MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 10 marzo 2003, n. B1/2107 

Procedure  di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, Direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 - Art. 14, comma
3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
(GU n.126 del 3-6-2003)
 
 Vigente al: 3-6-2003  
 

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Alle  amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di appalti
               pubblici di lavori, forniture e servizi

  1.  La  direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 che
coordina  le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative  all'applicazione  delle  procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di forniture e di lavori, ha
disposto che gli Stati membri della Comunita' europea prevedano mezzi
di  ricorsi  efficaci  e  rapidi  tali da consentire al ricorrente di
ottenere  una  tempestiva  ed efficace tutela dell'interesse ritenuto
violato.   Cio',   anche  al  fine  di  evitare  che  la  mancanza  o
l'insufficienza  di  mezzi di ricorsi siffatti, in vari Stati membri,
possa  dissuadere  le imprese comunitarie dal concorrere alle gare di
appalto bandite nel relativo Stato.
  Le   regole   poste   dalla   direttiva   89/665/CEE   sono   state
successivamente  estese  alla  materia  degli  appalti di servizi per
effetto della direttiva 92/50/CEE.
  2.  In  conformita' alla predetta direttiva 89/665/CEE, la Corte di
giustizia  della  Comunita'  europea, con giurisprudenza costante, ha
piu' volte sottolineato la necessita' che i candidati o gli offerenti
in  una  gara,  per  poter  presentare  utilmente  ricorso  contro un
provvedimento  di  aggiudicazione,  in  una fase in cui la violazione
possa  ancora  essere  sanata,  debbano  prendere conoscenza di detta
decisione  in  tempo  utile,  e quindi anteriormente alla stipula del
contratto.
  In  tal  senso  devono  essere  altresi'  interpretate le Direttive
93/36/CEE  8 (art. 7, paragrafo 2), 93/37/CEE (art. 8, paragrafo 2) e
92/50/CEE  (art.  12,  paragrafo  2)  le quali, pur non precisando il
momento  in  cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici  devono fornire
l'informazione   sull'esito   dell'appalto,  tuttavia  impongono  una
comunicazione  all'insegna  della  rapidita', in linea con i principi
delineati dalla direttiva 89/665/CEE.
  3.  La Corte di giustizia delle Comunita' europee, con sentenza del
28 ottobre  1999,  «Alcatel»,  nella  causa C-81/98, ha ulteriormente
sviluppato   e   interpretato  i  principi  emanati  nella  direttiva
89/665/CEE  ed  ha  precisato,  fra  l'altro, che il provvedimento di
aggiudicazione  debba  essere  comunicato a tutti i partecipanti alla
procedura  di gara e che debba esistere un lasso di tempo ragionevole
tra  la  data di adozione di detto provvedimento e la data di stipula
del  relativo  contratto.  Cio'  al fine di evitare che i concorrenti
alla  gara  eventualmente  interessati  a chiedere l'annullamento del
provvedimento  stesso,  possano  venire  a  conoscenza della suddetta
decisione  in  un  momento tardivo per potere utilmente far valere le
proprie  ragioni,  in  quanto  l'amministrazione  potrebbe avere gia'
stipulato  il  contratto oppure quest'ultimo potrebbe addirittura, in
taluni  casi, essere stato gia' eseguito (es. appalto di forniture da
eseguirsi  in  un'unica soluzione). In entrambi i casi il ricorrente,
ancorche'  vittorioso,  sarebbe  privato della possibilita' di essere
riammesso alla gara e di concorrere ad una nuova aggiudicazione.
  4.  La  Commissione  europea  ha  verificato  che  la  legislazione
italiana  in materia di appalti pubblici non prevede l'obbligo per le
amministrazioni  aggiudicatrici  di  notificare  i  provvedimento  di
aggiudicazione  a  tutti  i partecipanti ad una gara di appalto ed ha
pertanto  attivato  una  procedura  di infrazione nei confronti dello
Stato italiano, ai sensi dell'art. 226 del trattato CEE, rilevando il
contrasto  normativo  esistente  con  le disposizioni della direttiva
89/665/CEE (in particolare l'art. 2, paragrafo 1, lettera b), e delle
Direttive 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE.
  5.  L'art.  14  del  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190,
recante  norme  di  attuazione  della  legge 21 dicembre 2001, n. 443
(legge   delega   al   Governo   in   materia   di  realizzazione  di
infrastrutture  ed  insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale),  al  terzo  comma, prevede espressamente che «il soggetto
aggiudicatore   comunica   il   provvedimento  di  aggiudicazione  ai
controinteressati   almeno   trenta  giorni  prima  della  firma  del
contratto».  Tale  previsione,  sia  pure  inserita  in  un  contesto
normativo  specificamente  riferito  alle procedure di progettazione,
approvazione   e   realizzazione  di  infrastrutture  e  insediamenti
produttivi,  appare idonea ad adeguare la normativa italiana a quella
comunitaria  e  a  superare  i  rilievi  sollevati  dalla Commissione
europea   in  ordine  alla  necessita'  di  rendere  obbligatoria  la
comunicazione   del   provvedimento   di  aggiudicazione  a  tutti  i
partecipanti  ad una gara di appalto, nonche' di prevedere un termine
ragionevole  tra la predetta aggiudicazione e la stipula del relativo
contratto di appalto.
  6.  L'art.  21  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, relativa alla
istituzione  dei  tribunali  amministrativi  regionali  prevede, come
noto,  la  possibilita' di impugnare gli atti o i provvedimenti della
pubblica  amministrazione  nel termine di sessanta giorni dal momento
in  cui  l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, oppure ne abbia
avuto   piena   conoscenza.   La   giurisprudenza  amministrativa  ha
costantemente individuato «la piena conoscenza» nella comunicazione e
acquisizione  del  provvedimento  relativo.  L'esigenza di dare piena
effettivita'  alla  norma  citata  e  al  principio  di  tutela degli
interessi  del  ricorrente  ivi  contenuto,  impone che l'interessato
debba  essere messo in grado di conoscere non solo dell'esistenza, ma
anche,  e soprattutto, dei contenuti del provvedimento. D'altra parte
la  comunicazione  dell'avvenuta  aggiudicazione  -  anche  a  titolo
provvisorio  -  e'  espressione di un obbligo generale di informativa
regolante  tutte le procedure ad evidenza pubblica, nonche' principio
immanente nel nostro ordinamento giuridico.
  7.  In  considerazione  della procedura di infrazione gia' attivata
nei  confronti  dello  Stato italiano sulla questione in argomento, e
nelle  more dell'emanazione di apposito provvedimento teso a elimmare
il   contrasto  normativo  rilevato  dalla  Commissione  europea,  si
invitano  le  amministrazioni  in  indirizzo  a  tenere  presente  le
considerazioni  fin qui svolte in riferimento a tutte le procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
  Si  sottolinea,  infatti,  la  preminente  esigenza di osservare la
normativa   comunitaria  inerente  la  materia  e  di  conformare  la
disciplina  italiana  ai  principi  sanciti  dalla Corte di giustizia
nella richiamata sentenza Alcatel, onde evitare, da parte dell'Unione
europea,  l'attivazione  di consequenziali provvedimenti sanzionatori
nei riguardi dello Stato italiano.
  La  presente  circolare  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 marzo 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2003
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 228