N. 278 ORDINANZA 8 - 24 luglio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  -  Diritto  a pensione - Sospensione delle
  norme   attributive   del   diritto   a  trattamenti  pensionistici
  anticipati - Prospettata incidenza sulla garanzia previdenziale per
  eliminazione  retroattiva  del  diritto  gia'  maturato - Manifesta
  infondatezza della questione.
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 54, e 63.
- Costituzione, art. 38, secondo comma.
(GU n.30 del 30-7-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 59, comma 54,
e   63   della   legge   27 dicembre  1997,  n. 449  (Misure  per  la
stabilizzazione  della  finanza pubblica), promosso con ordinanza del
23 maggio  2002  dalla  Corte  dei  conti  -  sezione giurisdizionale
d'appello  per  la  Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Napoli
Carlo  contro  il Comando Generale della Guardia di Finanza ed altro,
iscritta  al  n. 344  del  registro ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 33,  1ยช  serie  speciale,
dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 marzo 2003 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che  la  Corte  dei  conti  -  sezione  giurisdizionale
d'appello  per  la  Regione  Siciliana, ha sollevato, con riferimento
all'art. 38,   secondo   comma,   della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 59,  comma 54,  e 63 della
legge  27 dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica);
        che  l'art. 59,  comma 54,  della  predetta  legge n. 449 del
1997,  ha  confermato,  relativamente  al periodo dal 3 novembre 1997
alla  data  di entrata in vigore della legge stessa, la sospensione -
gia' prevista dal decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni
urgenti  in  tema  di  trattamenti  pensionistici anticipati) - delle
previgenti  norme  di  legge,  di regolamento o di accordo collettivo
attributive  del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a
trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'eta' pensionabile o
all'eta'  prevista  per la cessazione dal servizio in base ai singoli
ordinamenti;
        che  l'art. 63 della stessa legge n. 449 del 1997 ha disposto
l'abrogazione  del  citato decreto-legge n. 375 del 1997, stabilendo,
al  contempo,  la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e
la  salvezza  degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti
sulla base del medesimo decreto-legge abrogato;
        che   il  remittente  espone,  in  punto  di  fatto,  che  un
sottufficiale   della   Guardia   di   Finanza  presentava,  in  data
30 dicembre  1997,  istanza  di collocamento in congedo con diritto a
pensione, sulla base di un'anzianita' di servizio di poco superiore a
25 anni;
        che,  in  pari data, confermava tale richiesta, pur dopo aver
preso visione del contenuto del citato decreto-legge n. 375 del 1997,
che   sospendeva,  con  decorrenza  3 novembre  1997,  i  trattamenti
pensionistici di anzianita' anticipati;
        che,   intervenuto   il   collocamento  in  congedo  in  data
31 dicembre  1997,  il  Comando generale della Guardia di Finanza non
accoglieva  la  successiva  istanza  del militare diretta ad ottenere
l'attribuzione  del  trattamento  di  quiescenza o la riammissione in
servizio;
        che  avverso il rigetto del ricorso della Corte dei conti nei
confronti del diniego oppostogli il militare proponeva appello;
        che,  in  diritto,  il  giudice  a  quo,  ritenuta  la  norma
censurata  rilevante  ai  fini del decidere, osserva, con riferimento
alla  non manifesta infondatezza, che alla data del 31 dicembre 1997,
il  suddetto  decreto-legge  n. 375  del 1997, applicabile a tutto il
settore del pubblico impiego, non era piu' vigente, stante la mancata
conversione  dello  stesso e la conseguente caducazione degli effetti
ex tunc;
        che, ad avviso del remittente, una volta caducati gli effetti
del  citato  decreto-legge,  l'interessato  avrebbe avuto diritto, in
base  alla disciplina in vigore alla data di cessazione dal servizio,
al trattamento pensionistico in questione;
        che   pertanto   le  norme  denunciate  avrebbero  comportato
l'eliminazione  retroattiva  del  diritto  a  pensione  gia' maturato
dall'interessato;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
    Considerato  che il giudice remittente ritiene che, a causa della
mancata   conversione   del  decreto-legge  3 novembre  1997,  n. 375
(Disposizioni   urgenti   in   tema   di   trattamenti  pensionistici
anticipati), l'interessato avrebbe riacquistato, per reviviscenza, il
diritto al trattamento pensionistico anticipato e che di conseguenza,
le norme censurate avrebbero retroattivamente eliminato tale diritto;
        che,  in realta', l'interessato non e' mai stato titolare del
diritto  al  trattamento  pensionistico  in questione, sia perche' il
citato  decreto-legge n. 375 del 1997 ha negato tale diritto a chi si
collocasse  a riposo nel periodo di vigenza dello stesso, sia perche'
la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  (Misure per la stabilizzazione
della  finanza  pubblica)  ha  abrogato,  nei termini previsti per la
conversione, detto decreto legge, facendone salvi gli effetti;
        che,   inoltre,  inconferente  e'  il  richiamo  all'art. 38,
secondo  comma,  della  Costituzione, in quanto la garanzia posta dal
citato  parametro  costituzionale,  legata  allo stato di bisogno, e'
riservata  alle  pensioni  che trovano la loro causa nella cessazione
della  attivita'  lavorativa per ragioni di eta' e non anche a quelle
il   cui   presupposto   consiste   nel   mero  avvenuto  svolgimento
dell'attivita'  stessa  per  un  tempo predeterminato, cosi' come nel
caso  dei  trattamenti  pensionistici di anzianita' (sent. n. 416 del
1999);
        che,   per   quanto   detto,   la  questione  deve  ritenersi
manifestamente infondata.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 59,  comma 54,  e 63 della
legge  27 dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza  pubblica),  sollevata,  in  riferimento all'art. 38, secondo
comma,   della   Costituzione,   dalla  Corte  dei  conti  -  sezione
giurisdizionale  d'appello  per la Regione Siciliana, con l'ordinanza
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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