MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2003 

Riconoscimento  come organizzazione di produttori del-l'«Associazione
produttori pesca San Marco», in Chioggia.
(GU n.193 del 21-8-2003)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura
  Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunita'
europee  relativo  all'organizzazione  comune dei mercati nel settore
dei  prodotti  della  pesca  e  dell'acquacoltura, in particolare gli
articoli 5 e 6 concernenti le organizzazioni di produttori;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea
del  29 novembre  2001,  relativo  alle modalita' di applicazione del
regolamento  n.  104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle
organizzazioni di produttori nel settore della pesca;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  marina mercantile in data
2 dicembre  1980  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  342 del
15 dicembre  1980  con  il  quale  e' stata riconosciuta, ai fini del
regolamento  (CEE) n. 100/76 del Consiglio, successivamente abrogato,
nonche'  a  tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge,
l'organizzazione  di  produttori  nel  settore  della  pesca costiera
locale  denominata  «Associazione  produttori  pesca  San Marco» Soc.
coop. a r.l., con sede in Chioggia;
  Vista  l'istanza  in  data  8 gennaio 2003 con la quale la suddetta
Associazione  ha  chiesto,  ai  sensi  del  regolamento  n. 104/2000,
l'estensione  del  riconoscimento  come  organizzazione di produttori
anche per le specie elencate nell'istanza suddetta;
  Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta Associazione;
  Visti  gli  atti  dai  quali  risulta  che la predetta Associazione
svolge,  per  i  prodotti  di  cui  ha  richiesto  il riconoscimento,
un'attivita'  economica  sufficiente ai sensi del regolamento (CE) n.
2318/2001;
  Vista  la  relazione  in data 21 febbraio 2003 della Capitaneria di
porto  di  Chioggia  nella  quale  viene  espresso  parere favorevole
all'estensione  del  riconoscimento  della suddetta Associazione come
organizzazione  di  produttori  anche  per le specie ittiche elencate
nell'istanza  sopracitata  essendo  rispettato,  per  le  stesse,  il
requisito  minimo  di  produzione del 30% in rapporto al quantitativo
totale  prodotto nel porto di operativita' come previsto dall'art. 2,
comma  1,  lettera  b),  punto ii),  del  suddetto  regolamento  (CE)
2318/2001;
  Ritenuto  opportuno  concedere  alla «Associazione produttori pesca
San  Marco»  Soc. coop a r.l., con sede in Chioggia, l'estensione del
riconoscimento  come  organizzazione  di  produttori  per  i seguenti
prodotti:  alaccie,  aringhe,  lansardi,  suri, boghe, palamite, rane
pescatrici, tonni, ostriche, granseole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' esteso, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 articoli 5 e 6,
e  del  regolamento  (CE)  n.  2318/2001, nonche' a tutti gli effetti
eventuali  conseguenti  a  norma  di  legge,  il riconoscimento della
«Associazione  produttori  pesca  San  Marco - Societa' cooperativa a
responsabilita'  limitata», con sede in Chioggia quale organizzazione
di produttori anche per le specie ittiche sopra elencate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 luglio 2003
                     Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora