N. 601 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2003

Ordinanze  da  601  a  604 - di contenuto sostanzialmente identiche -
emesse il 28 maggio 2003 dal Tribunale amministrativo regionale della
Puglia  sez.  staccata  di Lecce sui ricorsi proposti da: Roma Cosimo
Damiano  ed  altro  contro  Ministero  dell'interno  ed  altra  (R.O.
601/2003);  Bamarouf  Mohamed  contro Ministero dell'interno ed altra
(R.O.  602/2003); Benan Brahim contro Ministero dell'interno ed altra
(R.O.  603/2003);  El Houss M' Barek contro Ministero dell'interno ed
altra (R.O. 604/2003);

Straniero  e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione
  amministrativa   -  Possibilita'  di  regolarizzazione  in  base  a
  circostanze  obiettive  attestanti l'avvenuto inserimento sociale -
  Mancata   previsione  -  Ingiustificato  eguale  trattamento  dello
  straniero  lavoratore  espulso  in  quanto  in posizione irregolare
  rispetto  allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di
  sicurezza dello Stato.
- Legge 9 ottobre 2002, n. 222, art. 1, comma 8, lett. a).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.35 del 3-9-2003 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 398 dell'anno 2003
proposto  da  Cosimo  Damiano  Roma  e  El Maachi Nabil elettivamente
domiciliati in Lecce, via Paisiello n. 45, presso lo studio dell'avv.
Marcella  Turco, unitamente al procuratore avv. Maurizio Sansone, che
li  rappresenta  e difende in virtu' di mandato a margine del ricorso
introduttivo, ricorrenti;
    Contro  Ministero  dell'interno  in  persona  del ministro legale
rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliato  ope  legis
presso  l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Lecce e dalla stessa
rappresentato e difeso, resistente; prefettura di Brindisi in persona
del   ministro   legale  rappresentante  pro  tempore,  elettivamente
domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in
Lecce   e  dalla  stessa  rappresentato  e  difeso,  resistente,  per
l'annullamento,   previa  sospensiva  del  decreto  del  prefetto  di
Brindisi  prot.  200300000662 emesso in data 19 febbraio 2003 con cui
e'  stata  respinta  la  domanda  di  regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario  El Maachi Nabil; del successivo ordine del questore
della  provincia di Brindisi del 25 febbraio 2003 di trattenimento di
El  Maachi  Nabil nel Centro di permanenza temporanea e di assistenza
di  Restino  (BR) per il tempo strettamente necessario ad eseguire il
provvedimento  di  espulsione emesso in data 5 dicembre 2001; di ogni
altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare ove
occorra, del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Brindisi in
data 5 dicembre 2001.
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Letti gli atti di causa;
    Udito  il  relatore alla pubblica udienza del 19 marzo 2003, Ref.
Diego Sabatino;
    Uditi  per  il  ricorrente  l'avv.  Sansone, e l'Avvocatura dello
Stato l'avv. Gustapane.

                          Ritenuto in fatto

    Con ricorso iscritto al n. 398 del 2003, i ricorrenti impugnavano
i   provvedimenti   indicati  in  epigrafe.  A  sostegno  dello  loro
doglianze, premettevano:
        che    il   signor   Roma   aveva   presentato   domanda   di
regolarizzazione del cittadino extracomunitario El Maachi Nabil;
        che   la   prefettura   di   Brindisi   emanava   l'impugnato
provvedimento sulla scorta della mera considerazione della precedente
emissione  di  diverso  ordine di espulsione con accompagnamento alla
frontiera;
        che  tale  decisione veniva assunta in assenza di alcun altro
atto istruttorio e che da tale momento derivavano gli altri diversi e
consequenziali    provvedimenti   impugnati.   Instava   quindi   per
l'annullamento   degli   atti   impugnati   con   vittoria  di  spese
processuali.
    All'udienza  del  19  marzo 2003, il ricorso e' stato discusso in
sede  cautelare  e  deciso come da separato dispositivo depositato in
cancelleria il giorno stesso.

                       Considerato in diritto

    1.  - La vicenda oggetto della presente controversia attiene alla
valutazione  della legittimita', subordinata alla deliberazione della
domanda  incidentale  di  sospensiva,  del  decreto  del  prefetto di
Brindisi,  con  cui  e' stata respinta la domanda di regolarizzazione
presentata,  ai  sensi dell'art. 1 della legge 9 ottobre 2002 n. 222,
dal  datore  di  lavoro del lavoratore extracomunitario ricorrente, e
degli altri atti amministrativi connessi indicati in epigrafe.
    Secondo  l'esame  del  collegio,  l'impugnato decreto prefettizio
rappresenta  una  diretta  applicazione  della disposizione normativa
contenuta  nell'art. 1, ottavo comma, lettera a) della citata legge 9
ottobre   2002,   n. 222,  di  conversione,  con  modificazioni,  del
decreto-legge  9  settembre 2002, n. 195. A tale testo normativo deve
quindi farsi riferimento nella parte in cui interdice la possibilita'
della regolarizzazione, procedimento introdotto dalla medesima legge,
per  i  lavoratori  extracomunitari nei confronti dei quali non possa
essere disposta la revoca del provvedimento di espulsione gia' emesso
in  loro  danno,  precisando  che  tale evenienza si verifica qualora
detto   provvedimento   sia   stato   accompagnato   dall'ordine   di
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
    Con ordinanza cautelare del 19 marzo 2003, il collegio ha accolto
ad  tempus,  ovvero sino alla restituzione degli atti del giudizio da
parte  della  Corte  costituzionale  in  seguito alla decisione della
questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  con  separata
ordinanza, l'istanza di sospensiva presentata in via incidentale.
    2. - Rileva   il   tribunale   che   la  sopra  richiamata  norma
dell'art. 1,  ottavo  comma,  lettera a) della, legge 9 ottobre 2002,
n. 222  «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare  di  extracomunitari»,  nella parte in cui prevede che «le
disposizioni  del  presente  articolo non si applicano ai rapporti di
lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali
sia  stato  emesso  un provvedimento di espulsione per motivi diversi
dal  mancato  rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano
le  condizioni  per  la  revoca  del  provvedimento  in  presenza  di
circostanze  obiettive  riguardanti l'inserimento sociale; la revoca,
non  puo'  essere  in  ogni  caso  disposta  nell'ipotesi  in  cui il
lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento
penale  per delitto non colposo ... ovvero risulti destinatario di un
provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a
mezzo  della  forza  pubblica»,  pone fondati interrogativi sulla sua
conformita' all'art. 3 primo comma della Costituzione.
    Il  collegio intende, quindi, sollevare d'ufficio la questione di
legittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, ottavo comma,
lettera  a) della legge 9 ottobre 2002, n. 222 in quanto lo stesso si
pone in contrasto con il dettato dell'art. 3 della Costituzione sotto
una duplicita' di profili.
    Secondo un primo aspetto, la norma appare lesiva del principio di
eguaglianza,  di  cui al citato art. 3 della Costituzione, per quanto
vieta,  anche  al  legislatore  di trattare in modo eguale situazioni
soggettive  profondamente  diverse.  La norma indagata si presta alla
detta   censura   quando  procede  ad  una  equiparazione  normativa,
escludendo   dalla  detta  procedura  di  regolarizzazione  e  quindi
precludendo  la  possibilita'  di attribuire rilievo all'esistenza di
circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale dello
straniero,  le  differenti  posizioni del lavoratore extracomunitario
che sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  della  forza pubblica per
motivi  di ordine pubblico dello Stato o perche' ritenuto socialmente
pericoloso,  con  quella  del  lavoratore extracomunitario che si sia
semplicemente  trattenuto nel territorio dello Stato oltre il termine
di  quindici  giorni fissato nell'intimazione scritta di espulsione o
sia  entrato  clandestinamente nel territorio dello Stato privo di un
valido  documento di identita'. La censura di violazione del precetto
di   eguaglianza  attiene  quindi  alla  mancata  previsione  di  una
differenza  di  trattamento  tra le diverse ipotesi contemplate dalla
norma  e  quindi alla mancata considerazione della circostanza che il
lavoratore  extracomunitario,  il  quale  non commetta reati e non si
renda  concretamente  pericoloso  per la sicurezza pubblica, non puo'
essere  assimilato  sic et simpliciter a coloro che invece ledono con
la loro condotta interessi collettivi di elevato rilievo e pregnanza.
    Sotto  un  secondo  profilo,  la  norma  appare  porsi  anche  in
contrasto  con  il  generale precetto, desumibile dallo stesso art. 3
della   Costituzione,  che  impone  la  ragionevolezza  delle  scelte
legislative,  in  quanto  impedendo  la valorizzazione dei profili di
inserimento  sociale  dello  straniero,  esclude  la  possibilita' di
raggiungere   gli  obiettivi  di  favorire  le  relazioni  familiari,
l'inserimento  sociale e l'integrazione culturale degli stranieri che
sono previsti dalla legge.
    3.  -  In  merito  alla  rilevanza  della  sollevata questione di
legittimita'  costituzionale in relazione al giudizio in corso, ed in
particolar modo per la fase cautelare, il collegio evidenzia come, da
un  lato,  in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione
dell'incidente  di  sospensione,  le  censure prospettate nel ricorso
appaiono  prive  di  pregio  giuridico in relazione all'attuale stato
della  legislazione,  in  quanto  l'impugnato decreto rappresenta una
mera  e lineare applicazione della indicata disposizione normativa e,
dall'altro,  l'esecuzione  degli  atti amministrativi gravati sarebbe
suscettibile  di  provocare un irreversibile e gravissimo pregiudizio
delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente.
    La  presente  fase  cautelare  della  controversia, ad avviso del
collegio,   non   puo'   essere   definita   indipendentemente  dalla
risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale,
che  appare  per  tali  motivi,  non  manifestamente infondata per le
ragioni   sopra   espresse,   in   quanto  l'istanza  di  sospensione
dell'efficacia    dei    provvedimenti    impugnati   dovra'   essere
definitivamente   accolta   oppure   respinta,   a   seconda  che  la
disposizione  normativa denunciata sara' incostituzionale o meno, nei
limiti della censura dedotta.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87 e ritenuta la
rilevanza   e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale, cosi' provvede:
        1)  Ordina  la  sospensione dell'ulteriore corso del giudizio
iniziato con il ricorso indicato in epigrafe;
        2)  Deferisce  alla  Corte  costituzionale la questione sulla
compatibilita'    costituzionale   delle   norme   indicate,   ovvero
dell'art. 1,  ottavo  comma,  lett.  a)  della  legge 9 ottobre 2002,
n. 222, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
        3)  Dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Lecce,  nella camera di consiglio del 19 marzo
2003.
                       Il Presidente: Ravalli
                   Il giudice estensore: Sabatino
03C0906