MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 agosto 2003 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti  della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,
per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Lombardia.
(GU n.188 del 14-8-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/1999 del 12 maggio
1999,  ed  in particolare l'allegato V lettera H punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio
1999  ed  in  particolare l'allegato VI lettera F punto 2 che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico  naturale (effettivo o potenziale dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  ed istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Vista  la  nota  della  giunta  regionale agricoltura della regione
Lombardia,  con  il  quale  la  stessa ha certificato che nel proprio
territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2003, condizioni
climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Vista la nota della direzione politiche agroalimentari della giunta
regionale della regione Veneto, con il quale la stessa ha certificato
che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  Lombardia  provenienti dalle zone di produzione delle
uve  atte  a  dare  vini  a  denominazione  di  origine controllata e
garantita  o  a  denominazione  di  origine controllata, per tutte le
tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli
specifici disciplinari di produzione.
  2.  Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine
di  cui  al  precedente  comma,  debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite  massimo  di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o
mosto  di  uve  concentrato  e  rettificato  o  saccarosio o mediante
concentrazione  parziale,  compresa  l'osmosi inversa, fatte salve le
misure  piu'  restrittive  previste  dai  rispettivi  disciplinari di
produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei vini spumanti delle denominazioni di origine di
cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  sono  autorizzate per le
varieta' di vite di seguito indicate:
    «Pinot   B»,   «Chardonnay»,  «Pinot  N»,  «Pinot  G»,  «Riesling
Italico», «Trebbiano di Soave B» e «Moscato».
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi,
utilizzando  mosto  di  uve  concentrato o mosto di uve concentrato e
rettificato  o  saccarosio,  compresi  la  concentrazione  parziale e
l'osmosi inversa, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai
rispettivi disciplinari di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 1° agosto 2003
                                         Il direttore generale: Abate