N. 20 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 giugno 2003
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 giugno 2003 (della Regione Campania) Demanio e patrimonio dello Stato - Demanio marittimo - Rilascio delle concessioni sul demanio marittimo ricadente nelle aree marine protette - Affermazione della competenza dello Stato e per esso del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Ricorso per conflitto di attribuzioni presentato dalla Regione Campania - Dedotta violazione della sfera di competenza regionale riguardo alle funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, in caso di utilizzazione per finalita' turistiche nonche' alle funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di rilievo regionale ed interregionale - Violazione del principio di leale collaborazione. - Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 marzo 2003, prot. SDH/2/2312. - Costituzione, artt. 114, 117, 118.(GU n.30 del 30-7-2003 )
Ricorso della Regione campania, in persona Presidente della giunta regionale pro tempore, on. Antonio Bassolino, rapp.to e difeso, giusto mandato a margine ed in virtu' della deliberazione della giunta regionale n. 1761 del 9 maggio 2003, dall'avv. Vincenzo Baroni dell'avvocatura regionale, dal prof. avv. Vincenzo Cocozza e dall'avv. Lodovico Visone, insieme con i quali elett. te domicilia in Roma, presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Campania alla via Poli n. 29; Contro: la Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; in relazione al provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 marzo 2003 prot. SHD/2/2312, con il quale l'amministrazione centrale rivendica la competenza statale nel rilascio delle concessioni sul demanio marittimo ricadente nelle aree marine protette. F a t t o E' stata comunicata alla Regione Campania una determinazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (prot. SHD/2/2312 del 20 marzo 2003) con dui l'amministrazione centrale rivendica, per il rilascio delle concessioni sul demanio marittimo ricadente nelle aree marine protette, la competenza dello Stato e per esso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed afferma, ancora, che, in materia, alcuna competenza e' riconosciuta ad altri enti territoriali. Con l'atto impugnato, pertanto, l'amministrazione statale esclude qualsiasi intervento regionale nell'ambito materiale specifico, ritenendo lo stesso sottratto alla competenza amministrativa regionale in quanto intersecante esigenze ambientali. Il provvedimento e' illegittimo in quanto lesivo dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla stregua delle seguenti considerazioni in D i r i t t o 1. - Violazione degli artt. 117 e 118 Cost. violazione del d. lgs. n. 112/1998. Incompetenza. La determinazione del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio concerne per larga parte un ambito materiale, quello relativo ai «porti», che il legislatore ordinario (anticipando, per certi aspetti, i profili della riforma costituzionale) ha, progressivamente, affidato alle autonomie territoriali; e, piu' in generale, la gestione del territorio nonche' la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Soffermando l'attenzione sul primo aspetto, si deve evidenziare che si coglie una linea in cui puo' rinvenirsi coerenza con il nuovo titolo V della Costituzione, perche' prima della riforma introdotta con la legge cost.n. 3/2002, che ha limitato, come si dovra' sottolineare in seguito, il margine di intervento della legge statale in materia, il sistema si e' caratterizzato per una progressiva apertura nei confronti dell'autonomia delle regioni attraverso successivi importanti conferimenti di funzioni. Gia' il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito della materia del «turismo e industria alberghiera» affidata alla regione, ha delegato alla stessa tutte le funzioni amininistrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, laddove l'utilizzazione abbia finalita' turistiche. In tal senso il legisiatore statale, pur titolare di competenza esclusiva nella materia de qua, nel disciplinare le modalita' di istituzione delle aree protette marine, ha affidato ad un controllo centrale l'eventuale gestione dell'area prevedendo, pero', l'intervento regionale attraverso intese o accordi generali (su tale linea, in particolare, l'intervento di quelle leggi - ad es. finanziaria del 2001 - che consentivano l'istituzione di parchi marini d'intesa con la regione, affidando la gestione a un consorzio costituito anche dall'ente territoriale). Nell'ottica, poi, del superamento sia del limite funzionale della finalita' turistica, sia di una visione solo centralista della gestione dei beni ambientali, valga la legge n. 84/1994, che ha attribuito alla competenza regionale le funzioni amiministrative concernenti le opere marittime relative ai porti e di cui alla categoria II, classi II e III, nonche' l'onere per la realizzazione delle opere di grandi infrastrutture nei porti o specifiche aree portuali di rilievo regionale ed interregionale. Un ampliamento delle funzioni amministrative regionali in ambito portuale e di organizzazione marittima, si registra con ulteriori interventi legislativi, quale il d.lgs. n. 422/1997, in materia di servizi pubbilci di trasporto d'interesse regionale e locale. In particolare, l'art. 1, che individua le funzioni e i compiti riferiti alle regioni, fra cui - per quel che qui rileva - l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri e marittimi che operano nell'ambito di un territorio di dimensione regionale e/o interregionale. L'art. 3, che esclude dai trasporti pubblici di interesse nazionale i servizi di trasporto marittimo di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione. E, infine, l'art. 6 che reca la delega alle regioni dei compiti di programmazionc dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonche' dei compiti di programmazione e delle fiunzioni amministrative in materia di servizi marittimi. Con il d.lgs. n. 112/1998 continua in qualche modo un tale percorso normativo nel settore che ci occupa, laddove nel capo VII, dedicato ai trasporti, l'art. 105 conferisce alle regioni tutte le funzioni amministrative del settore e, segnatamente, quelle relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' di diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia», motivando come unica eccezione l'ipotesi individuata nel secondo periodo della lett. e) secondo comma art. 105. La disposizione si mostra puntuale, avendo ad oggetto (al di la' della clausola generale di chiusura che affida alla regione tutto cio' che non e' espressamente riservato allo Stato) la disciplina di una specifica funzione, e, come tale, prevale su ogni altra regola generale in qualche modo connessa all'oggetto. Invero, una cosi' chiara formulazione non lascia dubbi sulla competenza regionale in ambiti che, invece, il Ministero vorrebbe riservare soltanto allo Stato, addirittura affermando, con una impostazione che costituisce un sensibile arretramento rispetto alle esperienze normative degli ultimi anni, che «nessuna competenza in materia e' riconosciuta al comune o ad altro ente territoriale». Tenendo conto di quanto esposto per cogliere una tendenza di sistema e soffermando, poi, l'attenzione sul novellato titolo V, parte II, della Costituzione e sulla nuova logica fondativa i rapporti Stato-regione con il conseguente riparto delle competenze, i vizi di legittimita' e l'invasione di competenza sono evidenti, in quanto rilevano: l'espressa attribuzione di una potesta' legislativa concorrente alla regione in materia di porti e di governo del territorio, nonche' di valorizzazione dei beni culturali e ambientali; il nuovo modello di distribuzione delle funzioni amministrative introdotto dal novellato art. 118 Cost.; l'attribuzione in via esclusiva alla competenza legislativa delle regioni di settori materiali che inibiscono allo Stato qualsiasi tipo di intervento. Tutto cio' comporta un ben altro rispetto dell'autonomia regionale garantita dal nuovo disegno costituzionale, che il provvedimento impugnato, invece, vanifica. 2. - Violazione artt. 114 - 117 e 118 della Costituzione. Violazione della legge regione Campania 26 luglio 2002, n. 16. Lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita della regione. 2.1. - La materia portuale ed il governo del territorio nonche' la valorizzazione dei beni culturali e ambientali sono inseriti nel catalogo della competenza legislativa concorrente Stato-regioni. E', pertanto, riservato allo Stato solo porre in essere i principi fondamentali della materia, ossia esclusivamente «il modo di esercizio della potesta' legislativa regionale» e, piu' precisamente, nell'ipotesi di una normazione nazionale gia' esistente, «i nuclei essenziali del contenuto normativo che le disposizioni esprimono per i principi enunciati da esse desumibili» (cfr. Corte cost. sent. n. 482/1995). Ovviamente, spetta, invece, alla regione, nell'ambito di tali principi, dettare la normativa di settore. Una riserva allo Stato delle funzioni amministrative in materia ed, particolare, per il rilascio di concessioni demaniali, non appare ammissibile. Ne' alcun rilievo puo' avere la circostanza che, nel caso di specie, si tratti di aree marine protette. La competenza esclusiva in materia ambientale, infatti, che nel novellato art. 117 Cost. atiribuisce allo Stato, non consente di escludere quaisiasi intervento regionale in settori che, pur intersecandosi con esigenze di tutela ambientale, risultano attribuiti alla sfera di competenza regionale. Sarebbe, invero, irragionevole ritenere che attraverso sovrapposizioni di settore, sempre possibili ed anzi frequenti, non essendo pensabile una definizione netta e separata degli ambiti materiali, lo Stato possa riappropriarsi, peraltro in via assoluta senza recuperare alcun ruolo dell'ente territoriale, di spazi di intervento che il legisiatore costituzionale ha definitivamente attribuito alle regioni. Cio' a maggior ragione laddove si tratta di ambiti che non si configurano quali materie in senso stretto, ma, come chiarito da codesta ecc.ma Corte, «materie trasversali in ordine alle quali si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (Corte costituzionale n. 407/2002). Ne consegue che, proprio con riferimento alla competenza di cui alla lettera s) del novellato art. 117 Cost., sulla base anche dei lavori preparatori, la Corte ha definitivamente chiarito che «l'intento del legislatore e' stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si puo' quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralita' di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato». D'altronde, la riforma del titolo V, ponendo sullo stesso livello la potesta' legislativa dello Stato e quella della regione - in virtu' delle nuove formulazioni degli artt. 114 e 117 - non lascia spazio per limiti diversi e ulteriori rispetto a quelli chiaramente previsti dalla costituzione e, in particolare, non consente allo Stato di incidere, anche indirettamente, sulla nuova autonomia delle regioni. In definitiva, sulla scorta del disegno costituzionale complessivo e dei chiari orientamenti giurisprudenziali di codesta ecc.ma Corte, nella vicenda in esame spetta allo Stato individuare gli «standards di tutela unformi sull'intero territorio nazionale», nonche' fissare i principi fondamentali disciplinando esclusivamente «il modo di esercizio della potesta' legislativa regionale». Spetta alla regione porre la normativa che disciplini l'organizzazione e le funzioni relative, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative connesse. Tale impostazione e' coerente con l'impianto costituzionale che, nella materia ambientale, distingue quanto riservato allo Stato, e cioe' la tutela, e quanto riservato alla regione, e cioe' la valorizzazione. 2.2. - Su tale ultimo aspetto incide, notevolmente, il nuovo assetto posto dall'art. 118 Cost. in materia di legislazione concorrente. Il modulo distributivo delle competenze amministrative di cui al primo comma: funzioni amministrative attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nonche' la regola del secondo comma, laddove si prevede che «i comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze», comporta precise conseguenze. Le competenze non possono non essere attribuite dai soggetti titoiari della relativa potesta' legislativa nel settore di riferimento. Con riguardo alle materie di potesta' legislativa concorrente, la regione, nei e limiti dei principi fondamentali fissati dallo Stato, deve fissare la disciplina con una normativa legislativa che determini l'assetto organizzativo piu' idoneo delle funzioni che, sulla base di tali normative, devono conformarsi. Sollo questo aspetto, non e' ammissibile una impostazione differente che veda lo Stato attribuire (magari a propri organi, come nel caso di specie), competenze ammmistrative regolate da leggi regionali (differenti, dunque, da regione a regione): la logica di sistema richiede una attribuzione di competenze fondata sulle specifiche competenze legislative, con il rispetto dei criteri di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. Con specifico riguardo all'ambito portuale, poi, l'illegittimita' dedotta viene in evidenza anche sotto l'aspetto dell'illegittimo contrasto del provvedimento impugnato con quanto la regione ha disciplinato con legge. La l. r. Campania n. 16/2002 ha infatti, nell'art. 8, stabilito che «Con regolamento regionale, con parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, e' operata la catalogazione dei porti di interesse regionale ed interregionale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, comma 1, lettera d) e comma 3, lettera e), anche al fine delle connesse e conseguenziali disposizioni delle compartecipazioni di gettito di tributi erariali riferibili al territorio della regione». Con tutta evidenza, alla stregua di quanto detto, si tratta di un legittimo intervento della regione in un settore di propria competenza. Viziato e, dunque, l'atto statale che pretenderebbe di disporre in contrasto con quanto ha stabilito il legislatore regionale. 3. - Violazione artt. 117 e 118 della costituzione. Violazione della sfera di competenza della regione. I profili dell'illegittimita' dedotti sono evidenti in misura anche maggiore, l'addove si consideri che, piu' in generale, le aree di cui si discute hanno vocazione turistica. E' noto, infatti, che l'ambito materiale «turismo e industria alberghiera» (precedentemente oggetto di potesta' legislativa concorrente) non compare piu' negli elenchi dell'art. 117 Cost., ne' risulta rifluito, anche solo parzialmente, in alcuna delle formule contenute nel secondo e terzo comma del novellato art. 117. Se ne deduce in modo concorde da parte della dottrina che il settore deve ritenersi attribuito alla competenza legislativa residuale (esclusiva) delle regioni. Ebbene, e' altrettanto noto che sia il dato storico-normativo che quello giurisprudenziale hanno consentito di adottare, nella materia specifica, una interpretazione per cosi dire «funzionale», attribuendo alla formula un significato ampio, ricomprendendo tutto cio' che sia connesso all'interesse turistico. Sotto tale aspetto, pertanto, valgano, e a maggior ragione, le considerazioni di cui sopra sul sistema delle funzioni amministrative e sulla irragionevolezza, oltre che illegittimita', dell'impostazione adottata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. - Violazione artt. 114 e 117 cost. violazione del principio di leale collaborazione. Il provvedimento impugnato viola il principio di leale collaborazione, gia' riconosciuto immanente nel sistema costituzionale da parte di codesta cc.ma Corte, e attualmente espressamente previsto dal nuovo disegno costituzionale. La determinazione ministeriale, infatti, sulla base della formula adoperata, esclude del tutto l'intervento regionale, non recuperando alcun margine neanche in sede meramente collaborativa.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale: a) accertare e dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, svolgere le attivita' amministrative, ed in particolare rilasciare le concessioni demaniali nelle aree marine protette; b) per l'effetto, annullare gli atti impugnati. Napoli-Roma, addi' 28 maggio 2003. Prof. Avv. Vincenzo Cocozza - Avv. Vincenzo Baroni - Avv. Lodovico Visone 03C0696