MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 2003 

Modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 40 dell'art. 145
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (misure relative al fondo per la
promozione dei trasporti marittimi sicuri).
(GU n.123 del 29-5-2003)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
  Visto in particolare, l'art. 80, comma 13, della suddetta legge che
modifica  l'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2001), come modificato
dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2002)  con  il  quale  sono  state
stanziate  per l'esercizio finanziario 2003 risorse per il sostegno e
l'incentivazione  per  l'alta  formazione professionale realizzate da
istituti  per  la professionalita' nautica partecipati da istituti di
istruzione  universitaria o convenzionate con gli stessi e misure per
la promozione di trasporti marittimi sicuri e ricerche;
  Visto l'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che
affida  al  Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione
con proprio decreto, delle modalita' di attuazione delle disposizioni
recate  dall'art.  145,  comma  40,  della  legge  n.  388/2000, come
modificato  dal  suddetto  art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
  Ritenuta l'opportunita' di definire tempestivamente le modalita' di
utilizzazione  del  finanziamento  con riferimento sia all'anno 2003,
sia agli anni successivi, in relazione alle corrispondenti previsioni
del citato art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Considerato   pertanto,  che  occorre  stabilire  le  modalita'  di
attuazione  delle  disposizioni  dell'art. 145, comma 40, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla suindicata normativa,
con  riferimento  al finanziamento per l'esercizio finanziario 2003 e
per  quelli successivi, sia per la quota attinente misure di sostegno
ed  incentivazione  per  la  formazione  professionale permanente nel
settore  nautico, sia per la quota relativa a studi e ricerche aventi
per oggetto la promozione di trasporti marittimi sicuri;
  Considerato altresi' che l'intero stanziamento dell'anno 2001, pari
a  Euro  774.685  e  quota-parte dello stanziamento dell'anno 2002 di
pari  importo  e'  stato  destinato  a favore del comune di Livorno a
seguito  di apposita convenzione stipulata in data 13 luglio 2001 tra
l'allora  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione ed il comune
stesso  per  iniziative  volte alla promozione di trasporti marittimi
sicuri;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo ed accesso ai documenti;
  Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Lo  stanziamento  iscritto  sul  capitolo  1974  dello stato di
previsione  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, nei
limiti  dell'importo complessivo di Euro 5.164.600,00 per l'anno 2003
e  per  gli  anni  successivi,  e',  secondo  le percentuali indicate
dall'art.  22,  comma  14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato  dall'art.  80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  utilizzato  per  finanziare l'incentivazione ed il sostegno per
l'alta formazione professionale, nonche' progetti di studio e ricerca
per la promozione di trasporti marittimi sicuri.
  2.  Lo  stanziamento  annuale  -  per  ciascuna  delle tipologie di
intervento  previste  dalla  normativa  indicata  al  comma  1  -  e'
ripartito  nella  misura  dell'80  per cento a favore delle misure di
sostegno  ed incentivazione per l'alta formazione professionale e del
20  per  cento  a  favore  del finanziamento di programmi di studio e
ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri.
  3.  Il finanziamento per l'incentivazione ed il sostegno per l'alta
formazione   professionale   e'   riservato   agli  istituti  per  le
professionalita'  nautiche  costituiti  sotto forma di organizzazioni
non  lucrative  di  utilita'  sociale,  partecipati direttamente da o
convenzionati con istituti di istruzione universitaria che, alla data
di  pubblicazione  del  presente  decreto, abbiano istituito un forum
permanente per la formazione e l'alta formazione professionale.
  4.  All'individuazione del soggetto o dei soggetti aventi titolo al
finanziamento si provvede, per il primo triennio, previa selezione da
parte dell'apposita commissione interministeriale di cui al comma 5.
  5.  La  selezione  delle  richieste ammissibili al finanziamento e'
effettuata da una commissione composta da due dirigenti del Ministero
dell'economia  e  delle finanze e da un dirigente del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, da nominarsi, rispettivamente, con
decreto del Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
del Capo Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed
aereo,  entro  quindici  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente decreto.
  6.   Tenuto   conto   dell'esigenza   di  attivare  tempestivamente
l'iniziativa  per il sostegno e l'incentivazione dell'alta formazione
professionale,  le istanze di finanziamento devono essere presentate,
entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla Direzione generale
per  la  navigazione  e  il  trasporto  marittimo e interno, la quale
provvede  ad  assegnare  e ad erogare i finanziamenti richiesti sulla
base  della  selezione operata dalla commissione di cui al comma 5, a
valere sul competente capitolo indicato al comma 1.
  7.  Ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  7 agosto  1990, n. 241,
l'assegnazione dei finanziamenti per le finalita' di cui alla lettera
c) dell'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato  dall'art.  80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e'  effettuata  con  riferimento alle iniziative piu' idonee al
conseguimento delle specifiche finalita' di legge che rispondano alle
seguenti caratteristiche:
    a) partecipazione     o    convenzionamento    con    istituzioni
universitarie;
    b) partecipazione  o  convenzionamento  di  enti la cui attivita'
contempli  quella  prevista nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314;
    c) disponibilita' di beni pubblici da destinare, previo recupero,
alle  esigenze infrastrutturali del forum permanente, siti in aree di
interesse strategico per l'attuazione delle iniziative formative e di
ricerca;
    d) convenzionamento    con    istituzioni    universitarie    per
l'utilizzazione  di portali web da destinare alle attivita' del forum
ed   all'incontro  tra  domanda  ed  offerta  formativa  qualificata,
unitamente al monitoraggio dell'occupazione lavorativa;
    e) previsione    dell'estensione    dell'offerta    formativa   e
progettuale anche ai Paesi extracomunitari del bacino mediterraneo;
    f) previsione  della  progettazione e realizzazione di servizi di
supporto alle piccole e medie imprese, in regime convenzionato;
    g) espressa previsione della libera adesione al forum da parte di
soggetti pubblici e privati, in regime di convenzionamento.
  8.  L'assegnazione dei finanziamenti avviene sulla base di un piano
economico-finanziario  diretto  all'ottimizzazione degli investimenti
ed   allo   sviluppo  ed  incentivazione  delle  attivita'  formative
permanenti,  nel  rispetto  delle percentuali stabilite nell'art. 22,
comma 14,  lettera c), ultima parte, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  come modificato dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
  9.  L'assegnazione  dei  finanziamenti per le finalita' di studio e
ricerca  di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388, sara' effettuata a cura del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  a  favore  di  soggetti specializzati nel campo della
ricerca  nel  settore  navale  per  programmi mirati al conseguimento
delle specifiche finalita' di legge ed in particolare alla:
    a) riduzione   dei  fattori  di  rischio  di  sinistri  marittimi
attraverso  processi  e  modalita'  di  costruzione  dei mezzi navali
caratterizzate da elementi innovativi;
    b) riduzione   dei  fattori  di  rischio  di  sinistri  marittimi
connessi ad aspetti tecnico-impiantistici delle unita' navali;
    c) riduzione  dei  fattori  di  rischio  per  la  sicurezza della
navigazione  connessi alla progettazione ed alla verifica di mezzi di
salvataggio e delle tecniche di evacuazione della nave;
    d) riduzione  dei  rischi  per la nave e per le persone derivanti
dalla  gestione  della sicurezza della navigazione e della security a
bordo;
    e) riduzione  dei  rischi  per  la nave ed il personale navigante
correlati   all'organizzazione   ed   alle   nuove   modalita'  delle
prestazioni lavorative.
  10.  Il  finanziamento  e' accordato ai programmi di cui al comma 9
nella  misura percentuale del 90 per cento dei costi per attivita' di
ricerca   fondamentale,   50  per  cento  per  attivita'  di  ricerca
industriale  e  25 per cento per attivita' di ricerca precompetitiva,
nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla
ricerca  e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle
Comunita'  europee  n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. C45 del 17 febbraio 1996.
  11.  Le  istanze  di  finanziamento  devono essere presentate entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel  caso  di  presentazione di piu' programmi aventi i requisiti per
essere ammessi al finanziamento, il finanziamento stesso, nell'ambito
delle risorse disponibili a tale titolo e nel rispetto delle aliquote
di  cui  al  comma  10,  sara'  ripartito pro-quota proporzionalmente
all'ammontare dei costi complessivi di ciascun programma.
  12.  La  selezione  delle richieste ammissibili al finanziamento e'
effettuata da una commissione composta da due dirigenti del Ministero
delle  infrastrutture e dei trasporti e da un dirigente del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  da nominarsi, rispettivamente, con
decreto  del  Capo  Dipartimento  per  la  navigazione e il trasporto
marittimo  ed aereo e del Capo Dipartimento della Ragioneria generale
dello  Stato,  entro  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 aprile 2003
                                                Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3
Economia e finanze, foglio n. 321