N. 247 ORDINANZA 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  parlamentare  per  diffamazione  aggravata -  Deliberazione  di
  insindacabilita'   della  Camera  di  appartenenza  -  Ricorso  per
  conflitto  di attribuzione del Tribunale di Roma, sezione IV penale
  -  Riproposizione  del  ricorso  gia'  giudicato  improcedibile per
  tardivita' - Inammissibilita'.
- Deliberazione della Camera dei deputati 11 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.29 del 23-7-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA,  Annibale  MARINI,  Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE   SIERVO,   Paolo  MADDALENA,  Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto   a   seguito   della   delibera   della  Camera  dei  deputati
dell'11 novembre   1999   (doc.   IV-quater,   n. 86)  relativa  alla
insindacabilita',   ai   sensi   dell'art. 68,   primo  comma,  della
Costituzione,  delle  opinioni  espresse dal deputato Vittorio Sgarbi
nei  confronti  del  dott. Roberto Pennisi, promosso dal Tribunale di
Roma, sezione IV penale, con ricorso del 13 dicembre 2002, depositato
il  6 febbraio 2003 ed iscritto al n. 236 del registro ammissibilita'
conflitti;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 giugno 2003 il giudice
relatore Valerio Onida;
    Ritenuto  che  nel  corso  di un procedimento penale a carico del
deputato  Vittorio  Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata, il
Tribunale  di  Roma,  sezione  IV penale, con ricorso del 13 dicembre
2002,  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione nei confronti della
Camera  dei deputati in relazione alla deliberazione adottata in data
11 novembre  1999  (doc.  IV-quater,  n. 86),  con  la quale e' stato
dichiarato  che  i  fatti  per i quali e' in corso detto procedimento
riguardano    opinioni   espresse   nell'esercizio   delle   funzioni
parlamentari,  come  tali  insindacabili  a norma dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
        che  i  fatti  attribuiti  al deputato Sgarbi consistevano in
alcune   dichiarazioni   ritenute  offensive  della  reputazione  del
magistrato Roberto Pennisi, diffuse tramite un comunicato stampa ANSA
e pubblicate sul quotidiano Il Giornale di Calabria in data 31 maggio
1994;
        che  la  Camera  dei  deputati  aveva  approvato  la predetta
delibera  dell'11 novembre  1999  in conformita' della proposta della
Giunta  per  le  autorizzazioni a procedere, la quale aveva osservato
che  «le  frasi  pronunziate  dal  collega Sgarbi erano in stretta ed
immediata  connessione  con  l'esito  di  un procedimento penale che,
all'epoca  del suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli
indagati,  alcuni  ex  membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga
custodia  cautelare  ed  esposti  con  grande  enfasi  alla  pubblica
berlina.  Si  trattava,  dunque,  di una critica tutta politica sulla
conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale nel quale
le  tesi  della  medesima  si erano rivelate del tutto infondate, non
senza  aver  arrecato,  tuttavia,  un  grave  vulnus  non  solo  alla
reputazione  degli  interessati,  ma  anche  al rapporto tra opinione
pubblica   e  classe  politica.  Cio'  sia  pure  in  assenza  di  un
collegamento   specifico  con  atti  o  documenti  parlamentari,  che
comunque  deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione
che  ebbe  a  suo  tempo  la discussione tanto sugli organi di stampa
quanto,  in generale, nel dibattito politico. Inoltre, le frasi vanno
inquadrate  nel contesto della costante ed intensa battaglia politica
che  il  collega  Sgarbi svolge, in Parlamento e al di fuori di esso,
contro l'uso distorto degli strumenti giudiziari»;
        che  il  Tribunale  di  Roma,  con  una  prima  ordinanza del
14 dicembre  1999, aveva gia' sollevato conflitto di attribuzione, il
quale  era  stato  tuttavia  dichiarato dalla Corte inammissibile con
ordinanza n. 264 del 2000, in considerazione della mancanza nell'atto
introduttivo  dello  stesso  di  qualsiasi riferimento agli specifici
fatti  per  cui  si  procedeva  e  alla  loro  esatta  qualificazione
giuridica,  nonche'  del  difetto,  sia  nel  dispositivo  sia  nella
motivazione, del petitum;
        che   il  Tribunale  di  Roma  proponeva  quindi  un  secondo
conflitto  con  ricorso  in  data  10 ottobre  2000:  la  Corte,  con
ordinanza  n. 265  del  17 luglio  2001,  lo  dichiarava ammissibile,
«impregiudicata    ogni    ulteriore    decisione    definitiva    (a
contraddittorio  integro)  anche  in  ordine  alla ammissibilita' del
ricorso»,  ma, con sentenza n. 172 del 2002, dichiarava improcedibile
il  ricorso  per  tardivita'  del relativo deposito nella cancelleria
della  Corte,  avvenuto  oltre il termine di venti giorni dall'ultima
notificazione;
        che  con il presente ricorso, sulla cui ammissibilita' questa
Corte  e' ora chiamata a pronunciarsi, lo stesso Tribunale, dopo aver
dato  atto  delle pregresse vicende, ripropone il medesimo conflitto,
ritenendo,  in  via  preliminare,  che  non si sarebbe formata alcuna
preclusione  o  decadenza; e sostenendo, nel merito, l'illegittimita'
della  deliberazione  della  Camera  dei  deputati,  con  conseguente
lesione  delle attribuzioni dell'organo giurisdizionale investito del
giudizio  sulla responsabilita' penale del deputato Sgarbi, perche' -
si  assume  -  adottata  in  palese  carenza  di specifici profili di
collegamento  tra  l'espletamento  della  funzione  parlamentare e le
opinioni espresse da Vittorio Sgarbi.
    Considerato  che  questa  Corte  ha di recente statuito (sentenza
n. 116  del 2003, seguita dalle ordinanze nn. 153, 188, 189 e 214 del
2003)   che   non  e'  consentita  la  riproposizione  del  conflitto
dichiarato  improcedibile  a seguito del mancato rispetto dei termini
processuali imposti per la notifica e il deposito del ricorso, e cio'
per   la   «esigenza   costituzionale  che  il  giudizio,  una  volta
instaurato,  sia  concluso  in  termini  certi non rimessi alle parti
confliggenti»;
        che,   pertanto,   l'attuale   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione  tra  poteri  dello  Stato, con cui il Tribunale di Roma
ripropone  nei  confronti  della  Camera dei deputati un conflitto di
attribuzione   gia'   dichiarato  improcedibile  per  tardivita'  del
deposito degli atti, va dichiarato inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il ricorso per conflitto di attribuzione
tra  poteri  dello  Stato  proposto dal Tribunale di Roma, sezione IV
penale,  nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Onida
                      Il cancelliere: Di Paola,
    Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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