MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 maggio 2003 

Proroga  del trattamento di mobilita' gia' autorizzato sulla base del
decreto n. 30952 del 18 aprile 2002. (Decreto n. 32388).
(GU n.139 del 18-6-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di mobilita';
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata
legge n. 223/1991;
  Visto  l'art.  81,  comma  7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
successivamente  modificato dall'art. 45, comma 17, lettera c), primo
periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge
17 maggio 1999, n. 144;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visti  i  decreti  direttoriali  n.  27331 del 5 novembre 1999 e n.
28128  del  12  aprile  2000,  di  proroga, fino al 31 dicembre 2000,
dell'indennita' di mobilita' in favore dei lavoratori individuati dal
citato  art.  45,  comma 17, lettera c), primo periodo della legge n.
144/1999;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera i) e comma 14, secondo periodo,
del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;
  Vista  la  nota  n.  107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono
state  impartite  all'INPS le direttive per l'attuazione dei predetti
articoli  1,  comma  6,  lettera  i) e comma 14, secondo periodo, del
decreto-legge  n.  346/2000, ai fini della proroga del trattamento in
questione fino al 31 dicembre 2001;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  lettera b) del decreto-legge 3 maggio
2001,  n.  158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio
2001, n. 248;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 30466
del 25 ottobre 1991, art. 2;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il  decreto  n.  30952  del  18 aprile 2002 del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 9
maggio  2002,  registro  n.  1,  foglio  n.  310,  con  il  quale  il
trattamento  di  mobilita' in questione e' stato prorogato fino al 31
dicembre  2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n.
448/2001;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede  -  nel  caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti di
detti  programmi  -  che  il  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo'  disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale,  gia'  previste  da  disposizioni di legge,
anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
  Visto  il  decreto  n.  32220  del 10 aprile 2003, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti in
data  7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si e'
stabilito  di  poter  autorizzare,  in  favore  dei  lavoratori  gia'
beneficiari,  fino al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattamenti
di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di
disoccupazione  speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della
legge  n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non
oltre  il  31  dicembre  2003,  ai sensi dell'art. 41, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  il  verbale  della  riunione  svoltasi  presso  la direzione
regionale del lavoro per la Basilicata in data 14 maggio 2003, in cui
le  parti  convenute  hanno  richiesto,  ai sensi del citato art. 41,
comma  1,  della  legge  n. 289/2002, la proroga, fino al 31 dicembre
2003, del trattamento di mobilita', in favore di 160 lavoratori, gia'
fruitori  del  medesimo  beneficio  fino al 31 dicembre 2002, e hanno
confermato   gli   impegni   a   favorire  la  nascita  di  attivita'
imprenditoriali  al  fine  di  consentire il reimpiego dei lavoratori
interessati;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento
di  mobilita',  ai  sensi  dell'art.  41,  comma  1,  della  legge n.
289/2002, in favore di un numero massimo di 160 unita';
                              Decreta:
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41,
comma  1,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, il trattemento di
mobilita'  gia'  autorizzato  fino  al  31  dicembre 2002, sulla base
citato  decreto  interministeriale  n.  30952  del 18 aprile 2002, e'
prorogato  fino  al  31 dicembre 2003, in favore di un numero massimo
pari a 160 unita'.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220
del  10 aprile 2003, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa
afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al
presente  provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2003
                                       Il direttore generale: Mancini