REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2003, n. 1 

Modifica  alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 «Prevenzione dei
danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti».
(GU n.29 del 19-7-2003)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 4 del 14
                            gennaio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   Modifica all'Art. 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
    1.  Dopo  il  comma 1 dell'Art. 6 della legge regionale 30 giugno
1993,  n.  27,  come  sostituito  dall'Art.  18, comma 4, della legge
regionale 1° settembre 1993, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi:
    «1-bis.  Per  gli  edifici  residenziali  esistenti e stabilmente
abitati   al  31 gennaio  2000,  ubicati  nelle  zone  di  protezione
derivanti  dalle  distanze  di  rispetto  dagli elettrodotti, possono
essere consentiti, se conformi agli strumenti urbanistici, i seguenti
interventi:
      a) manutenzione   ordinaria   e   straordinaria,   restauro   e
ristrutturazione  edilizia,  come  definiti  dall'Art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457;
      b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne.
    1-ter.  Gli  interventi  di  cui al comma 1-bis, sono assentibili
purche' non comportino:
      a) l'aumento delle unita' immobiliari;
      b) l'avanzamento dell'edificio esistente verso gli elettrodotti
da cui ha origine il rispetto.
    1-quater. L'intervento di ristrutturazione edilizia, che comporti
la  demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale esistente,
puo'  essere  consentito  solo  in zona agricola, a condizione che la
ricostruzione  di egual volume avvenga in area agricola adiacente, al
di  fuori  delle  zone  di  protezione  derivanti  dalle  distanze di
rispetto  dagli  elettrodotti,  nei  limiti di cui all'Art. 7, ultimo
comma, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 9 gennaio 2003
                                GALAN