N. 267 SENTENZA 3 - 22 luglio 2003

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Assistenza  e  beneficenza  pubblica - Assegni di maternita' e per il
  nucleo  familiare - Regolamento ministeriale Assegni per gli aventi
  diritto  residenti nei Comuni delle Province autonome - Concessione
  ed  erogazione  da  parte  delle  Province medesime nell'ambito del
  livello  e  dei  requisiti  di  accesso  previsti  non  solo  dalle
  disposizioni  di  legge statale, ma anche dai «relativi regolamenti
  attuativi»  - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia
  di  Trento - Inidoneita' delle norme di rango secondario a disporre
  l'obbligo  di  adeguamento della legislazione provinciale - Lesione
  delle   attribuzioni  costituzionalmente  garantite  alle  Province
  autonome  Conseguente annullamento della disposizione regolamentare
  impugnata,  limitatamente  alle  parole «e dai relativi regolamenti
  attuativi», nella parte in cui si applica alle Province autonome di
  Trento e di Bolzano.
- Decreto del Ministero per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000,
  n. 452, art. 23.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 25; d.P.R. 28 marzo
  1975, n. 469; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, comma 1.
(GU n.30 del 30-7-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio   per   conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito
dell'articolo 23 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
del   21 dicembre  2000,  n. 452,  concernente  «Regolamento  recante
disposizioni  in  materia  di  assegni  di maternita' e per il nucleo
familiare,  in  attuazione  dell'articolo 49  della legge 22 dicembre
1999,  n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448»,  promosso  con ricorso della Provincia di Trento, notificato
il  4 giugno 2001,  depositato  in  cancelleria  l'11  successivo  ed
iscritto al n. 17 del registro conflitti 2001.
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  20 maggio  2003  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con   ricorso   depositato   il  giorno 11  giugno 2001,  la
Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione in
relazione  all'art. 23  del  decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale   del   21 dicembre   2000,   n. 452,   (Regolamento  recante
disposizioni  in  materia  di  assegni  di maternita' e per il nucleo
familiare,  in  attuazione dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488,  e degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448),
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n. 81  del
6 aprile 2001.
    2. - La Provincia ricorrente premette di essere dotata, in virtu'
dello  statuto  speciale, di potesta' legislativa primaria in materia
di  «assistenza  e  beneficenza  pubblica»,  nonche'  della  relativa
potesta'  amministrativa  ai  sensi dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti  lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle
relative norme di attuazione.
    Gli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) - quest'ultimo
successivamente  confluito  negli  artt. 74  e 80 del d.lgs. 26 marzo
2001,  n. 151  (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di  tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15  della  legge  8 marzo 2000, n. 53) - hanno previsto una
forma  di sostegno alle famiglie, disponendo che gli assegni relativi
- posti a carico dell'INPS - sono concessi dai comuni.
    Tale  normativa, secondo la ricorrente, non violerebbe di per se'
la competenza provinciale, dato che nell'art. 82 della medesima legge
n. 448   del   1998   e'   contenuta   un'esplicita  disposizione  di
salvaguardia  per  quest'ultima.  La  Provincia  autonoma, viceversa,
aveva  ritenuto  lesivo  delle  proprie prerogative costituzionali il
decreto  del  Ministro  per  la  solidarieta' sociale 15 luglio 1999,
n. 306  (Regolamento  recante  disposizioni  per  gli  assegni per il
nucleo  familiare  e di maternita', a norma degli artt. 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio
1999,  n. 144),  attuativo  della  normativa piu' sopra menzionata, e
cio'  sia in quanto non conteneva esplicita clausola di salvaguardia,
sia   perche'   -   piu'   in  particolare  -  affidava  le  funzioni
amministrative  concernenti  l'erogazione dei benefici concessi dagli
enti locali all'INPS invece che alla Provincia.
    La  ricorrente evidenzia di aver ritualmente proposto ricorso per
conflitto  di  attribuzione avverso tale decreto, osservando tuttavia
come  quest'ultimo  sia  stato  abrogato  dall'art. 24,  comma 1, del
decreto   ministeriale  21 dicembre  2000,  n. 452,  in  questa  sede
impugnato,  e  come, a causa della sopravvenienza normativa, la Corte
costituzionale,  con  la sentenza n. 277 del 2001 abbia dichiarato la
cessazione   della   materia  del  contendere,  in  quanto  il  nuovo
regolamento  «ha  riconosciuto  la  competenza provinciale in tema di
erogazione delle prestazioni assistenziali di cui si tratta».
    3. - Il  nuovo regolamento - ad avviso della Provincia ricorrente
-   sarebbe   sicuramente   maggiormente   rispettoso  delle  proprie
prerogative  costituzionali,  dal  momento che il suo art. 23 dispone
che  «ai sensi dell'art. 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli
assegni  per  il  nucleo  familiare  e  di  maternita' previsti dagli
articoli 65  e  66  della  legge  n. 448  del  1998  sono concessi ed
erogati,  per  gli aventi diritto residenti nei Comuni delle Province
autonome  di Trento e di Bolzano, dalle Province medesime, secondo le
norme  dei  rispettivi  statuti e delle relative norme di attuazione,
nell'ambito  del  livello  e  dei requisiti di accesso previsti dalle
citate disposizioni di legge e dai regolamenti attuativi».
    Cio'  nonostante,  nell'atto  in  questa sede impugnato sarebbero
ugualmente ravvisabili profili di illegittimita' costituzionale.
    In particolare, il motivo di doglianza della Provincia ricorrente
e' individuabile nella circostanza che la citata disposizione vincola
quest'ultima   ad  operare  non  solo  nell'ambito  delimitato  dalle
disposizioni   di   legge,   ma  anche  in  quello  circoscritto  dai
«regolamenti  attuativi»:  cio'  che  relegherebbe la Provincia ad un
ruolo  meramente  attuativo  delle  scelte  compiute in sede statale.
Inoltre,  nota la ricorrente, nella Provincia si e' gia' provveduto a
dare  attuazione  ai  sopracitati  articoli 65  e  66,  con  la legge
provinciale n. 3 del 2000 (Misure collegate con la manovra di finanza
pubblica  per  l'anno 2000).  Tale  normativa  prevederebbe che nella
Provincia  si  seguano  i  livelli  di intervento stabiliti con legge
statale:  viceversa,  ove  si tratti di disciplina regolamentare, «la
Provincia ritiene di non dovere e potere essere vincolata».
    4. - Secondo   la   Provincia  di  Trento,  l'intervento  di  una
disciplina  regolamentare  in materia regionale contrasterebbe «con i
principi   regolatori   del   rapporto  fra  fonti  statali  e  fonti
regionali»,  valevoli  in  forza  dell'art. 117  Cost. per le Regioni
ordinarie  e  garantiti  per  la  ricorrente  dall'art. 2  del d.lgs.
16 marzo  1992,  n. 266  (Norme  di  attuazione  dello statuto per il
Trentino-Alto  Adige  concernenti  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche' la potesta' di
indirizzo e coordinamento), «che considera solo le leggi statali come
uniche   fonti   idonee   a   condizionare  la  potesta'  legislativa
provinciale».  A  sostegno  di  tale tesi vengono anche richiamate le
sentenze di questa Corte n. 84 del 2001, n. 507 del 2000 e n. 352 del
1998.
    La disposizione impugnata, del resto, non potrebbe neanche essere
giustificata  alla luce dell'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre
1989,  n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione
Trentino-Alto  Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
con  la  riforma  tributaria),  «che  risulta  al contrario anch'esso
specificamente  violato».  Secondo  tale  disposizione,  infatti,  le
Province  autonome  «partecipano  alla ripartizione di fondi speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme  su  tutto  il  territorio nazionale, secondo i criteri e le
modalita' per gli stessi previsti». Il vincolo di garantire i livelli
minimi  di  prestazione  su  tutto  il territorio nazionale, cui tale
disposizione  si  riferisce,  non  implicherebbe in alcun modo che lo
stesso vincolo possa derivare da disposizioni di rango regolamentare.
    Inoltre,  sottolinea la ricorrente, la illegittimita' della norma
impugnata  deriverebbe  dal  fatto  che essa non solo pretende che la
Provincia  sia  vincolata  da un regolamento statale, ma declina tale
vincolo  in  termini di applicazione diretta del regolamento e non in
termini di obbligo di adeguamento.
    5. - Da  ultimo,  la Provincia di Trento rileva che, anche se per
ipotesi  il vincolo posto a proprio carico - cioe' quello comportante
l'obbligo  di  adeguarsi  ai  regolamenti  statali  nella  materia in
questione  -  fosse  costituzionalmente legittimo, nel caso di specie
esso  risulterebbe  comunque  da  un  atto del tutto inidoneo a farlo
sorgere.  Cio' in quanto «il carattere vincolante del regolamento per
la   Provincia   autonoma   e'  stabilito  dal  regolamento  stesso»:
situazione,  questa,  che  determinerebbe  una  ulteriore  ragione di
incostituzionalita',  atteso che «per subordinare una fonte (nel caso
la  legge  provinciale)  ad  un'altra  fonte (nel caso il regolamento
statale) occorre una potenziale superiorita».
    6. - L' Avvocatura dello Stato ha depositato atto di costituzione
per  resistere  nel  giudizio  promosso  dalla  Provincia  di Trento,
evidenziando come le competenze provinciali fatte valere a fondamento
del  ricorso  sarebbero  comunque  tutelate dall'art. 4, comma 3, del
d.lgs.  n. 266  del  1992, «evitando che attraverso la concessione di
finanziamenti   o   contributi   lo   Stato   abbia   ad  interferire
nell'esercizio  di  dette  competenze». Successivamente, tuttavia, e'
pervenuta  una comunicazione - da parte della stessa Avvocatura dello
Stato - nella quale si informa «che non si e' avuta determinazione di
intervento»  e  che,  conseguentemente, l'atto sopra menzionato «puo'
considerarsi non depositato».
    7. - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
ha depositato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del
ricorso.  In  particolare,  secondo  la  ricorrente,  non varrebbe ad
escludere  questa  soluzione il richiamo a quanto stabilito da questa
Corte  con la sentenza n. 376 del 2002, in quanto i principi espressi
in tale decisione non potrebbero essere applicati al caso de quo.
    Cio' in quanto nella vicenda in esame non vi sarebbe alcun «vuoto
di   disciplina   regionale»,   e  comunque  non  si  tratterebbe  di
regolamenti di delegificazione, bensi' di regolamenti attuativi.

                       Considerato in diritto

    1. - La  Provincia  autonoma  di  Trento ha proposto conflitto di
attribuzione in relazione all'art. 23 del decreto del Ministro per la
solidarieta'   sociale  del  21 dicembre  2000,  n. 452  (Regolamento
recante  disposizioni  in  materia  di assegni di maternita' e per il
nucleo  familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 23 dicembre
1999,  n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448).
    Tale  atto  e'  ritenuto  dalla  ricorrente  lesivo delle proprie
prerogative  costituzionalmente garantite per le seguenti ragioni. In
primo  luogo,  in  quanto  esso  -  in  una  materia  statutariamente
attribuita  alla  competenza  della Provincia autonoma - vincolerebbe
quest'ultima   ad  operare  non  solo  nell'ambito  delimitato  dalle
disposizioni   di   legge,   ma  anche  in  quello  circoscritto  dai
«regolamenti  attuativi»  nel  medesimo  atto  menzionati; in secondo
luogo  -  anche  a  voler  ammettere che un tale vincolo possa essere
legittimamente  imposto alla autonomia provinciale - l'atto impugnato
sarebbe  costituzionalmente  illegittimo,  in  quanto  il  vincolo in
questione  sarebbe  declinato  in termini di applicazione diretta del
regolamento e non in termini di obbligo di adeguamento; da ultimo, la
Provincia  ricorrente  evidenzia  come  - in ogni caso - il vincolo a
carico  dell'ordinamento  regionale  sarebbe  posto  da una fonte del
tutto inidonea a farlo sorgere.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Il decreto di cui fa parte la disposizione impugnata nel presente
giudizio  interviene  in  una  materia  -  quella della «assistenza e
beneficenza  pubblica»  -  attribuita  dall'art. 8, n. 25, del d.P.R.
31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige)  alla  potesta' legislativa della Provincia autonoma in questa
sede  ricorrente.  L'art. 16  dello  stesso  d.P.R.  n. 670  del 1972
attribuisce  alla  Provincia  di  Trento la competenza amministrativa
nella medesima materia.
    In  questo  quadro,  appare  rilevante  il  d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 469   (Norme   di   attuazione   dello   Statuto  per  la  Regione
Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica),
il  cui art. 1 dispone che «le attribuzioni dello Stato in materia di
assistenza  e beneficenza pubblica, esercitate sia direttamente dagli
organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e
istituti  pubblici  a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle
gia'  spettanti  alla  Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza sono esercitate,
per  il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e Bolzano con
l'osservanza delle norme del presente decreto».
    La  Provincia  autonoma  di  Trento,  del resto, ha esercitato la
propria  competenza  con  l'art. 65  della legge provinciale 20 marzo
2000,  n. 3  (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per
l'anno 2000),  successivamente  modificato  dall'art. 88  della legge
provinciale  19 febbraio  2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra
di  finanza pubblica per l'anno 2002). Nell'art. 65 citato e' infatti
previsto  che «gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' di
cui  agli  articoli 65  e  66  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448
(Misure  di  finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
come  modificati  dall'art. 50  e  dall'art. 63 della legge 17 maggio
1999, n. 144, sono erogati secondo i criteri e le modalita' stabiliti
con  regolamento  adottato  nel  rispetto  del  livello di intervento
previsto  dalle  predette  disposizioni  statali  e  tenuto conto dei
benefici eventualmente in godimento per le stesse finalita».
    3. - La  giurisprudenza di questa Corte, in diverse occasioni, ha
avuto  modo  di  evidenziare come - gia' sotto la vigenza del vecchio
testo dell'art. 117 della Costituzione - lo Stato non potesse imporre
vincoli  alle  Regioni  nelle  materie  di  propria competenza se non
mediante   una   legge,   e   non,  invece,  per  mezzo  di  un  atto
regolamentare.  Le  Regioni, infatti, «non sono soggette, in linea di
principio,  alla  disciplina  dettata  con i regolamenti governativi»
(sentenza  n. 507  del  2000;  nello stesso senso, si vedano anche le
sentenze n. 250 del 1996 e n. 482 del 1995).
    In  relazione  alla  Regione  Trentino-Alto  Adige,  nonche' alle
Province  autonome di Trento e Bolzano, tale regola viene esplicitata
dall'art. 2,  comma 1,  del  d.lgs.  16 marzo  1992, n. 266 (Norme di
attuazione   dello   Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento),  la'  dove  prevede  che «la legislazione regionale e
provinciale  deve  essere  adeguata  ai  principi e norme costituenti
limiti  indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati
da  atto  legislativo  dello  Stato  entro i sei mesi successivi alla
pubblicazione  dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu'
ampio termine da esso stabilito». Dalla norma appena citata si desume
agevolmente  che l'obbligo di adeguamento a carico della legislazione
delle  Province  autonome puo' derivare soltanto da una norma statale
avente   rango   legislativo,  e  non,  invece,  da  norma  di  rango
secondario,  come  questa  Corte  ha  piu'  volte affermato (cfr., in
proposito, le sentenze n. 84 del 2001 e n. 371 del 2001).
    L'art. 23  del  decreto  ministeriale  21 dicembre  2000, n. 425,
dunque,   viola  le  prerogative  costituzionalmente  garantite  alla
Provincia  ricorrente,  nella  parte  in  cui stabilisce, senza alcun
fondamento  nella legge, che gli assegni previsti dagli articoli 65 e
66  della  legge  n. 448  del  1998  -  quest'ultimo  successivamente
confluito  negli  articoli 74  e  80 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151
(Testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
della  legge 8 marzo 2000, n. 53) - sono concessi ed erogati, per gli
aventi diritto residenti nei Comuni delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, dalle Province medesime, «nell'ambito del livello e dei
requisiti  di  accesso» previsti non solo dalle disposizioni di legge
statale, ma anche dai «relativi regolamenti attuativi».
    Per   le  ragioni  appena  esposte,  l'art. 23  del  decreto  del
Ministero  per  la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 425 deve
essere  annullato,  limitatamente  alle  parole  «e  dai  regolamenti
attuativi»,  nella  parte  in  cui si applica alla Provincia autonoma
ricorrente.
    Rimangono  di  conseguenza  assorbiti  gli  ulteriori  motivi  di
censura prospettati dalla Provincia ricorrente.
    4. - In considerazione della piena equiparazione statutaria delle
due   Province   autonome  relativamente  alle  attribuzioni  di  cui
trattasi,  l'efficacia  della  presente  sentenza  deve essere estesa
anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara che non spetta allo Stato vincolare le Province autonome
di Trento e di Bolzano, nella concessione ed erogazione degli assegni
di maternita' e per il nucleo familiare, in attuazione degli artt. 65
e  66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al rispetto del livello e
dei   requisiti   di   accesso  previsti  «dai  relativi  regolamenti
attuativi»;
    Annulla,  di conseguenza, l'art. 23 del decreto del Ministero per
la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante
disposizioni  in  materia  di  assegni  di maternita' e per il nucleo
familiare,  in  attuazione dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488,  e  degli  articoli 65  e  66  della  legge 23 dicembre 1998,
n. 448),  limitatamente  alle  parole  «e  dai  relativi  regolamenti
attuativi»,  nella  parte in cui si applica alle Province autonome di
Trento e Bolzano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0864