N. 265 SENTENZA 3 - 22 luglio 2003

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Province e Regione.

Ambiente  (tutela  dell')  - Siti di importanza comunitaria e zone di
  protezione  speciali  -  Individuazione, pubblicazione e successiva
  trasmissione  alla  Commissione  europea  dell'elenco  dei  siti di
  importanza  comunitaria  nella  Provincia  di  Trento  -  Atti  del
  Ministero  dell'ambiente  -  Ricorso  per conflitto di attribuzione
  della  Provincia  di  Trento  -  Inidoneita' degli atti impugnati a
  ledere  le  attribuzioni  costituzionali della Provincia autonoma -
  Conseguente  mancanza dell'interesse a ricorrere - Inammissibilita'
  del conflitto.
- Decreto   del   Ministro  dell'ambiente  3 aprile  2000;  atto  del
  Ministero dell'ambiente (estremi non noti).
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 6, 15, 16, 21,
  e  16  (e  relative  norme di attuazione); d.P.R. 8 settembre 1997,
  n. 357, art. 3.
Ambiente  (tutela  dell')  - Siti di importanza comunitaria e zone di
  protezione  speciali  -  Individuazione, pubblicazione e successiva
  trasmissione  alla  Commissione  europea  dell'elenco  dei  siti di
  importanza  comunitaria  nella  Regione  Emilia-Romagna  - Atti del
  Ministero  dell'ambiente  -  Ricorso  per conflitto di attribuzione
  della  Regione  Emilia-Romagna - Prospettata lesione dell'autonomia
  regionale   -  Successiva  rinuncia  al  ricorso,  accettata  dalla
  controparte - Estinzione del processo.
- Decreto   del   Ministro  dell'ambiente  3 aprile  2000;  atto  del
  Ministero dell'ambiente (estremi non noti).
- Costituzione,  artt. 117  e 118 (nel testo anteriore alle modifiche
  introdotte   con   legge  costituzionale  n. 3  del  2001);  d.P.R.
  8 settembre  1997,  n. 357, art. 3; norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo comma.
(GU n.30 del 30-7-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto
del Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000, recante «Elenco dei siti di
importanza   comunitaria   e   delle  zone  di  protezione  speciali,
individuati  ai  sensi delle direttive 92/43/CE e 79/409/CEE» e della
sua  successiva  trasmissione  alla Commissione europea, promossi con
ricorsi  della  Provincia  di  Trento e della Regione Emilia-Romagna,
notificati il 21 giugno 2000, depositati in cancelleria il 27 e il 28
successivo ed iscritti ai nn. 28 e 29 del registro conflitti 2000.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2003 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e
per  la  Regione  Emilia-Romagna nonche' l'avvocato dello Stato Oscar
Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - La  Provincia  autonoma di Trento, con ricorso depositato il
27  giugno 2000, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
del  Presidente del Consiglio dei ministri per sentire dichiarare che
non spetta allo Stato, in assenza di apposito atto di decisione della
stessa  Provincia,  di  individuare,  pubblicare  e  trasmettere alla
comunita'  europea  i  siti  di importanza comunitaria nel territorio
provinciale  e  per  il  conseguente  annullamento  del  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza
comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi
delle  direttive 92/43/CE e 79/409/CEE), nella parte in cui individua
e  pubblica i siti di importanza comunitaria nella provincia autonoma
di  Trento,  nonche'  dell'atto,  avente estremi non noti, con cui il
Ministero   dell'ambiente   ha  trasmesso  alla  Commissione  europea
l'elenco in questione.
    Secondo  la  Provincia  ricorrente,  con  i due atti richiamati -
emanati   senza   il  supporto  di  una  apposita  deliberazione  dei
competenti  organi  provinciali  - lo Stato avrebbe violato: in primo
luogo,  l'art. 8,  nn. 5,  6,  15,  16  e 21, nonche' l'art. 16 dello
statuto speciale e le relative norme di attuazione; in secondo luogo,
l'art. 3  del  d.P.R.  8 settembre  1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli
habitat  naturali  e  seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche);  infine,  la  sentenza della Corte costituzionale n. 425
del 1999.
    2. - Secondo  quanto  illustrato  nel  ricorso,  con la direttiva
n. 92/43/CE del 21 maggio 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla
conservazione  degli  habitat naturali e seminaturali e della flora e
della  fauna  selvatiche  -  c.d.  direttiva  habitat)  sarebbe stata
promossa  la  realizzazione  di una rete ecologica europea denominata
Natura   2000  in  cui  devono  esser  inseriti  siti  di  importanza
comunitaria  (SIC)  individuati  dagli Stati membri. In attuazione di
tale  direttiva,  il Ministro dell'ambiente, nel 1995, aveva promosso
il  progetto  Bioitaly, attraverso il quale si doveva giungere ad una
prima sistematica ricognizione scientifica degli habitat naturali. La
Provincia   autonoma   di  Trento  aveva  aderito  a  tale  progetto,
autorizzando  con delibera di Giunta la stipula del contratto inviato
dal  Ministero; era stato quindi predisposto un elenco dei siti, che,
come precisato dal dirigente della Provincia nella relazione allegata
all'elenco  trasmesso  al  Ministero  dell'ambiente,  per mancanza di
tempo non era stato sottoposto all'approvazione della Giunta.
    Espone   ancora  la  Provincia  ricorrente  che,  con  il  d.P.R.
8 settembre  1997,  n. 357,  e'  stata data attuazione alla direttiva
92/43/CE.  In  particolare, l'art. 3 di tale regolamento definisce la
procedura  d'individuazione  dei  siti  comprendenti gli habitat e le
specie  di  cui agli allegati I e II della direttiva. Esso stabilisce
che  «le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di Bolzano
individuano,  con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi
di  habitat  elencati  nell'allegato A ed habitat delle specie di cui
all'allegato  B  e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente,
ai  fini della formulazione della proposta del Ministro dell'ambiente
alla  Commissione  europea,  dei  siti di importanza comunitaria, per
costituire  la  rete  ecologica  europea coerente di zone speciali di
conservazione  denominata  Natura 2000». A seguito di impugnazione da
parte   della   medesima  Provincia  autonoma  di  Trento,  la  Corte
costituzionale,  con  sentenza  n. 425 del 1999, ha definito l'esatta
portata   di   tale  norma  e  del  conseguente  potere  ministeriale
precisando   che   esso  sarebbe  limitato  ad  un  mero  compito  di
formalizzazione  e trasmissione alla Commissione europea di decisioni
assunte nella loro sostanza in sede locale.
    Con  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 3 aprile 2000 sono
stati individuati e pubblicati i siti di importanza comunitaria.
    Tale decreto, ad avviso della Provincia di Trento, sarebbe lesivo
delle  proprie competenze costituzionali, in quanto l'elenco dei siti
ricadenti  nel  territorio  provinciale sarebbe stato predisposto dal
Ministero  in  assenza  di  una preventiva deliberazione della Giunta
della Provincia.
    3. - Anche  la  Regione Emilia-Romagna, con ricorso depositato il
28  giugno 2000, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
del  Presidente  del  Consiglio  in  relazione ai medesimi atti e per
profili  in  tutto  analoghi  a  quelli prospettati nel ricorso della
Provincia autonoma di Trento, deducendo la violazione degli artt. 117
e  118  della  Costituzione,  dell'art. 3 del d.P.R. n. 357 del 1997,
della  sentenza  n. 425  del 1999 della Corte costituzionale, nonche'
del principio di leale cooperazione.
    Premette   la   Regione   Emilia-Romagna   che,   nella   materia
dell'ambiente,   essa   e'   titolare   di   potesta'  legislativa  e
amministrativa  in  base agli artt. 117 e 118 della Costituzione (nel
testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge cost. n. 3 del
2001).
    Sulla  base  di  tali  norme, nonche' del dettato dell'art. 3 del
d.P.R.  n. 357 del 1997, secondo l'interpretazione datane dalla Corte
costituzionale  con  la  sentenza  richiamata, sarebbe riservato alla
competenza   costituzionale   della   Regione   il   procedimento  di
individuazione  sostanziale  dei  siti  di  importanza comunitaria ai
sensi della direttiva 92/43/CE.
    Esso  sarebbe  distinto  rispetto  alle operazioni preliminari di
ricognizione  scientifica  dei  luoghi  costituenti  habitat naturali
delle  specie vegetali ed animali potenzialmente meritevoli di tutela
che  le  Regioni  dovevano eseguire nell'ambito del progetto Bioitaly
predisposto  dal  Ministero in vista dell'attuazione della direttiva.
Questo  infatti  prevedeva  lo  svolgimento  di  attivita'  meramente
tecniche  che  prescindevano  da  ogni  determinazione  degli  organi
istituzionali  della  Regione  ai  quali  competeva  invece la scelta
effettiva   dei   luoghi  da  qualificare  come  siti  di  importanza
comunitaria.
    Il   rispetto  di  tali  competenze  avrebbe  dovuto  indurre  il
Ministero  a  sollecitare le Regioni alla individuazione dei siti. Lo
Stato  invece  avrebbe  adottato il decreto impugnato procedendo esso
stesso  a  scegliere  i  siti  in  questione pur in assenza di alcuna
determinazione  della  Regione,  cosi' violando il principio di leale
collaborazione  e  ledendo  la  competenza  regionale. In realta', ad
avviso  dell'Emilia-Romagna,  la  decisione  in  ordine  ai  siti  di
importanza comunitaria non potrebbe che spettare agli organi politici
della  Regione  poiche' «coinvolge delicate ponderazioni di interessi
di   intere   comunita',   riservate  alla  competenza  degli  organi
istituzionali».  L'atto  impugnato  pertanto  si  risolverebbe in una
arbitraria  lesione, «se non addirittura usurpazione delle competenze
costituzionali riservate alla Regione stessa».
    4. - Successivamente,  con  atto depositato il 17 aprile 2000, la
Regione  Emilia-Romagna  (conformemente  a  quanto  deliberato  dalla
Giunta   con  atto  del  13 marzo  2001,  n. 304)  ha  dichiarato  di
rinunciare  al  ricorso  in  considerazione del fatto che la delibera
21 novembre 2000, n. 2042, con cui la Giunta regionale ha «modificato
l'elenco  dei  proposti  siti  di  importanza  comunitaria», e' stata
trasmessa  al  Ministero  dell'ambiente  il  quale,  a  sua volta, ha
provveduto  a  trasmetterla  alla  Commissione  europea «con invito a
considerare  il  nuovo  elenco  dei  siti italiani» e che pertanto il
Ministero  sembra  avere  riconosciuto  la fondatezza delle posizioni
della Regione.
    5. - In  entrambi  i  giudizi  si e' costituito il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  per  mezzo  dell'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che i ricorsi siano respinti perche' del tutto privi
di fondamento. Nelle memorie depositate successivamente e di identico
contenuto  per  entrambi  i  giudizi,  la  difesa  erariale,  in  via
preliminare,  evidenzia  come  il  titolo  del  decreto  ministeriale
impugnato  sia  stato  corretto  -  con  rettifica  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  in  «Elenco delle zone di protezione speciale
designate   ai  sensi  della  direttiva  79/409/CEE  e  dei  siti  di
importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CE».
    L'Avvocatura  precisa che vi e' stata una cospicua corrispondenza
con le Regioni e le Province autonome per ottenere le indicazioni sui
siti ambientali da comunicare alla Commissione europea e che l'elenco
predisposto  dal  Ministero  dell'ambiente  costituisce  una  fase di
individuazione  dei  siti  stessi, essendo infatti in corso, da parte
della  stessa Commissione in collaborazione con gli Stati interessati
(attraverso  seminari biogeografici) la verifica di tali proposte, al
termine  della  quale  si  avviera' una fase di contrattazione per la
scelta  definitiva dei siti con il coinvolgimento a livello nazionale
delle  Regioni  e Province autonome, e per la designazione delle Zone
speciali di Conservazione (ZPS).
    Lo  Stato,  quindi,  si  sarebbe  limitato  a  trasmettere,  come
«proposta» alla Commissione europea, un elenco di siti indicati dalle
Regioni e dalle Province autonome.
    Il   decreto   ministeriale  3 aprile  2000,  secondo  la  difesa
erariale,  rappresenterebbe soltanto lo strumento attraverso il quale
si  e'  ritenuto  opportuno rendere pubblici elenchi di siti proposti
gia' trasmessi alla Commissione europea e, proprio al fine di evitare
interpretazioni  distorte del decreto stesso, si sarebbe provveduto a
correggere  il  suo  titolo  evidenziando  che  i  siti  ivi elencati
sarebbero soltanto oggetto di proposta.
    6. - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
ha  depositato  una  memoria  in  cui ribadisce la propria competenza
all'individuazione  dei  siti  contemplati nella direttiva e conferma
l'impossibilita'  di  considerare la trasmissione dei dati conclusivi
del  progetto  Bioitaly  come formale e definitiva individuazione dei
siti da parte della Provincia, sia perche' cio' risultava chiaramente
dalla  relazione  di  accompagnamento  agli  elenchi,  sia perche' il
d.P.R.   8 settembre   1997,   n. 357,   attuativo   della  direttiva
comunitaria,  non  poteva  che presupporre che la proposta italiana a
quella  data  non fosse gia' avvenuta e che dunque mancasse ancora la
formale  individuazione  dei  siti  da  parte  delle  Regioni e delle
Province  autonome. In ogni caso, il Ministro non si sarebbe limitato
a  trasmettere  i  siti  individuati dalla Provincia, dal momento che
sarebbero stati inclusi nell'elenco anche sette dei quindici siti che
erano  stati  indicati  come «siti di importanza regionale» e non «di
importanza comunitaria».
    7. - Anche  l'Avvocatura  dello  Stato  ha depositato una memoria
integrativa  delle  proprie  difese, confermando la piena correttezza
dell'iter   procedimentale   seguito   dal  Ministero  dell'ambiente:
richiesta  da parte del Ministro alle Regioni e Province autonome per
la  individuazione  dei siti di importanza comunitaria; comunicazione
al  Ministro  da  parte  di  Regioni  e  Province  autonome  dei siti
individuati;  formazione  dell'elenco  e  proposta dei siti stessi da
parte  del  Ministero  alla Commissione delle comunita' europee; fase
istruttoria e di contrattazione a livello comunitario per la concreta
scelta dei siti.
    8. - L'Avvocatura  dello  Stato  ha  inoltre  depositato  atto di
formale  accettazione  della  rinuncia  al  ricorso  presentata dalla
Regione  Emilia-Romagna,  su conforme deliberazione del Consiglio dei
ministri.

                       Considerato in diritto

    1. - Preliminarmente   deve   essere  disposta  la  riunione  dei
giudizi,  dal  momento  che entrambi hanno ad oggetto i medesimi atti
del  Ministro  dell'ambiente,  avverso  i quali vengono mosse censure
sostanzialmente analoghe.
    2. - Lamenta  la  Provincia autonoma di Trento che, in assenza di
apposito  atto  di  decisione  dei  competenti organi provinciali, il
decreto  3 aprile  2000  del Ministero dell'ambiente - nella parte in
cui  individua e pubblica l'elenco dei siti di importanza comunitaria
individuati  ai  sensi  della direttiva 92/43/CE - nonche' l'atto con
cui  il medesimo Ministero ha trasmesso alla Commissione europea tale
elenco,  avrebbero  menomato  le  competenze  in  materia di ambiente
attribuite  alla  Provincia  dallo  statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione, nonche' dall'art. 3 del d.P.R. n. 357 del 1997 e
dalla sentenza di questa Corte n. 425 del 1999.
    3. - Il ricorso e' inammissibile.
    Il  Ministero dell'ambiente, con il decreto ministeriale 3 aprile
2000,  ha  pubblicato  l'elenco dei siti individuati e proposti dalle
Regioni   e   dalle  Province  autonome  e  trasmessi,  dallo  stesso
Ministero,  alla  Commissione  europea  in attuazione della direttiva
79/409/CEE e della direttiva 92/43/CE.
    Quest'ultima,   finalizzata  «a  salvaguardare  la  biodiversita'
mediante la conservazione degli habitat naturali, nonche' della flora
e della fauna selvatiche nel territorio europeo» (art. 2), prevede la
costituzione di una «rete ecologica europea coerente di zone speciali
di  conservazione»,  denominata  «Natura  2000» (art. 3). A tal fine,
ogni  Stato membro propone alla Commissione europea un elenco di siti
degli  habitat  naturali  e  delle  specie locali tra quelli indicati
nella  direttiva. La Commissione, d'accordo con ciascuno degli Stati,
elabora  un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria che
viene  poi  approvato  secondo  il  complesso  procedimento descritto
nell'art. 21 della direttiva (art. 4).
    Inoltre,   l'art. 5   della   direttiva   prevede  anche  che  la
Commissione,  ove  constati  l'assenza  di  un  sito  particolarmente
significativo da un elenco nazionale, possa attivare una procedura di
concertazione  con  lo Stato interessato e, ove questa non si risolva
entro  sei  mesi,  far  decidere in materia il Consiglio dei ministri
della comunita' europea.
    Quando un sito e' stato scelto dalla Commissione sulla base delle
descritte  procedure,  esso e' designato dallo Stato interessato come
zona  speciale di conservazione entro il termine massimo di sei anni.
Solo  al  momento  in  cui  un  sito  risultera' iscritto nell'elenco
approvato  in sede comunitaria, tale sito sara' soggetto al regime di
tutela  previsto  dalle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4,
della  direttiva.  In  base  a tali previsioni, gli Stati membri sono
tenuti  ad  adottare  le  opportune misure atte ad evitare il degrado
degli  habitat  naturali  e  degli  habitat  di  specie,  nonche'  la
perturbazione  delle specie presenti nel sito; inoltre, si stabilisce
la  necessita' di una preventiva valutazione di incidenza sul sito di
qualunque  piano  o  progetto  che  non  sia  direttamente connesso o
necessario alla sua gestione, con l'ulteriore conseguenza, in caso di
valutazione  negativa,  dell'obbligo  per lo Stato membro di adottare
misure  compensative  (la  Commissione ha peraltro invitato gli Stati
membri  ad  adeguarsi  affinche'  sia  evitato  il  degrado  dei siti
proposti negli elenchi nazionali).
    4. - Il   d.P.R.   n. 357  del  1997,  recante  attuazione  della
direttiva  92/43/CE, all'art. 3, riserva alle Regioni e alle Province
autonome  il  compito  di  individuare, «con proprio procedimento», i
siti  in  cui  si trovano gli habitat elencati in allegato al decreto
stesso,  mentre  assegna  al  Ministero  il compito di formulare alla
Commissione  europea  la proposta dei siti di importanza comunitaria.
Questa  Corte,  nella sentenza n. 425 del 1999, ha precisato che tale
norma  mira  «esclusivamente a porre l'autorita' di governo nazionale
in  condizione  di  adempiere  all'obbligo di comunicazione derivante
dalla  direttiva,  senza  che  vi  sia  in essa alcun elemento da cui
arguire  uno  spostamento  di  competenze  circa il diverso potere di
individuazione   sostanziale   dei  siti  da  sottoporre  a  speciale
protezione,  potere  che rimane disciplinato dalle norme sui rapporti
Stato-Regioni e Province autonome in materia ambientale».
    5. - Ricostruito  cosi' l'ambito delle competenze delineate dalla
normativa europea e da quella nazionale, non risulta che la Provincia
di  Trento  -  che pure aveva proceduto all'attivita' di ricognizione
dei siti di habitat naturali in attuazione del progetto Bioitaly e ne
aveva  trasmesso, tramite i propri uffici, i risultati al Ministero -
abbia pero' mai provveduto ad individuare, mediante apposita delibera
della  Giunta,  i  siti da proporre alla Commissione europea. E cio',
nonostante  che  tra  il  momento della ultimazione dell'attivita' di
ricognizione  (giugno 1995)  e  la  adozione del decreto ministeriale
censurato  nel  presente  giudizio  (aprile  2000)  sia intercorso un
notevole  lasso  di  tempo,  durante  il  quale  le  posizioni  della
Provincia e del Ministero hanno avuto ampio modo di manifestarsi e di
risultare reciprocamente ben note.
    Il  Ministero dell'ambiente ha introdotto nell'elenco allegato al
d.m.  3 aprile  2000  anche  le  aree  ricadenti nel territorio della
Provincia  di  Trento.  Tali  aree  non  sono  state  individuate dal
Ministero  in  modo  unilaterale, malgrado la mancata approvazione da
parte  della  Giunta provinciale dell'elenco delle aree, poiche' sono
state  riportate  nel  decreto censurato e trasmesse alla Commissione
europea  le  aree  precedentemente  individuate  dagli organi tecnici
della    Provincia   nell'ambito   dell'attivita'   di   ricognizione
scientifica da essi svolta in attuazione del progetto Bioitaly.
    Inoltre  nessuna efficacia preclusiva all'ulteriore esercizio del
potere  di  individuazione  dei  siti rilevanti da parte della Giunta
provinciale  puo'  riconoscersi al decreto ministeriale censurato, il
quale,  come  emerge  dal titolo - significativamente rettificato - e
dal  suo contenuto, si limita a rendere pubblico l'elenco dei siti di
importanza  comunitaria individuati e proposti. Infatti, alla stregua
del  nostro  ordinamento,  la  stessa  trasmissione  alla Commissione
europea  dei siti di importanza comunitaria effettuata dal Ministero,
non  preclude  di  per se', alla Provincia, l'adozione di una propria
decisione nelle more del completamento del procedimento comunitario.
    Conferma  di tale ricostruzione e' data proprio dalla vicenda che
ha  interessato la Regione Emilia-Romagna e che ha determinato la sua
rinuncia  al ricorso. Successivamente alla proposizione del conflitto
di attribuzioni, la Giunta regionale ha adottato una delibera con cui
e'  stato  modificato  l'elenco  dei siti di importanza comunitaria e
tale  nuovo  elenco e' stato trasmesso al Ministero che ha provveduto
ad inoltrarlo alla Commissione europea.
    Dunque  gli  atti  ministeriali  che  la  ricorrente  censura nel
presente  giudizio non risultano idonei ad incidere sulle rivendicate
attribuzioni  costituzionali  della  Provincia  di Trento, non avendo
determinato  alcuna  lesione delle potesta' di quest'ultima, potesta'
che  ben  avrebbero  potuto  e  potrebbero tuttora essere esercitate.
Viene dunque a mancare quell'interesse a ricorrere, qualificato dalla
finalita'  di  ripristinare  l'integrita' della sfera di attribuzioni
costituzionali  della  Provincia autonoma, che deve sussistere per la
stessa   ammissibilita'   di   un   conflitto  tra  Regioni  e  Stato
sottoponibile alla giurisdizione di questa Corte.
    D'altronde,  e'  indubbio che l'accertamento degli eventuali vizi
di  legittimita'  degli  atti  qui  censurati,  compreso  l'eventuale
eccesso di potere per travisamento dei fatti in cui il Ministro possa
essere  incorso  nel  considerare la trasmissione dei siti effettuata
dagli  organi  tecnici della Provincia come atto sufficiente ai sensi
del  d.P.R.  n. 357 del 1997, se ed in quanto non comporti violazione
di  attribuzioni  costituzionali, resta affidato agli ordinari rimedi
giurisdizionali esperibili nei confronti degli atti amministrativi.
    6. - La  Regione  Emilia-Romagna  ha  dichiarato di rinunciare al
ricorso  introduttivo  del presente giudizio e tale rinuncia e' stata
accettata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  Ai  sensi
dell'art. 27,  ultimo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita
dalla  relativa  accettazione della controparte, produce l'effetto di
estinguere il processo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto, con
il  ricorso  in  epigrafe,  dalla  Provincia  autonoma  di Trento nei
confronti   dello   Stato,  in  relazione  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale
designate   ai  sensi  della  direttiva  79/409/CEE  e  dei  siti  di
importanza  comunitaria  proposti ai sensi della direttiva 92/43/CE),
nonche'  all'atto,  avente  estremi  non  noti,  con cui il Ministero
dell'ambiente ha trasmesso alla Commissione europea l'elenco dei siti
di importanza comunitaria;
    Dichiara  estinto  per  rinuncia  accettata  dalla controparte il
processo  relativo al ricorso per conflitto di attribuzione promosso,
con   il  ricorso  in  epigrafe,  dalla  Regione  Emilia-Romagna  nei
confronti   dello   Stato,  in  relazione  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  3 aprile  2000,  nonche'  all'atto, avente estremi non
noti,   con   cui   il  Ministero  dell'ambiente  ha  trasmesso  alla
Commissione europea l'elenco dei siti di importanza comunitaria.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0862