MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 maggio 2003 

Proroga  del trattamento di mobilita' gia' autorizzato sulla base del
decreto n. 30955 del 18 aprile 2002. (Decreto n. 32389).
(GU n.139 del 18-6-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di mobilita';
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata
legge n. 223/1991;
  Visto l'art. 4, comma 12 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Vista  la  direttiva  n.  102744 del 21 marzo 1996, con la quale il
Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, ha stabilito criteri
di  priorita' in ordine all'applicazione del citato art. 4, comma 12,
della legge n. 608/1996 e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;
  Visto  l'art.  1-nonies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto l'art. 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge
17 maggio 1999, n. 144;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visti  i decreti direttoriali n. 23909 del 17 aprile 1999, n. 26193
del 26 aprile 1999 e n. 28170 del 20 aprile 2000, di proroga, fino al
31   dicembre  2000,  dell'indennita'  di  mobilita'  in  favore  dei
lavoratori individuati dal citato art. 4, comma 12, del decreto-legge
1°  ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14, primo periodo, del
decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;
  Visto  l'art.  78,  comma 29, punti a) e b) della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  che ha apportato delle modifiche al predetto art. 1,
comma 14, della legge 24 novembre 2000, n. 346;
  Vista  la  nota  n.  107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono
state  impartite  all'INPS le direttive per l'attuazione dei predetti
articoli  1,  comma  6,  lettera  i)  e  comma 14, primo periodo, del
decreto-legge  n.  346/2000, ai fini della proroga del trattamento in
questione fino al 31 dicembre 2001;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  lettera b) del decreto-legge 3 maggio
2001,  n.  158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio
2001, n. 248;
  Visto il decreto n. 30466 del 25 ottobre 1991, art. 2, del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il  decreto  n.  30955  del  18 aprile 2002 del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 9
maggio  2002,  registro  n.  1,  foglio  n.  313,  con  il  quale  il
trattamento  di  mobilita' in questione e' stato prorogato fino al 31
dicembre  2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n.
448/2001;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede  -  nel  caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi  -  che  il  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo'  disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale,  gia'  previste  da  disposizioni di legge,
anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
  Visto  il  decreto  n.  32220  del 10 aprile 2003, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti in
data  7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si e'
stabilito  di  poter  autorizzare,  in  favore  dei  lavoratori  gia'
beneficiari,  fino al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattamenti
di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di
disoccupazione  speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della
legge  n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non
oltre  il  31  dicembre  2003,  ai sensi dell'art. 41, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  il  verbale  della  riunione  svoltasi  presso  la direzione
regionale del lavoro per la Basilicata in data 20 maggio 2003, in cui
le  parti  convenute  hanno  richiesto,  ai sensi del citato art. 41,
comma  1,  della  legge  n. 289/2002, la proroga, fino al 31 dicembre
2003, del trattamento di mobilita', in favore di 406 lavoratori, gia'
fruitori  del  medesimo  beneficio  fino al 31 dicembre 2002, e hanno
confermato   gli   impegni   a   favorire  la  nascita  di  attivita'
imprenditoriali  al  fine  di  consentire il reimpiego dei lavoratori
interessati;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento
di  mobilita',  ai  sensi  dell'art.  41,  comma  1,  della  legge n.
289/2002, in favore di un numero massimo di 406 unita';
                              Decreta:
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41,
comma  1,  della  legge n. 289/2002, il trattamento di mobilita' gia'
autorizzato  fino  al  31  dicembre  2002,  sulla base citato decreto
interministeriale  n.  30955 del 18 aprile 2002, e' prorogato fino al
31 dicembre 2003, in favore di un numero massimo pari a 406 unita'.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  L'I.N.P.S., ai fini dell'applicazione della normativa in questione,
si  uniformera'  ai  criteri  di  priorita' stabiliti dalla direttiva
ministeriale del 21 marzo 1996, citata in premessa.
  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220
del  10 aprile 2003, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa
afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al
presente  provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2003
                                       Il direttore generale: Mancini