N. 515 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 2002

Ordinanza del 23 ottobre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il
19 giugno  2003)  emessa  dal  giudice di pace di Taranto sul ricorso
proposto da Palumbo Emilio contro Capitaneria di Porto di Taranto

Navi  e  navigazione  - Illeciti amministrativi - Navigazione senza i
  prescritti   documenti  di  bordo  -  Trattamento  sanzionatorio  -
  Ingiustificato  piu'  severo  trattamento,  a  parita' di illecito,
  rispetto  allo  speciale  regime  previsto  per  le imbarcazioni da
  diporto, ai sensi della legge n. 50/1971 e successive modificazioni
  -    Irragionevolezza    e    violazione    del   principio   della
  proporzionalita' ed adeguatezza delle sanzioni amministrative.
- Codice   della  navigazione,  art. 1193,  primo  comma,  nel  testo
  modificato  dall'art. 14,  comma 2,  lett. a),  decreto legislativo
  30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.33 del 20-8-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Premesso  che  il  rimettente  e' investito della decisione di un
ricorso  presentato  da  un  pescatore,  in  qualita' di proprietario
dell'imbarcazione,  avverso  la sanzione prevista dall'art. 1193 cod.
nav.,  applicata  nei suoi confronti per aver navigato sprovvisto dei
documenti di bordo in violazione dell'art. 299 cod. nav.;
        che  il  giudice  a  quo,  preliminarmente,  osserva  che  la
questione  sollevata  e' rilevante nel giudizio in corso e che non e'
possibile  una  interpretazione  costituzionalmente  orientata  della
norma  oggetto  della  censura,  dal momento che vi e' una disciplina
ingiustificatamente   discriminatoria   tra   situazioni  omogenee  e
comparabili quali quelle tra navi da diporto e da traffico;
        che  la  predetta situazione deriva dalla definizione di nave
sancita   dall'art. 136   cod.   nav.,   che  ne  prevede  «qualsiasi
costruzione  destinata  al  trasporto  per  acqua,  anche  a scopo di
rimorchio,  di pesca, di diporto, o altro scopo». Con tale nozione il
legislatore  ha  mostrato  il  proprio intento di non porre in essere
distinzioni  tra le navi. L'unica distinzione e' stata attuata con la
legge   n. 50/1971  che  contiene  una  normativa  speciale  relativa
esclusivamente  al  diporto,  ovvero  alle  navi utilizzate per scopi
sportivi o ricreativi. In virtu' di tanto il codice della navigazione
non   e'  applicabile  al  dporto.  Tanto  ha  comportato  differenti
frattamenti  in  relazione  alla  violazione  opposta  che  risultano
eccessivamente  sproporzionati.  La  medesima  violazione,  quale  la
navigazione  in  assenza dei documenti di bordo, prevede una sanzione
da   centomila   lire  a  un  milione  per  il  diportista  ai  sensi
dell'art. 9, p. 5 e succ. mod., legge 50/1971, invece una sanzione da
3   a   18   milioni   per  tutte  le  altre  imbarcazioni  ai  sensi
dell'art. 1193 cod. nav., nel testo modificato dall'art. 14, comma 2,
lett.  a)  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonche'
l'applicazione   della   sanzione   amministrativa  accessoria  della
sospensione  dai  titoli  e  dalla  professione  (art. 1214  c.n.) ed
inoltre  non  e'  ammesso  il  pagamento  in  misura ridotta ai sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
        che,   in   ordine  alla  non  manifesta  infondatezza  della
questione,  il  rimettente  osserva  che  la  legge seppur prevede la
graduazione  della  sanzione da irrogare, cio' determina un contrasto
con  l'art. 3  Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in virtu'
del  fatto  che  anche  applicando  il minino edittale della sanzione
tanto   sarebbe  comunque  eccessivamente  oneroso  e  sproporzionato
rispetto  alla  medesima  violazione  commessa da una imbarcazione da
diporto per la stessa violazione;
        che  nella  giurisprudenza  della Corte vi sarebbero «indizi»
riguardo all'esistenza di un principio di necessaria ragionevolezza e
proporzionalita'   delle   sanzioni   in  relazione  alle  violazioni
commesse, come affermato dalle sentenze n. 341 del 1999 [rectius: del
e  n. 122  del 1993], pur se la Corte ha ripetutamente dichiarato che
in materia il legislatore avrebbe un ampia discrezionalita';
        che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo  la  previsione di due
sanzioni di entita' tanto differenti per identiche violazioni sarebbe
quindi  un  ulteriore  indice della irrazionalita' della disposizione
impugnata;
                              P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestatamene infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1193, comma 1 del cod. della
navigazione, nel testo modificato dall'art. 14, comma 2, lett. a) del
decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507 (depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1
della  legge  25 giugno 1999 n. 205) con riferimento all'art. 3 Cost,
perche' implicante una disciplina ingiustificatamente discriminatoria
tra  situazioni  omogenee  e  comparabili  quali  quelle  tra navi da
diporto e da traffico.
    Dispone  la  rimessione del fascicolo alla Corte costituzionale e
sospende il presente giudizio.
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei ministri.
    Dispone  che  la  medesima sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere.
        Taranto, addi' 18 ottobre 2002
                      Il giudice di pace: Dore
03C0782