdotte  dal  comune per poter
beneficiare   dell'ulteriore  detrazione  disciplinata  nel  comma  3
dell'art.  8,  del decreto legislativo n. 504/1992, prevista per quei
soggetti  passivi  che  versino  in particolari condizioni di disagio
economico e sociale.
Modalita' di invio.
  I  comuni,  per le finalita' sopra indicate, invieranno, unitamente
alla   richiesta   di   pubblicazione,   le  deliberazioni  succitate
esclusivamente   al   seguente   indirizzo   di   posta  elettronica:
dpf.federalismofiscale@finanze.it
  In  alternativa,  i  citati atti potranno essere trasmessi anche su
supporto magnetico (floppy disk, ovvero c.d.rom), costituito da testo
e  non  da  immagine,  obbligatoriamente  in  formato Microsoft word,
oppure  Acrobat PDF, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del
federalismo fiscale - Viale Europa n. 242 - 00144 Roma Eur.
  Allo   scopo  di  assicurare  la  celerita'  dell'acquisizione  dei
predetti   supporti  informatici,  i  «file»  che  riportano  i  dati
contenuti  nelle  delibere  in  argomento,  scritti  con il carattere
«Times  New Roman», dimensione «12» dovranno essere nominati nei modi
seguenti:
    ici nomecomune anno.doc
    ici nomecomune anno.pdf
  Per  quanto  riguarda  la  pubblicazione  degli  avvisi,  l'Ufficio
pubblicazione  leggi  e  decreti  fara' precedere, gli avvisi stessi,
dalle seguenti indicazioni:
    Avviso   di   adozione,  da  parte  dei  comuni,  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili.
Avvertenze.
  Con  la  presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto disposto
dall'art.  52,  comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  come  modificato  dall'art. 1, comma 1, lettera s), numeri 1) e
2),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, a dare avviso
della   adozione,  da  parte  dei  comuni,  delle  aliquote  relative
all'imposta comunale sugli immobili.
  La  presente  pubblicazione,  che e' priva di rilevanza giuridica e
non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale,  al  fine di
richiamare   l'attenzione   dei  soggetti  interessati  sull'avvenuta
adozione  delle  aliquote  e  dell'introduzione  delle condizioni per
usufruire della eventuale ulteriore detrazione d'imposta prevista per
l'abitazione  principale.  Pertanto,  le  informazioni  sul contenuto
integrale  delle  delibere  annunciate  in  Gazzetta, potranno essere
assunte, oltre che presso i comuni interessati, direttamente dal sito
www.finanze.gov.it nella sottopagina Dipartimento politiche fiscali.
  Inoltre,  considerato  che  nelle  more dell'introduzione del nuovo
procedimento  di  pubblicazione  e' gia' iniziata la pubblicazione in
Gazzetta  Ufficiale  secondo le precedenti modalita' degli «estratti»
delle  deliberazioni  di approvazione di aliquote I.C.I. adottate per
l'anno 2003, lo scrivente si fara' carico di acquisire direttamente i
dati  contenuti nei predetti estratti, per poi trasferirli sul citato
sito,  esonerando  i  comuni  interessati  dall'obbligo  di procedere
all'invio del relativo supporto informatico.
  Nell'evidenziare,  infine,  che  la  pubblicazione e' completamente
gratuita,  si'  fa  presente  che le richieste di pubblicazione delle
aliquote  che  saranno  inoltrate, sia allo scrivente che all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti, successivamente alla diramazione della
presente  circolare,  saranno  evase  solo  dopo  l'invio  di  idoneo
supporto  informatico  avente le caratteristiche sopra indicate. Cio'
soprattutto  per  evitare  che  l'eventuale  omissione  od errore che
potrebbe  conseguire alla acquisizione dei dati dal supporto cartaceo
possa compromettere la corretta informazione per il contribuente.
  Si  precisa, infine, che nulla e' innovato in ordine alle modalita'
di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli «avvisi» concernenti
i  restanti  regolamenti comunali e provinciali di natura tributaria,
relativamente  ai  quali  si  confermano  le  istruzioni  a suo tempo
diramate con la circolare n. 101/E del 17 aprile 1998.
    Roma, 16 aprile 2003
                      Il capo del Dipartimento
                      per le politiche fiscali
                              Manzitti