N. 259 ORDINANZA 2 - 18 luglio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Sanzioni   amministrative   -   Ordinanze-ingiunzione  -  Giudizi  di
  opposizione  -  Competenza territoriale del giudice del luogo della
  commessa  violazione  e non del luogo di residenza dell'opponente -
  Asserito  contrasto  con  i  principi  del  giusto  processo  e  di
  imparziale  amministrazione e con il diritto di difesa - Assenza di
  nuovi  profili  rispetto  a  quelli  gia'  valutati  con precedenti
  decisioni - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma.
(GU n.29 del 23-7-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
24 novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
Ordinanza emessa il 14 settembre 2002 dal giudice di pace di Santhia'
nel  procedimento  civile  vertente  tra Ivan Lionetti e il Comune di
Roma,  iscritta  al  n. 31  del  registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 - 1ª serie speciale -
dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 2 luglio 2003 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  - proposto, ai sensi
dell'art. 22  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689  (Modifiche al
sistema  penale),  in opposizione avverso contestazioni di violazioni
di norme del Codice della strada, commesse fuori dalla circoscrizione
territoriale  del  giudice  adito,  nel  cui  ambito, invece, risiede
l'opponente - il Giudice di pace di Santhia', con ordinanza emessa il
14 settembre  2002,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e
111,  secondo  comma,  della  Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  del  menzionato  art. 22,  «nella parte in cui [nelle
controversie contro ordinanze-ingiunzioni e verbali di contestazione]
obbliga  l'opponente  ad  adire  il giudice del luogo in cui e' stata
commessa  la presunta violazione, anziche' di quello di residenza del
ricorrente»;
        che  -  affermata  la  rilevanza  della  sollevata questione,
dovendo   egli   altrimenti   dichiarare   la   propria  incompetenza
territoriale nel giudizio a quo - il rimettente, a sostegno della non
manifesta   infondatezza,   fa   proprie   e   trascrive   pressoche'
integralmente le motivazioni di diritto svolte dal Giudice di pace di
Orbetello  in  altro incidente di costituzionalita' (dichiarato dalla
Corte  manifestamente  inammissibile,  per  difetto di rilevanza, con
l'ordinanza n. 20 del 2002);
        che,  in  particolare,  il  giudice  a  quo  -  premesso  che
l'art. 98   del   decreto   legislativo   30 dicembre   1999,  n. 507
(Depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del  sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205), ha riattribuito al giudice di pace la competenza per materia
sulle  opposizioni  alle  ordinanze-ingiunzioni  di cui all'impugnato
art. 22  -  ritiene  la  questione  non  manifestamente infondata, in
quanto  la  disciplina  del giudizio di opposizione, «con particolare
riguardo  all'obbligo  di  adire il giudice del luogo in cui e' stata
commessa   la   presunta   violazione»,   privilegia  il  foro  della
amministrazione  e  rende «particolarmente difficoltoso al ricorrente
esercitare direttamente il suo diritto di difesa, in violazione degli
artt. 24 e 111, comma 2, della Costituzione»;
        che  infatti,  secondo  il  rimettente,  l'attribuzione della
competenza al foro della commessa violazione contrasta con i principi
del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della
giustizia, «di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia
dei  diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali», non essendo al
presunto responsabile garantita una posizione paritaria rispetto alla
amministrazione;
        che inoltre la regola di competenza territoriale (vantaggiosa
per  l'amministrazione,  i  cui funzionari sarebbero facilitati dalla
vicinanza  all'ufficio  giudiziario  nel  reperimento  delle  prove e
nell'attivita'  processuale) si giustifica solo nelle controversie di
opposizione  rimaste  di  competenza  del tribunale, mentre penalizza
l'opponente  nelle  controversie  per  violazioni  di minore gravita'
attribuite al giudice di pace;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso  per  la  declaratoria  di  inammissibilita'  e  comunque di
infondatezza della sollevata questione.
    Considerato  che  questa Corte e' gia' stata investita del vaglio
di   identiche   questioni   -   riguardanti  l'art. 22  della  legge
24 novembre 1981, n. 689, censurato nella parte in cui attribuisce la
cognizione  dell'opposizione  in  materia  di sanzioni amministrative
alla  competenza per territorio del giudice del luogo in cui e' stata
commessa   la   violazione,   anziche'   di   quello   di   residenza
dell'opponente  -  e  le  ha  dichiarate manifestamente infondate, in
riferimento  ai  medesimi  parametri evocati, con le ordinanze n. 459
del 2002, n. 75 e n. 193 del 2003;
        che,  in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili
di  incostituzionalita',  anche l'odierna questione dev'essere decisa
nello stesso modo.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 22  della  legge  24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
agli  artt. 3,  24  e  111,  secondo  comma,  della Costituzione, dal
Giudice di pace di Santhia', con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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