Modifica alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti».(GU n.29 del 19-7-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 4 del 14 gennaio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'Art. 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come sostituito dall'Art. 18, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, ubicati nelle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, possono essere consentiti, se conformi agli strumenti urbanistici, i seguenti interventi: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne. 1-ter. Gli interventi di cui al comma 1-bis, sono assentibili purche' non comportino: a) l'aumento delle unita' immobiliari; b) l'avanzamento dell'edificio esistente verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto. 1-quater. L'intervento di ristrutturazione edilizia, che comporti la demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale esistente, puo' essere consentito solo in zona agricola, a condizione che la ricostruzione di egual volume avvenga in area agricola adiacente, al di fuori delle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, nei limiti di cui all'Art. 7, ultimo comma, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 9 gennaio 2003 GALAN