Istituzione della commissione di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 527/1987.(GU n.24 del 14-6-2003)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 27 giugno 2001) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1565 del 21 maggio 2001; Emana il seguente regolamento: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'Art. 9 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 527/1987 Art. 1. 1. La commissione medica provinciale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, e' insediata presso l'azienda sanitaria di Bolzano. 2. Essa e' composta dal direttore medico responsabile di «Medicina 1» dell'Ospedale centrale di Bolzano, che la presiede, e da altri due membri, scelti di volta in volta, in relazione alla natura dei casi da trattare, dal presidente medesimo da un elenco di medici specialisti stilato dal direttore generale dell'azienda sanitaria di Bolzano; qualora i ricorrenti siano mutilati o minorati fisici, uno dei medici specialisti deve appartenere ai servizi della riabilitazione e la commissione deve essere integrata da un ingegnere designato dalla ripartizione provinciale traffico e trasporti. 3. Gli oneri derivanti dagli accertamenti medici effettuati dalla commissione di cui al precedente comma 2, sono a carico del ricorrente e competono all'azienda sanitaria di Bolzano. 4. E' soppressa la commissione di cui all'Art. 6, comma 3, della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 25 maggio 2001 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2001 Registro n. 1, foglio n. 21