COMITATO CENTRALE PER L' ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L' AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

DELIBERAZIONE 22 luglio 2003 

  Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nell'anno 2002. (Deliberazione n. 12/03).
(GU n.190 del 18-8-2003 - Suppl. Ordinario n. 136)

              Il Comitato centrale per l'albo nazionale
                 delle persone fisiche e giuridiche
               che esercitano l'autotrasporto di cose
                         per conto di terzi
riunitosi nella seduta del 22 luglio 2003:
  Visto  l'art.  2,  comma  3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451,  convertito  nella  legge  n.  40/1999,  che assegna al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture,  da realizzare
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma  1, lettera c) della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  elevando  la  predetta somma da euro 46.481.121,00 a
euro 67.139.397,00;
  Visto  l'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale
la   somma   di   euro   67.139.397,00   e'   stata  incrementata  di
euro 10.329.138,00;
  Considerato  che  le risorse disponibili per i succitati interventi
ammontano per l'anno 2002 a euro 77.468.535,00;
  Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  n.  3091  del  13 marzo  2002, relativa all'utilizzo delle
risorse ad esso assegnate;
  Vista  la  delibera  n. 41/02 con la quale il Comitato centrale per
l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle  imprese  di autotrasporto per l'anno 2002, il 90% dell'importo
di euro 77.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come incrementato
ai sensi dell'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 oltre agli
eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non
utilizzati  per  gli  interventi  indicati  al  punto  3 della stessa
delibera n. 41/02;
  Considerato  pertanto  che  in  virtu'  dei  suddetti provvedimenti
risulta  attualmente  disponibile  un  importo  complessivo  di  euro
69.721.681,50  dal  quale  andra'  detratto l'importo che il Comitato
centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori  dovra'  erogare  per
rendere  operativa  la  presente  delibera,  che puo' indicativamente
preventivarsi   in   euro 284.051,29,   nonche'  l'importo  che  puo'
indicativamente  stimarsi  in  euro 100.000,00,  da  destinarsi  alla
definizione dell'eventuale contenzioso;
  Considerato  che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le
misure  rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da
parte  delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose,
l'importo   di   euro 69.337.630,21,   salvo  ulteriori  importi  che
dovessero   residuare  dalla  sopra  indicata  complessiva  somma  di
euro 384.051,29  preventivata  per  le  spese  necessarie  a  rendere
operativa la presente delibera;
  Considerata  la  necessita'  di stabilire l'entita' percentuale dei
rimborsi  dei  pedaggi  autostradali da applicarsi ai soggetti aventi
titolo;
                              Delibera:
  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3,  4  e  5,  adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono
soggetti  ad  una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2002
fino al 31 dicembre 2002, commisurata al volume del fatturato annuale
in pedaggi.
  2. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3,  4  e  5,  adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono
soggetti  ad  una  ulteriore  riduzione  compensata,  a  partire  dal
1° gennaio  2002  fino al 31 dicembre 2002, commisurata al volume del
fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con
ingresso  in  autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
  Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi
e  societa'  consortili,  definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che
hanno  realizzato  almeno  il  10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle  predette  ore  notturne,  secondo  le  modalita'  indicate nel
successivo punto 8.
  Qualora   il   raggruppamento  (cooperativa  a  proprieta'  divisa,
consorzio,  societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le  singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del
proprio  fatturato  nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire
dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel
successivo  punto  8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma
associata,   laddove  la  forma  associata  stessa  fornisca  i  dati
necessari   per  l'elaborazione  dei  pedaggi  notturni  dei  singoli
appartenenti ad essa.
  3.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  4.  Le  predette  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si
applicano  alle  imprese  iscritte,  alla  data  del 31 dicembre 2001
ovvero  nel  corso  dell'anno  2002, all'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'
alle  cooperative  aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle
societa'  consortili  costituiti  a norma del Libro V, titolo X, capo
II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al predetto albo
nazionale  alla  data del 31 dicembre 2001 ovvero nel corso dell'anno
2002. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte  all'albo  nazionale  successivamente  a  tale data, possono
richiedere  le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuati
successivamente alla data di iscrizione all'albo nazionale.
  5.  Le  riduzioni  suddette  si  applicano altresi' alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi
sede  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del
31 dicembre   2001  ovvero  nel  corso  dell'anno  2002,  di  licenza
comunitaria  rilasciata  ai  sensi  del  regolamento  CE  881/92  del
26 marzo 1992.
  6.  Le  predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai
raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia, che esercitano attivita' di
autotrasporto  in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui
all'art.  32  della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese
ed  ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio.
  7.  La  riduzione  compensata  di  cui  al punto 1. si applica alle
classi  di  fatturato  realizzate  da ciascun soggetto avente titolo,
secondo la seguente tabella:

=====================================================================
     Fatturato annuo dei pedaggi in euro     |    % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00                    |         10%;
da 206.583,01 a 516.457,00                   |         15%;
da 516.457,01 a 1.032.914,00                 |         20%;
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00               |         25%;
oltre 2.582.284,00                           |         30%.

  8.  L'ulteriore  riduzione compensata di cui al punto 2, e' pari al
10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al
precedente  punto  7,  calcolata  sul  fatturato  relativo ai pedaggi
notturni.
  9.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo delle riduzioni da
applicare,   risultante   dai  rendiconti  trasmessi  dalle  societa'
concessionarie    al    Comitato    centrale    per    l'albo   degli
autotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitato
provvede  al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva  delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di  riparto  qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle  domande  presentate,  calcolato  come da disposizioni di cui ai
precedenti   punti  7  e  8,  non  pervenga  a  saturare  l'ammontare
disponibile.
  Tale   coefficiente,   applicato  alle  percentuali  di  riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
  10.   Il  Comitato  centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori
provvede,  con  successiva  delibera,  a definire le modalita' con le
quali  i  soggetti  aventi  titolo  procedono ad avanzare domanda, la
documentazione   da   allegare  a  dette  domande,  le  modalita'  di
trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico.  La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria
delle  domande  avanzate  anche  in relazione a quanto definito nelle
convenzioni  con  le  societa'  che gestiscono sistemi di pagamento a
riscossione  differita  del  pedaggio.  La delibera disciplina infine
criteri  e  modalitadi  erogazione da parte del Comitato centrale per
l'albo  degli  autotrasportatori,  alle  societa'  concessionarie  di
autostrade  dei  minori introiti derivanti dalla riduzione compensata
dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli
aventi  titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte
di queste ultime ai soggetti aventi titolo.
  11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2003
                                             Il presidente: De Lipsis