MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2003 

Divieto d'uso della pianta Teucrium Chamaedris.
(GU n.185 del 11-8-2003)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il proprio decreto datato 29 luglio 1996 «Commercializzazione
di  preparati contenenti parti della pianta Teucrium chamaedris (sin.
Germandree, Camedrio, Querciola)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, n. 181 del 3 agosto 1996;
  Visto  il  parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella
seduta  del  18  dicembre  1996,  con il quale, tra l'altro, e' stato
ribadito  quanto deliberato nella riunione del 18 gennaio 1995 «... e
cioe'  che  non  debba essere piu' ammesso l'impiego del camedrio nel
settore farmaceutico e della erboristeria ...»;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 maggio 1991, n. 178, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
  Considerato   che  l'impiego  della  suddetta  pianta  nel  Settore
erboristico  comporta  rischi  per  la  salute non inferiori a quelli
derivanti dall'uso della stessa nel settore farmaceutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'  vietato  l'uso  della  pianta  Teucrium  chamaedris  (sin.
Germandree,  Camedrio,  Querciola) per la produzione di materia prima
farmacologicamente  attiva e di medicinali per uso umano, nonche' per
preparazioni comunque commercializzate in ambito erboristico.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso agli organi di controllo ai
sensi  della  normativa  vigente  ed entra in vigore il giorno stesso
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 30 maggio 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 180.