N. 252 ORDINANZA 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  - Dichiarazioni asseritamente
  diffamatorie  rese  da  un  parlamentare  nel corso di interviste a
  organi  di  stampa  -  Giudizio  civile  per  risarcimento  danni -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  della Camera di appartenenza -
  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  della Corte d'appello di
  Roma,   prima   sezione   civile   -   Delibazione  preliminare  di
  ammissibilita'   -  Esistenza  della  materia  di  un  conflitto  -
  Ammissibilita'   del   ricorso   -  Comunicazione  e  notificazione
  conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati 29 settembre 1998.
- Costituzione,  artt. 68,  primo  comma, e 102; legge 11 marzo 1953,
  n. 87,  art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
  costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.29 del 23-7-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale  MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  sorto a seguito della delibera della Camera dei
deputati  del  29 settembre  1998 relativa all'insindacabilita' delle
opinioni  espresse  dall'on.  Roberto Maroni nei confronti di Roberto
Napoli, promosso dalla Corte d'appello di Roma, sezione I civile, con
ricorso  depositato  il  17 dicembre  2002  ed iscritto al n. 232 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 giugno 2003 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto che nel corso di un procedimento civile per risarcimento
danni, instaurato da Roberto Napoli contro il deputato Roberto Maroni
a  causa  di  dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da
quest'ultimo  nei  riguardi  del  primo,  la Corte d'appello di Roma,
sezione  I  civile,  con  atto  depositato  il  17 dicembre  2002, ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato nei
confronti  della  Camera  dei  deputati  in  relazione alla delibera,
adottata  nella seduta del 29 settembre 1998 (doc. IV-quater, n. 36),
con  la quale l'Assemblea, approvando la proposta della Giunta per le
autorizzazioni  a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali e'
in  corso  il  procedimento civile concernono opinioni espresse da un
membro  del  Parlamento,  con  conseguente  insindacabilita', a norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che   la  ricorrente  -  investita  dell'appello  avverso  la
decisione  di  primo  grado  del Tribunale di Roma che aveva ritenuto
improcedibile   la   domanda  di  risarcimento,  alla  stregua  della
richiamata  delibera  dell'Assemblea - espone che i fatti oggetto del
giudizio di merito sono costituiti da dichiarazioni rese dal deputato
nel  corso  di  interviste  a  diversi quotidiani, nel contesto delle
quali  il parlamentare, commentando una precedente intervista resa da
Roberto  Napoli  (il  quale  aveva  fatto riferimento ad «un incontro
dell'ex  Ministro  dell'interno  Maroni  presso la sede del SISDE nel
Natale  1995  con il capo del SISDE generale Marino in un roof garden
costato  sette  miliardi»), aveva affermato: che i giudici «avrebbero
dovuto fare attenzione alle stupidaggini di questo mediocre cialtrone
Napoli»;  che  lo stesso «stava spargendo fesserie, spazzatura, forse
per   rientrare  al  SISDE,  forse  per  rastrellare  qualche  soldo»
(intervista  a  Il Messaggero del 5 gennaio 1996); «quel Napoli e' un
cialtrone,  racconta  frottole»;  «state  attenti  all'attendibilita'
delle  notizie che questo mediocre cialtrone propina su di me e su Di
Pietro»  (intervista  a  Il Giornale del 5 gennaio 1996); «non vedete
che   ha   uno   stile  inconfondibile?  Quello  dei  Malpica  e  dei
Broccoletti»,  «il  pattume dei vecchi servizi [...] il vero problema
non  mi pare il cialtrone Napoli» (intervista a L'indipendente del 14
e  15 gennaio  1996);  frasi  poi  ripetute dal deputato nel corso di
altri  interventi  effettuati  presso  varie  reti  televisive  (RAI,
Mediaset, TMC);
        che  la  ricorrente,  non condividendo l'orientamento seguito
dal  primo  giudice  di merito, solleva conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  della  Camera  dei deputati, in
relazione  alla  citata  delibera,  ritenendo  che  l'Assemblea,  mal
esercitando  il  potere  a  essa conferito dall'art. 68, primo comma,
della   Costituzione,   abbia   leso  le  prerogative  costituzionali
dell'autorita'  giudiziaria, previste e garantite dall'art. 102 della
Costituzione,  in quanto le dichiarazioni in questione, rese a organi
di   stampa   e  a  strutture  televisive  al  di  fuori  della  sede
parlamentare,  non sarebbero in alcun modo collegate allo svolgimento
dell'attivita'  parlamentare  del deputato, non risultando che «della
questione   il   deputato   Maroni  abbia  mai  trattato  nella  sede
parlamentare, neanche a livello di mero argomento»;
        che    in    particolare,   richiamando   la   piu'   recente
giurisprudenza   della   Corte   costituzionale   relativa   al  tema
dell'insindacabilita'  delle opinioni espresse da membri delle Camere
nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  la Corte d'appello sottolinea
come   non  possa  dirsi  sussistente,  nel  caso  di  specie,  alcun
collegamento  funzionale  tra le dichiarazioni rese dall'on. Maroni e
la  sua  attivita' di parlamentare, integrando quelle frasi piuttosto
l'esercizio  della  comune  liberta'  di  pensiero, nel quadro di una
«polemica diretta e personale con il Napoli», potendosi d'altra parte
dubitare  che  tali  dichiarazioni  «costituiscano svolgimento, anche
generico, di attivita' politica»;
        che,  ritenendo  in  conclusione arbitrario il riconoscimento
della   prerogativa   dell'insindacabilita',   la   Corte   d'appello
ricorrente, «vertendosi in materia di interferenza dell'esercizio del
potere  conferito alla Camera dei deputati dall'art. 68, primo comma,
della  Costituzione,  nelle  attribuzioni  dell'autorita' giudiziaria
previste  e  garantite  dall'art. 102  della  Costituzione»,  solleva
conflitto  di  attribuzione,  chiedendo l'annullamento della delibera
sopra richiamata.
    Considerato  che  in  questa  fase  la Corte e' chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  deliberare  preliminarmente,  senza contraddittorio, se il ricorso
sia  ammissibile  in  quanto esista la materia di un conflitto la cui
risoluzione  spetti  alla sua competenza, in riferimento ai requisiti
soggettivi e oggettivi indicati nel primo comma dello stesso art. 37,
restando    impregiudicata    ogni    decisione   definitiva,   anche
relativamente all'ammissibilita';
        che,  sotto  l'aspetto  soggettivo,  la  Corte  d'appello  e'
legittimata  a  sollevare  conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato,  quale  organo  competente  a dichiarare definitivamente - nel
procedimento del quale essa e' investita - la volonta' del potere cui
appartiene,  in  ragione  dell'esercizio  di funzioni giurisdizionali
svolte   in   posizione  di  piena  indipendenza,  costituzionalmente
garantita  (da  ultimo,  tra molte, ordinanze n. 194 del 2003, n. 379
del 2002);
        che  anche  la  Camera  dei  deputati,  che  ha  adottato  la
deliberazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio   membro,   e'  legittimata  a  essere  parte  del  conflitto
costituzionale,  essendo  competente  a dichiarare definitivamente la
volonta'    del    potere    che   essa   impersona,   in   relazione
all'applicabilita'   della   prerogativa   dell'insindacabilita'  (da
ultimo, ordinanza n. 210 del 2003);
        che,  sotto  l'aspetto  oggettivo  del  conflitto,  la  Corte
d'appello  di  Roma  lamenta  la  lesione delle proprie attribuzioni,
costituzionalmente  garantite, in conseguenza dell'adozione, da parte
della Camera dei deputati, di una deliberazione che ha affermato - in
modo  ritenuto  arbitrario, perche' non corrispondente ai criteri che
la   Costituzione  stabilisce  -  l'insindacabilita'  delle  opinioni
espresse da un parlamentare, a norma dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
        che,   pertanto,   esiste   la   materia   di   un  conflitto
costituzionale  di  attribuzione,  la  cui  risoluzione  spetta  alla
competenza  di  questa  Corte, restando impregiudicata ogni decisione
definitiva anche in ordine all'ammissibilita' del ricorso.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile,  a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla
Corte d'appello di Roma, sezione I civile, nei confronti della Camera
dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  alla  Corte  d'appello di Roma, sezione I
civile, ricorrente;
        b) che,  a  cura  della  ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza  siano  notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo   Presidente,   entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione   di  cui  al  punto  a),  per  essere  successivamente
depositati  nella  cancelleria  di  questa  Corte entro il termine di
venti  giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma,
delle   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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