N. 601 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2003
Ordinanze da 601 a 604 - di contenuto sostanzialmente identiche - emesse il 28 maggio 2003 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia sez. staccata di Lecce sui ricorsi proposti da: Roma Cosimo Damiano ed altro contro Ministero dell'interno ed altra (R.O. 601/2003); Bamarouf Mohamed contro Ministero dell'interno ed altra (R.O. 602/2003); Benan Brahim contro Ministero dell'interno ed altra (R.O. 603/2003); El Houss M' Barek contro Ministero dell'interno ed altra (R.O. 604/2003); Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilita' di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. - Legge 9 ottobre 2002, n. 222, art. 1, comma 8, lett. a). - Costituzione, art. 3.(GU n.35 del 3-9-2003 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 398 dell'anno 2003 proposto da Cosimo Damiano Roma e El Maachi Nabil elettivamente domiciliati in Lecce, via Paisiello n. 45, presso lo studio dell'avv. Marcella Turco, unitamente al procuratore avv. Maurizio Sansone, che li rappresenta e difende in virtu' di mandato a margine del ricorso introduttivo, ricorrenti; Contro Ministero dell'interno in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Lecce e dalla stessa rappresentato e difeso, resistente; prefettura di Brindisi in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Lecce e dalla stessa rappresentato e difeso, resistente, per l'annullamento, previa sospensiva del decreto del prefetto di Brindisi prot. 200300000662 emesso in data 19 febbraio 2003 con cui e' stata respinta la domanda di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario El Maachi Nabil; del successivo ordine del questore della provincia di Brindisi del 25 febbraio 2003 di trattenimento di El Maachi Nabil nel Centro di permanenza temporanea e di assistenza di Restino (BR) per il tempo strettamente necessario ad eseguire il provvedimento di espulsione emesso in data 5 dicembre 2001; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare ove occorra, del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Brindisi in data 5 dicembre 2001. Visto il ricorso ed i relativi allegati; Letti gli atti di causa; Udito il relatore alla pubblica udienza del 19 marzo 2003, Ref. Diego Sabatino; Uditi per il ricorrente l'avv. Sansone, e l'Avvocatura dello Stato l'avv. Gustapane. Ritenuto in fatto Con ricorso iscritto al n. 398 del 2003, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno dello loro doglianze, premettevano: che il signor Roma aveva presentato domanda di regolarizzazione del cittadino extracomunitario El Maachi Nabil; che la prefettura di Brindisi emanava l'impugnato provvedimento sulla scorta della mera considerazione della precedente emissione di diverso ordine di espulsione con accompagnamento alla frontiera; che tale decisione veniva assunta in assenza di alcun altro atto istruttorio e che da tale momento derivavano gli altri diversi e consequenziali provvedimenti impugnati. Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali. All'udienza del 19 marzo 2003, il ricorso e' stato discusso in sede cautelare e deciso come da separato dispositivo depositato in cancelleria il giorno stesso. Considerato in diritto 1. - La vicenda oggetto della presente controversia attiene alla valutazione della legittimita', subordinata alla deliberazione della domanda incidentale di sospensiva, del decreto del prefetto di Brindisi, con cui e' stata respinta la domanda di regolarizzazione presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 ottobre 2002 n. 222, dal datore di lavoro del lavoratore extracomunitario ricorrente, e degli altri atti amministrativi connessi indicati in epigrafe. Secondo l'esame del collegio, l'impugnato decreto prefettizio rappresenta una diretta applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, ottavo comma, lettera a) della citata legge 9 ottobre 2002, n. 222, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195. A tale testo normativo deve quindi farsi riferimento nella parte in cui interdice la possibilita' della regolarizzazione, procedimento introdotto dalla medesima legge, per i lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali non possa essere disposta la revoca del provvedimento di espulsione gia' emesso in loro danno, precisando che tale evenienza si verifica qualora detto provvedimento sia stato accompagnato dall'ordine di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Con ordinanza cautelare del 19 marzo 2003, il collegio ha accolto ad tempus, ovvero sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale in seguito alla decisione della questione di legittimita' costituzionale sollevata con separata ordinanza, l'istanza di sospensiva presentata in via incidentale. 2. - Rileva il tribunale che la sopra richiamata norma dell'art. 1, ottavo comma, lettera a) della, legge 9 ottobre 2002, n. 222 «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari», nella parte in cui prevede che «le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale; la revoca, non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo ... ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica», pone fondati interrogativi sulla sua conformita' all'art. 3 primo comma della Costituzione. Il collegio intende, quindi, sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, ottavo comma, lettera a) della legge 9 ottobre 2002, n. 222 in quanto lo stesso si pone in contrasto con il dettato dell'art. 3 della Costituzione sotto una duplicita' di profili. Secondo un primo aspetto, la norma appare lesiva del principio di eguaglianza, di cui al citato art. 3 della Costituzione, per quanto vieta, anche al legislatore di trattare in modo eguale situazioni soggettive profondamente diverse. La norma indagata si presta alla detta censura quando procede ad una equiparazione normativa, escludendo dalla detta procedura di regolarizzazione e quindi precludendo la possibilita' di attribuire rilievo all'esistenza di circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale dello straniero, le differenti posizioni del lavoratore extracomunitario che sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per motivi di ordine pubblico dello Stato o perche' ritenuto socialmente pericoloso, con quella del lavoratore extracomunitario che si sia semplicemente trattenuto nel territorio dello Stato oltre il termine di quindici giorni fissato nell'intimazione scritta di espulsione o sia entrato clandestinamente nel territorio dello Stato privo di un valido documento di identita'. La censura di violazione del precetto di eguaglianza attiene quindi alla mancata previsione di una differenza di trattamento tra le diverse ipotesi contemplate dalla norma e quindi alla mancata considerazione della circostanza che il lavoratore extracomunitario, il quale non commetta reati e non si renda concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica, non puo' essere assimilato sic et simpliciter a coloro che invece ledono con la loro condotta interessi collettivi di elevato rilievo e pregnanza. Sotto un secondo profilo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto, desumibile dallo stesso art. 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative, in quanto impedendo la valorizzazione dei profili di inserimento sociale dello straniero, esclude la possibilita' di raggiungere gli obiettivi di favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri che sono previsti dalla legge. 3. - In merito alla rilevanza della sollevata questione di legittimita' costituzionale in relazione al giudizio in corso, ed in particolar modo per la fase cautelare, il collegio evidenzia come, da un lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dell'incidente di sospensione, le censure prospettate nel ricorso appaiono prive di pregio giuridico in relazione all'attuale stato della legislazione, in quanto l'impugnato decreto rappresenta una mera e lineare applicazione della indicata disposizione normativa e, dall'altro, l'esecuzione degli atti amministrativi gravati sarebbe suscettibile di provocare un irreversibile e gravissimo pregiudizio delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente. La presente fase cautelare della controversia, ad avviso del collegio, non puo' essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale, che appare per tali motivi, non manifestamente infondata per le ragioni sopra espresse, in quanto l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati dovra' essere definitivamente accolta oppure respinta, a seconda che la disposizione normativa denunciata sara' incostituzionale o meno, nei limiti della censura dedotta.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, cosi' provvede: 1) Ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe; 2) Deferisce alla Corte costituzionale la questione sulla compatibilita' costituzionale delle norme indicate, ovvero dell'art. 1, ottavo comma, lett. a) della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in relazione all'art. 3 della Costituzione; 3) Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 marzo 2003. Il Presidente: Ravalli Il giudice estensore: Sabatino 03C0906