MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2003 

Differimento  dei  termini  di  ripresa della riscossione dei tributi
sospesi a seguito del sisma del 1997 che ha colpito i territori delle
regioni Marche e Umbria.
(GU n.178 del 2-8-2003)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 14, commi 1 e 2, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n.
2668,  del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione  civile,  come  sostituito dall'art. 11 dell'ordinanza del
13 ottobre  1997,  n.  2694,  che,  a seguito dell'evento sismico del
26 settembre  1997  verificatosi nei territori delle regioni Marche e
Umbria,   ha  disposto  la  sospensione  dei  termini  relativi  agli
adempimenti  ed  ai  versamenti di entrate aventi natura tributaria o
patrimoniale  ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e
ad  enti  pubblici anche locali, dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre
1997, nei confronti delle persone fisiche, dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, dei sostituti d'imposta, aventi residenza, domicilio
o  sede  nei  comuni  di  cui  all'art.  1,  commi 2 e 3, nonche' nei
confronti dei soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente
alle  obbligazioni  che  afferiscono  in via esclusiva alle attivita'
svolte nei predetti comuni;
  Visto  l'art. 14, comma 3, della citata ordinanza n. 2668 del 1997,
il  quale ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello
stesso   articolo,   si   applicano   anche  ai  soggetti  gravemente
danneggiati  aventi  residenza, domicilio o sede nel territorio delle
regioni Marche ed Umbria;
  Visto  l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728,
del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il  coordinamento  della
protezione  civile,  che  ha prorogato al 31 marzo 1998 il termine di
scadenza  di cui all'art. 14 della citata ordinanza n. 2668 del 1997,
per  i  soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui
all'art.  1,  commi  2  e  3,  dell'ordinanza  2694  del  1997  ed al
31 dicembre  1998,  per  i soggetti residenti o aventi sede operativa
nei  comuni  di  cui  all'art.  1, comma 1, dell'ordinanza 13 ottobre
1997,  n. 2694, le cui abitazioni ed i cui immobili sede di attivita'
produttive  sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
inagibilita' totale o parziale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908,
del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il  coordinamento  della
protezione  civile, che ha prorogato il termine del 31 dicembre 1998,
di  cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 1997, fino al
30 giugno 1999;
  Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 6 luglio 2000, n. 3064, del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile,   come   sostituito  dall'art.  7,  comma  1,  dell'ordinanza
23 dicembre 2000, n. 3098, il quale ha previsto che il termine per la
ripresa  della riscossione delle somme sospese decorre dal 1° gennaio
2002  per  i soggetti che godevano della sospensione fino al 31 marzo
1998,  e  dal  1° giugno  2002  per  i  soggetti  che  godevano della
sospensione fino al 30 giugno 1999;
  Visto  l'art. 1, comma 4, dell'ordinanza 18 dicembre 2001, n. 3168,
del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il  coordinamento  della
protezione  civile,  il  quale  ha  previsto  che  il  termine per il
recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonche' delle
entrate  di  natura  patrimoniale  ed assimilata, non corrisposti per
effetto  delle  varie  sospensioni  concesse,  decorre dal 1° gennaio
2003,  e  che  la  riscossione avviene mediante rateizzazione pari ad
otto volte il periodo di durata della sospensione stessa;
  Visto  l'art.  5  dell'ordinanza  24 gennaio  2002,  n.  3175,  del
Ministero   dell'interno,   delegato   per   il  coordinamento  della
protezione  civile,  il  quale  ha specificato che la norma di cui al
comma 4 dell'art. 1 della citata ordinanza 18 dicembre 2001, n. 3168,
si applica sia ai soggetti residenti avente sede operativa nei comuni
interessati  dal  sisma  sia  per  i medesimi soggetti interessati da
ordinanze sindacali di sgombero;
  Visto  l'art.  1  dell'ordinanza del 21 febbraio 2003, n. 3265, del
Ministro  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile,  il  quale  ha  previsto  che  il termine per il recupero dei
contributi  previdenziali  ed  assistenziali nonche' delle entrate di
natura   patrimoniale   ed   assimilate   dovute  all'amministrazione
finanziaria  e  ad  enti  pubblici  anche locali, non corrisposti per
effetto delle varie sospensioni concesse, decorre dal 1° gennaio 2004
mediante  rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della
sospensione stessa;
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 settembre  1997,  che  ha  dichiarato  lo  stato  di emergenza nei
territori delle regioni Marche ed Umbria, colpite dalla crisi sismica
iniziata  il  26 settembre  1997,  successivamente  prorogato in data
13 dicembre 2001 fino al 31 dicembre 2002;
  Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
quale  ha  trasferito  le  funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro, del
bilancio  e  programmazione  economica  e  delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Il  recupero  dei  tributi  non  corrisposti  per effetto delle
sospensioni  disposte fino al 31 marzo 1998 e fino al 30 giugno 1999,
rispettivamente  dall'art.  2  dell'ordinanza  n.  2728  del  1997, e
dall'art.  2,  comma  2, dell'ordinanza n. 2908 del 1998, decorre dal
l° gennaio 2004. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari a
cinque volte il periodo di sospensione.
  2.   Le  modalita'  per  l'effettuazione  dei  versamenti  e  degli
adempimenti  non  eseguiti  per  effetto  delle sospensioni di cui al
comma  1, sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti