AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2003 

  Approvazione   delle   specifiche  tecniche  da  osservare  per  la
trasmissione   in   via   telematica   dei  dati  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore contenuti negli appositi
modelli  che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico
2003.
(GU n.199 del 28-8-2003 - Suppl. Straordinario n. 199)

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

   In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei
riferimenti normativi

                              Dispone:

   1.  I  soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, contenuti
negli  appositi  modelli  per  la  comunicazione  degli  stessi e nei
modelli  M  ed  N  da  utilizzare per comunicare i dati riguardanti i
contribuenti  tenuti  agli  obblighi  dell'annotazione  separata, che
costituiscono  parte  integrante  della  dichiarazione dei redditi da
presentare   con   il  modello  Unico  2003,  devono  attenersi  alle
specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente provvedimento.
   La  trasmissione telematica deve essere effettuata avvalendosi del
medesimo   servizio,   Entratel   o   Internet,   utilizzato  per  la
trasmissione  telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e
sostituti d'imposta.
   La   trasmissione   telematica   dei   dati   rilevanti   ai  fini
dell'applicazione degli studi di settore puo' essere effettuata anche
per  il  tramite degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e
successive   modificazioni.   Non   e'   consentito   effettuare   la
trasmissione telematica tramite le banche e le Poste Italiane S.p.a.
   Motivazioni
   Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche da
adottare  per  la  trasmissione  telematica  dei  dati  contenuti nei
modelli  per  la  comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione
degli  studi di settore e nei modelli M ed N per la comunicazione dei
dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi dell'annotazione
separata,   da  utilizzare  per  il  periodo  d'imposta  2002  e  che
costituiscono  parte  integrante  della  dichiarazione dei redditi da
presentare con il modello Unico 2003.
   Riferimenti normativi
   a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate
   • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
   •  Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
   •  Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
   • Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
   b) Disciplina degli studi di settore
   • Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis):
Istituzione degli studi di settore;
   •  Legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (art.  3,  comma 121), che
stabilisce  che  i  soggetti  che  hanno  dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio  di  attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1,
ad  esclusione  di  quelli  indicati alla lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   22   dicembre   1986,   n.  917,  o  compensi  derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni di ammontare non superiore a
lire   dieci  miliardi  sono  tenuti  a  fornire  all'Amministrazione
finanziaria   i   dati  contabili  ed  extracontabili  necessari  per
l'elaborazione degli studi di settore;
   •  Decreto  ministeriale  del  22  marzo  1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1997: Modalita' per la compilazione e
l'invio all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi
di settore;
   •  Legge  8 maggio 1998, n. 146 (art. 13), in base al quale devono
essere   adottati   dal   Ministro  delle  finanze  esclusivamente  i
provvedimenti   che   sono   espressione   del  potere  di  indirizzo
politico-amministrativo,  di  cui  agli articoli 3, comma 1, e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
   •  Decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(art.  3, commi 2-bis e 3), e successive modificazioni: Modalita' per
la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle  imposte  dei
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;
   • Decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998:
Modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
   • Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
44  del  23  febbraio  1999; decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del 26 luglio 2000; decreto 21 dicembre
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001 e
decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26  aprile  2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;
   • Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 aprile
2003:  Approvazione  di  n. 161 modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di settore relativi
alle  attivita'  economiche  delle  manifatture,  del  commercio, dei
servizi  e delle attivita' professionali da utilizzare per il periodo
d'imposta 2002;
   • Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 aprile
2003:  Approvazione  di  n.  41 modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di settore relativi
alle  attivita'  economiche  delle  manifatture,  del  commercio, dei
servizi  e delle attivita' professionali da utilizzare per il periodo
d'imposta  2002.  Il  presente  provvedimento  sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

                                                IL DIRETTORE: Ferrara


  Il  restante  testo  e' composto  di  3 volumi, per  i  quali si fa
riferimento:

  - al supporto cartaceo;
  - al servizio di "download" dei supplementi.