MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 23 luglio 2003 

Definizione  per  l'anno  accademico  2003/2004  del numero dei posti
disponibili  per  le  immatricolazioni  al corso di laurea in scienze
motorie,  afferente  alla  classe  33 dell'Universita' degli studi di
Genova.
(GU n.188 del 14-8-2003)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Vista  la  nota  in  data  2 luglio 2003 con la quale l'Universita'
degli studi di Genova chiede la programmazione del corso di laurea in
scienze   motorie   sulla   base  dell'offerta  potenziale  formativa
deliberata dal senato accademico nella seduta del 26 maggio 2003;
  Visto che il suindicato corso risulta attivato nell'anno accademico
2001/2002;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali  in  data  8 maggio  2003 che
regolano  le  immatricolazioni  degli  studenti  stranieri  ai  corsi
universitari  per  l'anno  accademico  2003/2004  ed,  in particolare
l'allegato   relativo   al  contingente  ad  essi  riservato  che  ne
costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili
per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea  in scienze motorie,
afferente  alla  classe  33 dell'Universita' degli studi di Genova e'
determinato  in  ottanta per gli studenti comunitari e non comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata
in premesse.
  2. L'ammissione  degli  studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Moratti