REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 12 

Modifiche  e integrazioni al regolamento regionale 23 luglio 2002, n.
5 «Nuovo sistema tariffario»
(GU n.27 del 5-7-2003)

(Pubblicato  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2002)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento regionale:
                               Art. 1.
    1.  Il  comma  6,  dell'Art.  25 del regolamento n. 5/2002 «Nuovo
sistema tariffario», e' sostituito dal seguente:
    «6.  Per  ottenere  il  diritto  alla  circolazione  gratuita gli
interessati  devono  presentare  apposita domanda, redatta secondo lo
schema   indicato  nell'allegato  A3,  al  comune  di  residenza,  se
competente  per  l'affidamento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico
locale.  I  comuni  possono  affidare alla provincia di appartenenza,
previo  accordo,  le  funzioni  relative al rilascio delle tessere di
libera  circolazione  ai  sensi  dell'Art.  6,  comma  6, dello legge
regionale  n. 22/1998. Qualora il comune di residenza del richiedente
non  sia  ente  affidante,  la  domanda  deve  essere presentata alla
provincia  nell'ambito  della  quale  e'  ubicato  il  comune stesso.
All'atto   della  presentazione  della  domanda  viene  richiesto  al
cittadino,  ai  fini  dell'attivita' di monitoraggio, la compilazione
del questionario di cui all'allegato A3.».
    2.  Il  comma  7,  dell'Art.  25  del  regolamento  n. 5/2002, e'
sostituito dal seguente:
    «7.  Il  diritto  alla  circolazione  gratuita e' riconosciuto ai
titolari   di  apposita  tessera  di  libera  circolazione,  conforme
all'allegato  A4. A parziale copertura dei costi di emissione, per il
rilascio della tessera di libera circolazione, gli interessati devono
versare  a  favore  degli enti locali affidanti di cui al comma 6, un
importo  pari  a due volte la tariffa della prima classe chilometrica
della TUR di seconda classe».
    3.  Il  comma  2,  dell'Art.  26  del  regolamento  n. 5/2002, e'
sostituito dal seguente:
    «2. Con decorrenza dal 1° agosto 2003, hanno diritto ad usufruire
delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto, espletati con
contributo  pubblico  regionale  o  locale,  le seguenti categorie di
cittadini residenti in Lombardia:
      a) gli   invalidi   civili,  inabili  ed  invalidi  del  lavoro
formalmente  riconosciuti  dalle  commissioni  mediche previste dalla
legislazione  vigente  con  grado  di  invalidita'  non  inferiore al
sessantasette per cento o equiparato e loro eventuali accompagnatori.
Le  agevolazioni  tariffarie  sono  riconosciute  qualora  il reddito
personale  imponibile del richiedente, esclusa l'eventuale indennita'
di  accompagnamento,  non  sia  superiore a due volte l'ammontare del
trattamento   annuo  minimo  di  pensione  corrisposto  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
      b) pensionati di eta' superiore ai sessantacinque anni titolari
di  pensione  minima o integrata al minimo, corrisposta dall'Istituto
nazionale  di  previdenza  sociale  o  dalla  cassa di previdenza dei
lavoratori  autonomi, e non titolari di altri redditi, esclusi quelli
derivanti  dalla  proprieta' dell'alloggio di abitazione. Nel caso di
coniugi,  anche  se  entrambi  pensionati, le agevolazioni tariffarie
spettano  qualora  il  cumulo  dei redditi imponibili percepiti dagli
stessi,  con  esclusione del reddito dell'alloggio di abitazione, non
sia  superiore  a due volte e mezzo l'ammontare del trattamento annuo
minimo   di   pensione   corrisposto  dall'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale».
    4.  Il  comma  4,  dell'Art.  26  del  regolamento  n. 5/2002, e'
sostituito dal seguente:
    «4.  Le agevolazioni tariffarie sono determinate, per entrambe le
categorie di cui al comma 2, nella misura del 60%».
    5.  Il  comma  5,  dell'Art.  26  del  regolamento  n. 5/2002, e'
sostituito dal seguente:
    «5.  Per  ottenere  il  diritto  alle agevolazioni tariffarie gli
interessati  devono  presentare  apposita domanda, redatta secondo lo
schema   indicato  nell'allegato  A5,  al  comune  di  residenza,  se
competente  per  l'affidamento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico
locale.  I  comuni  possono  affidare alla provincia di appartenenza,
previo  accordo,  le  funzioni  relative al rilascio delle tessere di
agevolazione  tariffaria  ai  sensi dell'Art. 6, comma 6, della legge
regionale  n. 22/1998. Qualora il comune di residenza del richiedente
non  sia  ente  affidante,  la  domanda  deve  essere presentata alla
provincia  nell'ambito  della  quale  e'  ubicato  il  comune stesso.
All'atto   della  presentazione  della  domanda  viene  richiesto  al
cittadino,  ai  fini  dell'attivita' di monitoraggio, la compilazione
del questionario di cui all'allegato A6».
    6.  Il  comma  6,  dell'Art.  26  del  regolamento  n. 5/2002, e'
sostituito dal seguente:
    «6.  Il  diritto  alle agevolazioni tariffarie e' riconosciuto ai
titolari  di  apposita  tessera  di agevolazione tariffaria, conforme
all'allegato  A4.  A parziale copertura dei costi di emissione per il
rilascio  della  tessera  di agevolazione tariffaria, gli interessati
devono  versare  a favore degli enti locali affidanti di cui al comma
5,  un  importo  pari  a  due  volte  la  tariffa  della prima classe
chilometrica della TUR di seconda classe».
    7.  Il  comma  1,  dell'Art.  27  del  regolamento  n. 5/2002, e'
sostituito dal seguente:
    «1. Gli enti locali affidanti sono tenuti ad inviare alla Regione
con   frequenza   annuale   un   rapporto   inerente  l'attivita'  di
monitoraggio  delle  tessere  di  libera circolazione ed agevolazione
tariffario».
    8.  Gli  allegati A3, A4, A5 e A6 del regolamento n. 5/2002, sono
sostituiti dai seguenti:
      (Omissis).
      Il  presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Lombardia.
      Milano, 27 dicembre 2002
                              FORMIGONI
Approvato con deliberazione della giunta regionale numero 7/11596 del
20 dicembre 2002