N. 515 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 2002
Ordinanza del 23 ottobre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 giugno 2003) emessa dal giudice di pace di Taranto sul ricorso proposto da Palumbo Emilio contro Capitaneria di Porto di Taranto Navi e navigazione - Illeciti amministrativi - Navigazione senza i prescritti documenti di bordo - Trattamento sanzionatorio - Ingiustificato piu' severo trattamento, a parita' di illecito, rispetto allo speciale regime previsto per le imbarcazioni da diporto, ai sensi della legge n. 50/1971 e successive modificazioni - Irragionevolezza e violazione del principio della proporzionalita' ed adeguatezza delle sanzioni amministrative. - Codice della navigazione, art. 1193, primo comma, nel testo modificato dall'art. 14, comma 2, lett. a), decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. - Costituzione, art. 3.(GU n.33 del 20-8-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Premesso che il rimettente e' investito della decisione di un ricorso presentato da un pescatore, in qualita' di proprietario dell'imbarcazione, avverso la sanzione prevista dall'art. 1193 cod. nav., applicata nei suoi confronti per aver navigato sprovvisto dei documenti di bordo in violazione dell'art. 299 cod. nav.; che il giudice a quo, preliminarmente, osserva che la questione sollevata e' rilevante nel giudizio in corso e che non e' possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della norma oggetto della censura, dal momento che vi e' una disciplina ingiustificatamente discriminatoria tra situazioni omogenee e comparabili quali quelle tra navi da diporto e da traffico; che la predetta situazione deriva dalla definizione di nave sancita dall'art. 136 cod. nav., che ne prevede «qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o altro scopo». Con tale nozione il legislatore ha mostrato il proprio intento di non porre in essere distinzioni tra le navi. L'unica distinzione e' stata attuata con la legge n. 50/1971 che contiene una normativa speciale relativa esclusivamente al diporto, ovvero alle navi utilizzate per scopi sportivi o ricreativi. In virtu' di tanto il codice della navigazione non e' applicabile al dporto. Tanto ha comportato differenti frattamenti in relazione alla violazione opposta che risultano eccessivamente sproporzionati. La medesima violazione, quale la navigazione in assenza dei documenti di bordo, prevede una sanzione da centomila lire a un milione per il diportista ai sensi dell'art. 9, p. 5 e succ. mod., legge 50/1971, invece una sanzione da 3 a 18 milioni per tutte le altre imbarcazioni ai sensi dell'art. 1193 cod. nav., nel testo modificato dall'art. 14, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonche' l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli e dalla professione (art. 1214 c.n.) ed inoltre non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689; che, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva che la legge seppur prevede la graduazione della sanzione da irrogare, cio' determina un contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in virtu' del fatto che anche applicando il minino edittale della sanzione tanto sarebbe comunque eccessivamente oneroso e sproporzionato rispetto alla medesima violazione commessa da una imbarcazione da diporto per la stessa violazione; che nella giurisprudenza della Corte vi sarebbero «indizi» riguardo all'esistenza di un principio di necessaria ragionevolezza e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alle violazioni commesse, come affermato dalle sentenze n. 341 del 1999 [rectius: del e n. 122 del 1993], pur se la Corte ha ripetutamente dichiarato che in materia il legislatore avrebbe un ampia discrezionalita'; che, ad avviso del giudice a quo la previsione di due sanzioni di entita' tanto differenti per identiche violazioni sarebbe quindi un ulteriore indice della irrazionalita' della disposizione impugnata;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestatamene infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1193, comma 1 del cod. della navigazione, nel testo modificato dall'art. 14, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205) con riferimento all'art. 3 Cost, perche' implicante una disciplina ingiustificatamente discriminatoria tra situazioni omogenee e comparabili quali quelle tra navi da diporto e da traffico. Dispone la rimessione del fascicolo alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone che la medesima sia comunicata ai Presidenti delle due Camere. Taranto, addi' 18 ottobre 2002 Il giudice di pace: Dore 03C0782