N. 259 ORDINANZA 2 - 18 luglio 2003
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative - Ordinanze-ingiunzione - Giudizi di opposizione - Competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione e non del luogo di residenza dell'opponente - Asserito contrasto con i principi del giusto processo e di imparziale amministrazione e con il diritto di difesa - Assenza di nuovi profili rispetto a quelli gia' valutati con precedenti decisioni - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma.(GU n.29 del 23-7-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con Ordinanza emessa il 14 settembre 2002 dal giudice di pace di Santhia' nel procedimento civile vertente tra Ivan Lionetti e il Comune di Roma, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 - 1ª serie speciale - dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che nel corso di un giudizio - proposto, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in opposizione avverso contestazioni di violazioni di norme del Codice della strada, commesse fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice adito, nel cui ambito, invece, risiede l'opponente - il Giudice di pace di Santhia', con ordinanza emessa il 14 settembre 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del menzionato art. 22, «nella parte in cui [nelle controversie contro ordinanze-ingiunzioni e verbali di contestazione] obbliga l'opponente ad adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la presunta violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente»; che - affermata la rilevanza della sollevata questione, dovendo egli altrimenti dichiarare la propria incompetenza territoriale nel giudizio a quo - il rimettente, a sostegno della non manifesta infondatezza, fa proprie e trascrive pressoche' integralmente le motivazioni di diritto svolte dal Giudice di pace di Orbetello in altro incidente di costituzionalita' (dichiarato dalla Corte manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, con l'ordinanza n. 20 del 2002); che, in particolare, il giudice a quo - premesso che l'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), ha riattribuito al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni di cui all'impugnato art. 22 - ritiene la questione non manifestamente infondata, in quanto la disciplina del giudizio di opposizione, «con particolare riguardo all'obbligo di adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la presunta violazione», privilegia il foro della amministrazione e rende «particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo diritto di difesa, in violazione degli artt. 24 e 111, comma 2, della Costituzione»; che infatti, secondo il rimettente, l'attribuzione della competenza al foro della commessa violazione contrasta con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, «di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali», non essendo al presunto responsabile garantita una posizione paritaria rispetto alla amministrazione; che inoltre la regola di competenza territoriale (vantaggiosa per l'amministrazione, i cui funzionari sarebbero facilitati dalla vicinanza all'ufficio giudiziario nel reperimento delle prove e nell'attivita' processuale) si giustifica solo nelle controversie di opposizione rimaste di competenza del tribunale, mentre penalizza l'opponente nelle controversie per violazioni di minore gravita' attribuite al giudice di pace; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' e comunque di infondatezza della sollevata questione. Considerato che questa Corte e' gia' stata investita del vaglio di identiche questioni - riguardanti l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato nella parte in cui attribuisce la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative alla competenza per territorio del giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione, anziche' di quello di residenza dell'opponente - e le ha dichiarate manifestamente infondate, in riferimento ai medesimi parametri evocati, con le ordinanze n. 459 del 2002, n. 75 e n. 193 del 2003; che, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalita', anche l'odierna questione dev'essere decisa nello stesso modo. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Santhia', con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Bile Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0853