N. 281 ORDINANZA 8 - 24 luglio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione Emilia-Romagna - Beni culturali e ambientali - Norme a tutela
  e  valorizzazione - Ricorso governativo - Prospettata lesione della
  competenza   statale   in   materia   -   Intervenuta  modifica  di
  disposizioni  della legge regionale impugnata - Rinuncia al ricorso
  - Estinzione del processo.
- Legge  della Regione Emilia-Romagna 15 luglio 2002, n. 16, artt. 1,
  2,  comma 1,  lettere a),  b), c), d), g), l), 3, comma 2, 5, 7, 9,
  10.
- Costituzione,  art. 117,  comma  secondo,  lettere l),  s), e comma
  terzo.
(GU n.30 del 30-7-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Emilia-Romagna  del  15 luglio  2002,  n. 16  recante  «Norme  per il
recupero  degli  edifici  storico-artistici  e  la  promozione  della
qualita' architettonica e paesaggistica del territorio», promosso con
ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il
12 settembre  2002,  depositato  in  Cancelleria  il 17 successivo ed
iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2003 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Giorgio D'Amato per il Presidente
del  Consiglio  dei ministri e l'avvocato Carlo Albini per la Regione
Emilia-Romagna.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  12 settembre 2002 e
depositato  il  17 settembre  2002,  il  Presidente del Consiglio dei
ministri  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato  ha
impugnato la legge della Regione Emilia-Romagna 15 luglio 2002, n. 16
(Norme   per   il  recupero  degli  edifici  storico-artistici  e  la
promozione   della   qualita'   architettonica  e  paesaggistica  del
territorio),   pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Emilia-Romagna n. 101 del 15 luglio 2002;
        che   il   ricorrente   propone   una   ricostruzione   delle
disposizioni    della    legge   regionale   impugnata   evidenziando
preliminarmente  che  nell'intero testo per quanto riguarda la tutela
dei  beni  culturali  e  ambientali  si  «accantonano  la  competenza
legislativa  esclusiva  e  le competenze amministrative dello Stato»,
mentre  per quanto riguarda la valorizzazione verrebbero «declassate»
le  forme  di  cooperazione  fra  Stato e Regione previste dal d.lgs.
31 marzo   1998,   n. 112   (Conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
        che,  secondo  l'Avvocatura dello Stato, le norme della legge
regionale ritenute lesive della competenza statale costituzionalmente
garantita sarebbero in particolare gli artt. 1, 2, comma 1, lett. a),
b),  c),  d),  g), l), 3, comma 2, 5, 7, 9 e 10, che contrasterebbero
con i principi di cui all'art. 117, comma secondo, lettere l) e s), e
comma  terzo  della  Costituzione  prevedendo  procedure e interventi
lesivi  della  competenza  legislativa  amministrativa dello Stato in
materia  di  tutela  e  valorizzazione  dei beni culturali e dei beni
ambientali;
        che  la  legge  impugnata,  secondo l'Avvocatura dello Stato,
contrasterebbe  con  l'art. 117,  secondo  comma, della Costituzione,
lettera l) e s), in quanto gli artt. 1 e 2, comma 1, lettera b), d) e
g)   -   prevederebbero   interventi   di   «recupero»,   nonche'  la
«realizzazione  di  interventi  su  edifici  e  luoghi  di  interessi
storico--artistico»  effettuati  ad  opera  della Regione mediante un
programma dalla stessa deliberato, invadendo gli ambiti di competenza
statale  in materia di beni culturali e ambientali (d.lgs. 29 ottobre
1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni   culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art. 1  della  legge
8 ottobre 1997, n. 352);
        che  questi interventi verrebbero effettuati, infatti, per la
tutela  di beni culturali (art. 2 lett. d) e su opere d'arte presenti
in  edifici  di  interesse  storico-architettonico  (art. 2 lett. g),
materie   la   cui   competenza   e'  riservata  allo  Stato  che  la
eserciterebbe  anche  attraverso  specifiche  autorizzazioni. Analogo
discorso  varrebbe  per  gli  interventi  di  «eliminazione  di opere
incongrue»  (art. 2  lett. m), per i quali sarebbe prevista esplicita
riserva  allo  Stato(art. 149,  comma 3,  lett. b) del d.lgs. 112 del
1998);
        che   inoltre,   la   legge  regionale  impugnata  violerebbe
l'art. 117,  secondo  comma  della  Costituzione,  lettera l) e s) in
quanto  all'art. 3  si  prevederebbe  un  «programma  regionale»  che
definirebbe gli obiettivi e «le politiche generali per la tutela e la
valorizzazione  dei  beni»;  agli  articoli 5  e  7  nella  procedura
finalizzata allo scrutinio delle domande volte ad ottenere contributi
e  nel  relativo  procedimento amministrativo non sarebbe prevista la
presenza  di  organi  del  Ministero  dei beni ed attivita' culturali
anche  relativamente  alla  stipula  di  eventuali convenzioni con il
soggetto  privato  proprietario  di edificio sottoposto ad intervento
(articoli 21,  comma 1  e 2; 23 - 29, 151 - 153 del d.lgs. n. 490 del
1999);
        che  l'art. 9  prevederebbe  per  edifici  «qualificati  o da
qualificarsi»  beni  culturali  ordinanze del Sindaco «a salvaguardia
non  della  incolumita' (come gia' previsto dall'ordinamento), ma del
decoro  e  dell'ornato  pubblico»;  la  limitazione  delle proprieta'
pubbliche   e  private  avverrebbe  quindi  su  valori  «opinabili  e
soggettivi»   in   violazione   dell'art. 117,  secondo  comma  della
Costituzione lettera l);
        che  l'art. 10  prevederebbe  nel  caso di opere incongrue su
edifici    «qualificati    o    da   qualificarsi»   beni   culturali
«l'eliminazione»  e  «l'espropriazione»  in  assenza di accordo con i
proprietari  e in tal caso quindi prevederebbe l'espropriazione senza
«l'avallo  di  una  legge  statale»,  in  contrasto  con  i  principi
dell'art. 117, secondo comma della Costituzione, lettera l).
    Considerato   che  gli  articoli 5  e  7  della  legge  regionale
impugnata,  successivamente  all'introduzione  del presente giudizio,
sono     stati     modificati     dalla     legge    della    Regione
Emilia-Romagna 25 novembre    2002,    n. 31   (Disciplina   generale
dell'edilizia)  e  pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna del 26 novembre
2002, n. 163;
        che   l'Avvocatura   dello   Stato   ha  depositato  in  data
12 febbraio  2003,  atto  di  rinuncia  al ricorso, al quale ha fatto
seguito   l'atto   di   accettazione  della  Regione  Emilia-Romagna,
depositato  in data 17 aprile 2003 (conformemente a quanto deliberato
dalla Giunta con atto del 9 aprile 2003, n. 588) atto di accettazione
della rinuncia;
        che,   ai  sensi  dell'art. 25,  ultimo  comma,  delle  norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale, la
rinuncia  al  ricorso,  seguita  dalla  relativa  accettazione  della
controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  estinto  per  rinuncia  accettata  dalla controparte il
processo  relativo  al  ricorso promosso dal Presidente del Consiglio
dei    ministri    nei    confronti   della   legge   della   Regione
Emilia-Romagna 15 luglio  2002,  n. 16  (Norme  per il recupero degli
edifici    storico-artistici   e   la   promozione   della   qualita'
architettonica e paesaggistica del territorio).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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