LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n. 1 

Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.
(GU n.134 del 12-6-2003)
 
 Vigente al: 27-6-2003  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, e' aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini». 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 30 maggio 2003 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                  Prestigiacomo, Ministro per le pari 
                              opportunita' 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli