N. 20 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 giugno 2003

Ricorso  per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6
giugno 2003 (della Regione Campania)

Demanio e patrimonio dello Stato - Demanio marittimo - Rilascio delle
  concessioni  sul  demanio  marittimo  ricadente  nelle  aree marine
  protette - Affermazione della competenza dello Stato e per esso del
  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  d'intesa con il
  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio - Ricorso per
  conflitto  di  attribuzioni  presentato  dalla  Regione  Campania -
  Dedotta  violazione  della  sfera  di competenza regionale riguardo
  alle  funzioni  amministrative  sul litorale marittimo e sulle aree
  demaniali immediatamente prospicienti, in caso di utilizzazione per
  finalita'   turistiche   nonche'   alle   funzioni   amministrative
  concernenti  le  opere  marittime  relative  ai  porti  di  rilievo
  regionale  ed  interregionale  -  Violazione del principio di leale
  collaborazione.
- Nota  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della Tutela del Territorio
  20 marzo 2003, prot. SDH/2/2312.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118.
(GU n.30 del 30-7-2003 )
    Ricorso  della  Regione  campania,  in  persona  Presidente della
giunta  regionale  pro  tempore,  on. Antonio  Bassolino,  rapp.to  e
difeso,  giusto  mandato  a  margine ed in virtu' della deliberazione
della  giunta regionale n. 1761 del 9 maggio 2003, dall'avv. Vincenzo
Baroni  dell'avvocatura  regionale, dal prof. avv. Vincenzo Cocozza e
dall'avv. Lodovico Visone, insieme con i quali elett. te domicilia in
Roma,  presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Campania alla
via Poli n. 29;

    Contro:  la Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri pro tempore; in relazione al
provvedimento   del   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  in  data  20  marzo  2003  prot. SHD/2/2312, con il quale
l'amministrazione   centrale  rivendica  la  competenza  statale  nel
rilascio delle concessioni sul demanio marittimo ricadente nelle aree
marine protette.

                              F a t t o

    E'  stata comunicata alla Regione Campania una determinazione del
Ministero   dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  (prot.
SHD/2/2312  del  20  marzo  2003)  con dui l'amministrazione centrale
rivendica,  per  il  rilascio delle concessioni sul demanio marittimo
ricadente nelle aree marine protette, la competenza dello Stato e per
esso  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed afferma,
ancora,  che,  in materia, alcuna competenza e' riconosciuta ad altri
enti territoriali.
    Con l'atto impugnato, pertanto, l'amministrazione statale esclude
qualsiasi   intervento  regionale  nell'ambito  materiale  specifico,
ritenendo   lo   stesso   sottratto  alla  competenza  amministrativa
regionale in quanto intersecante esigenze ambientali.
    Il  provvedimento  e' illegittimo in quanto lesivo dell'autonomia
regionale  costituzionalmente  garantita  e  se  ne chiede, pertanto,
l'annullamento alla stregua delle seguenti considerazioni in

                            D i r i t t o

    1.  -  Violazione  degli  artt. 117 e 118 Cost. violazione del d.
lgs. n. 112/1998. Incompetenza.
    La  determinazione del Ministero dell'ambiente e della tutela dei
territorio  concerne  per  larga  parte  un  ambito materiale, quello
relativo  ai  «porti», che il legislatore ordinario (anticipando, per
certi   aspetti,   i   profili   della  riforma  costituzionale)  ha,
progressivamente,  affidato  alle  autonomie territoriali; e, piu' in
generale,  la  gestione  del territorio nonche' la valorizzazione dei
beni culturali e ambientali.
    Soffermando  l'attenzione  sul primo aspetto, si deve evidenziare
che  si coglie una linea in cui puo' rinvenirsi coerenza con il nuovo
titolo  V  della Costituzione, perche' prima della riforma introdotta
con  la  legge  cost.n. 3/2002,  che  ha  limitato,  come  si  dovra'
sottolineare in seguito, il margine di intervento della legge statale
in  materia,  il  sistema  si  e'  caratterizzato per una progressiva
apertura   nei  confronti  dell'autonomia  delle  regioni  attraverso
successivi importanti conferimenti di funzioni.
    Gia'  il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito della materia
del  «turismo  e  industria  alberghiera»  affidata  alla regione, ha
delegato  alla  stessa tutte le funzioni amininistrative sul litorale
marittimo,  sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, laddove
l'utilizzazione abbia finalita' turistiche.
    In  tal  senso il legisiatore statale, pur titolare di competenza
esclusiva  nella  materia  de  qua,  nel disciplinare le modalita' di
istituzione  delle  aree protette marine, ha affidato ad un controllo
centrale    l'eventuale   gestione   dell'area   prevedendo,   pero',
l'intervento  regionale attraverso intese o accordi generali (su tale
linea,  in  particolare,  l'intervento  di  quelle  leggi  -  ad  es.
finanziaria  del  2001  -  che  consentivano  l'istituzione di parchi
marini  d'intesa con la regione, affidando la gestione a un consorzio
costituito anche dall'ente territoriale).
    Nell'ottica, poi, del superamento sia del limite funzionale della
finalita'  turistica,  sia  di  una  visione  solo  centralista della
gestione  dei  beni  ambientali,  valga  la  legge n. 84/1994, che ha
attribuito  alla  competenza  regionale  le  funzioni amiministrative
concernenti  le  opere  marittime  relative  ai  porti  e di cui alla
categoria  II,  classi II e III, nonche' l'onere per la realizzazione
delle  opere  di  grandi  infrastrutture  nei porti o specifiche aree
portuali di rilievo regionale ed interregionale.
    Un  ampliamento delle funzioni amministrative regionali in ambito
portuale  e  di  organizzazione  marittima, si registra con ulteriori
interventi  legislativi,  quale  il d.lgs. n. 422/1997, in materia di
servizi pubbilci di trasporto d'interesse regionale e locale.
    In  particolare,  l'art. 1, che individua le funzioni e i compiti
riferiti  alle regioni, fra cui - per quel che qui rileva - l'insieme
dei   sistemi   di   mobilita'  terrestri  e  marittimi  che  operano
nell'ambito   di   un   territorio   di   dimensione   regionale  e/o
interregionale.  L'art. 3,  che  esclude  dai  trasporti  pubblici di
interesse  nazionale  i  servizi di trasporto marittimo di cabotaggio
che  si  svolgono  prevalentemente  nell'ambito  di  una  regione. E,
infine,  l'art. 6  che  reca  la  delega  alle regioni dei compiti di
programmazionc  dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
nonche'   dei   compiti   di   programmazione   e   delle   fiunzioni
amministrative in materia di servizi marittimi.
    Con  il  d.lgs.  n. 112/1998  continua  in  qualche  modo un tale
percorso  normativo  nel settore che ci occupa, laddove nel capo VII,
dedicato  ai  trasporti,  l'art. 105 conferisce alle regioni tutte le
funzioni  amministrative del settore e, segnatamente, quelle relative
«al  rilascio  di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone
del   mare  territoriale  per  finalita'  di  diverse  da  quelle  di
approvvigionamento   di  fonti  di  energia»,  motivando  come  unica
eccezione  l'ipotesi  individuata  nel secondo periodo della lett. e)
secondo comma art. 105.
    La  disposizione si mostra puntuale, avendo ad oggetto (al di la'
della  clausola  generale  di  chiusura che affida alla regione tutto
cio'  che non e' espressamente riservato allo Stato) la disciplina di
una  specifica  funzione,  e, come tale, prevale su ogni altra regola
generale in qualche modo connessa all'oggetto.
    Invero,  una  cosi'  chiara  formulazione  non lascia dubbi sulla
competenza  regionale  in  ambiti  che, invece, il Ministero vorrebbe
riservare  soltanto  allo  Stato,  addirittura  affermando,  con  una
impostazione  che costituisce un sensibile arretramento rispetto alle
esperienze  normative  degli  ultimi anni, che «nessuna competenza in
materia e' riconosciuta al comune o ad altro ente territoriale».
    Tenendo  conto  di  quanto  esposto  per cogliere una tendenza di
sistema  e  soffermando,  poi,  l'attenzione  sul novellato titolo V,
parte  II,  della  Costituzione  e  sulla  nuova  logica  fondativa i
rapporti Stato-regione con il conseguente riparto delle competenze, i
vizi  di  legittimita'  e l'invasione di competenza sono evidenti, in
quanto  rilevano: l'espressa attribuzione di una potesta' legislativa
concorrente  alla  regione  in  materia  di  porti  e  di governo del
territorio,   nonche'   di   valorizzazione   dei  beni  culturali  e
ambientali;   il   nuovo  modello  di  distribuzione  delle  funzioni
amministrative    introdotto    dal    novellato    art. 118   Cost.;
l'attribuzione  in  via  esclusiva  alla competenza legislativa delle
regioni di settori materiali che inibiscono allo Stato qualsiasi tipo
di intervento.
    Tutto   cio'   comporta  un  ben  altro  rispetto  dell'autonomia
regionale   garantita   dal  nuovo  disegno  costituzionale,  che  il
provvedimento impugnato, invece, vanifica.
    2.  -  Violazione  artt.  114  -  117  e  118 della Costituzione.
Violazione  della  legge  regione  Campania  26  luglio  2002, n. 16.
Lesione  della sfera di competenza costituzionalmente garantita della
regione.
    2.1.  -  La materia portuale ed il governo del territorio nonche'
la  valorizzazione  dei beni culturali e ambientali sono inseriti nel
catalogo della competenza legislativa concorrente Stato-regioni.
    E',  pertanto,  riservato  allo  Stato  solo  porre  in  essere i
principi fondamentali della materia, ossia esclusivamente «il modo di
esercizio della potesta' legislativa regionale» e, piu' precisamente,
nell'ipotesi  di  una  normazione nazionale gia' esistente, «i nuclei
essenziali  del contenuto normativo che le disposizioni esprimono per
i  principi  enunciati  da  esse  desumibili» (cfr. Corte cost. sent.
n. 482/1995).  Ovviamente,  spetta, invece, alla regione, nell'ambito
di tali principi, dettare la normativa di settore.
    Una  riserva  allo Stato delle funzioni amministrative in materia
ed, particolare, per il rilascio di concessioni demaniali, non appare
ammissibile.  Ne'  alcun  rilievo  puo' avere la circostanza che, nel
caso  di  specie,  si  tratti  di aree marine protette. La competenza
esclusiva  in materia ambientale, infatti, che nel novellato art. 117
Cost.  atiribuisce  allo  Stato,  non consente di escludere quaisiasi
intervento  regionale in settori che, pur intersecandosi con esigenze
di  tutela  ambientale, risultano attribuiti alla sfera di competenza
regionale.
    Sarebbe,    invero,   irragionevole   ritenere   che   attraverso
sovrapposizioni  di  settore, sempre possibili ed anzi frequenti, non
essendo  pensabile  una  definizione  netta  e  separata degli ambiti
materiali,  lo  Stato  possa riappropriarsi, peraltro in via assoluta
senza  recuperare  alcun  ruolo  dell'ente  territoriale, di spazi di
intervento  che  il  legisiatore  costituzionale  ha  definitivamente
attribuito alle regioni.
    Cio'  a  maggior  ragione  laddove si tratta di ambiti che non si
configurano  quali  materie  in  senso  stretto, ma, come chiarito da
codesta  ecc.ma  Corte,  «materie trasversali in ordine alle quali si
manifestano  competenze  diverse,  che  ben possono essere regionali,
spettando  allo  Stato  le  determinazioni  che rispondono a esigenze
meritevoli  di  disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale»
(Corte  costituzionale  n. 407/2002).  Ne  consegue  che, proprio con
riferimento  alla  competenza  di  cui  alla lettera s) del novellato
art. 117  Cost., sulla base anche dei lavori preparatori, la Corte ha
definitivamente  chiarito  che  «l'intento  del  legislatore e' stato
quello  di  riservare  comunque  allo  Stato  il  potere  di  fissare
standards  di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza
peraltro  escludere  in  questo  settore la competenza regionale alla
cura  di  interessi  funzionalmente collegati con quelli propriamente
ambientali.  In definitiva, si puo' quindi ritenere che riguardo alla
protezione  dell'ambiente non sia sostanzialmente inteso eliminare la
preesistente  pluralita'  di  titoli di legittimazione per interventi
regionali  diretti  a  soddisfare  contestualmente, nell'ambito delle
proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere
unitario definite dallo Stato».
    D'altronde, la riforma del titolo V, ponendo sullo stesso livello
la  potesta'  legislativa  dello  Stato  e  quella della regione - in
virtu'  delle  nuove  formulazioni degli artt. 114 e 117 - non lascia
spazio  per  limiti diversi e ulteriori rispetto a quelli chiaramente
previsti  dalla  costituzione  e,  in  particolare, non consente allo
Stato  di incidere, anche indirettamente, sulla nuova autonomia delle
regioni.
    In   definitiva,   sulla   scorta   del   disegno  costituzionale
complessivo  e  dei  chiari orientamenti giurisprudenziali di codesta
ecc.ma  Corte,  nella  vicenda in esame spetta allo Stato individuare
gli  «standards  di tutela unformi sull'intero territorio nazionale»,
nonche'  fissare i principi fondamentali disciplinando esclusivamente
«il  modo  di esercizio della potesta' legislativa regionale». Spetta
alla  regione porre la normativa che disciplini l'organizzazione e le
funzioni  relative, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative
connesse.
    Tale  impostazione e' coerente con l'impianto costituzionale che,
nella  materia  ambientale,  distingue quanto riservato allo Stato, e
cioe'  la  tutela,  e  quanto  riservato  alla  regione,  e  cioe' la
valorizzazione.
    2.2.  -  Su  tale  ultimo  aspetto incide, notevolmente, il nuovo
assetto   posto   dall'art. 118  Cost.  in  materia  di  legislazione
concorrente.
    Il  modulo distributivo delle competenze amministrative di cui al
primo  comma: funzioni amministrative attribuite ai comuni salvo che,
per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  siano conferite a province,
citta'  metropolitane,  regioni  e  Stato, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nonche' la regola del
secondo  comma,  laddove  si  prevede che «i comuni, le province e le
citta'  metropolitane  sono  titolari di funzioni proprie e di quelle
conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le rispettive
competenze», comporta precise conseguenze.
    Le  competenze  non  possono  non  essere attribuite dai soggetti
titoiari   della   relativa   potesta'  legislativa  nel  settore  di
riferimento.
    Con riguardo alle materie di potesta' legislativa concorrente, la
regione,  nei e limiti dei principi fondamentali fissati dallo Stato,
deve   fissare  la  disciplina  con  una  normativa  legislativa  che
determini  l'assetto  organizzativo  piu'  idoneo delle funzioni che,
sulla  base  di  tali  normative,  devono  conformarsi.  Sollo questo
aspetto,  non  e' ammissibile una impostazione differente che veda lo
Stato  attribuire  (magari a propri organi, come nel caso di specie),
competenze  ammmistrative  regolate  da  leggi regionali (differenti,
dunque,  da  regione  a  regione):  la logica di sistema richiede una
attribuzione   di  competenze  fondata  sulle  specifiche  competenze
legislative,   con   il   rispetto  dei  criteri  di  sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza.
    Con specifico riguardo all'ambito portuale, poi, l'illegittimita'
dedotta  viene  in  evidenza  anche  sotto l'aspetto dell'illegittimo
contrasto  del  provvedimento  impugnato  con  quanto  la  regione ha
disciplinato  con  legge.  La  l.  r. Campania n. 16/2002 ha infatti,
nell'art. 8,  stabilito  che  «Con  regolamento regionale, con parere
obbligatorio  delle  competenti commissioni consiliari, e' operata la
catalogazione  dei  porti di interesse regionale ed interregionale di
cui  alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, comma 1, lettera d) e
comma  3,  lettera  e), anche al fine delle connesse e conseguenziali
disposizioni  delle  compartecipazioni di gettito di tributi erariali
riferibili al territorio della regione».
    Con tutta evidenza, alla stregua di quanto detto, si tratta di un
legittimo   intervento   della  regione  in  un  settore  di  propria
competenza.
    Viziato  e,  dunque, l'atto statale che pretenderebbe di disporre
in contrasto con quanto ha stabilito il legislatore regionale.
    3.  -  Violazione  artt. 117 e 118 della costituzione. Violazione
della sfera di competenza della regione.
    I  profili  dell'illegittimita'  dedotti  sono evidenti in misura
anche  maggiore, l'addove si consideri che, piu' in generale, le aree
di cui si discute hanno vocazione turistica.
    E'  noto,  infatti,  che  l'ambito materiale «turismo e industria
alberghiera»   (precedentemente   oggetto   di  potesta'  legislativa
concorrente)  non compare piu' negli elenchi dell'art. 117 Cost., ne'
risulta  rifluito,  anche  solo parzialmente, in alcuna delle formule
contenute  nel  secondo  e  terzo comma del novellato art. 117. Se ne
deduce  in  modo concorde da parte della dottrina che il settore deve
ritenersi    attribuito   alla   competenza   legislativa   residuale
(esclusiva) delle regioni.
    Ebbene, e' altrettanto noto che sia il dato storico-normativo che
quello  giurisprudenziale hanno consentito di adottare, nella materia
specifica,   una   interpretazione   per   cosi   dire  «funzionale»,
attribuendo  alla  formula un significato ampio, ricomprendendo tutto
cio' che sia connesso all'interesse turistico.
    Sotto  tale  aspetto,  pertanto, valgano, e a maggior ragione, le
considerazioni di cui sopra sul sistema delle funzioni amministrative
e sulla irragionevolezza, oltre che illegittimita', dell'impostazione
adottata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
    4. - Violazione artt. 114 e 117 cost. violazione del principio di
leale collaborazione.
    Il   provvedimento   impugnato   viola   il  principio  di  leale
collaborazione,    gia'    riconosciuto    immanente    nel   sistema
costituzionale  da  parte  di  codesta  cc.ma  Corte,  e  attualmente
espressamente previsto dal nuovo disegno costituzionale.
    La determinazione ministeriale, infatti, sulla base della formula
adoperata,  esclude del tutto l'intervento regionale, non recuperando
alcun margine neanche in sede meramente collaborativa.
                              P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale:
        a)  accertare  e  dichiarare che non spetta allo Stato e, per
esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, svolgere le
attivita' amministrative, ed in particolare rilasciare le concessioni
demaniali nelle aree marine protette;
        b) per l'effetto, annullare gli atti impugnati.
          Napoli-Roma, addi' 28 maggio 2003.
Prof.  Avv.  Vincenzo  Cocozza - Avv. Vincenzo Baroni - Avv. Lodovico
                               Visone
03C0696