N. 607 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2003

Ordinanza  emessa  il  10  aprile  2003  dal tribunale amministrativo
regionale  della  Campania  sul  ricorso  proposto  da  W.W.F. Italia
O.N.L.U.S. ed altra contro Regione Campania ed altri

Caccia  - Regione Campania - Modifica dei periodi di caccia stabiliti
  dall'art. 16  della  legge  regionale  n. 8/1996  per alcune specie
  della  fauna  presenti  in  Campania  -  Anticipazione  del periodo
  venatorio  dalla  terza  domenica  di  settembre  al 1° settembre -
  Omessa  richiesta  del  parere  dell'I.N.F.S.  -  Contrasto  con la
  normativa   statale   in  materia  (art. 18  legge  n. 157/1992)  -
  Violazione  della  sfera di competenza statale in materia di tutela
  dell'ambiente  e  dei limiti stabiliti dall'ordinamento comunitario
  (Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979).
- Legge  Regione  Campania  10 aprile  1996,  n. 8, art. 16, comma 1,
  lett. a),  come  modificato  dall'art. 49, comma 1, lett. e), della
  legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15.
- Costituzione,  art. 117,  commi  primo (in relazione alla Direttiva
  79/409/CEE  del  2 aprile  1979) e secondo, lett. s), (in relazione
  all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).
(GU n.35 del 3-9-2003 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 8576/2002
Reg.  Gen.,  proposto  dalla  Associazione Italiana per il World Wide
Fund  for  Nature (W.W.F. Italia) - O.N.L.U.S., in persona dell'arch.
Fulco   Pratesi,   in  qualita'  di  presidente  nazionale  e  legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
Balletta,  con  domicilio eletto in Napoli alla via A. Da Salerno 13,
presso la sede della Sezione regionale W.W.F. della Campania;
    Contro  la  Regione  Campania,  in  persona  del presidente della
giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Colomba Auricchio,
con  domicilio  eletto  in  Napoli alla via Santa Lucia 81, presso la
sede  legale  dell'ente;  con  l'intervento  ad  adiuvandum  di  Lega
Antivivisezione   (L.A.V.)   -   O.N.L.U.S.,  in  persona  di  Adolfo
Sansolini,  Presidente  nazionale  e rappresentante legale dell'Ente,
rappresentata  e  difesa dall'av. Pietro Leo, con domicilio eletto in
Napoli  alla  via  A.  Da  Salerno  13,  presso la sede della sezione
regionale  W.W.F. della Campania; e con l'intervento ad opponendum di
UNAVI  -  Unione delle Associazioni Venatorie - Regione Campania, con
sede  in  Caserta  alla  via  Roma  11, in persona del Presidente pro
tempore,  dott.  Antonio  D'Angelo, rappresentata e difesa dagli avv.
Andrea  Abbamonte  e  Umberto Gentile, con domicilio eletto in Napoli
alla  via  Melisurgo  4,  presso  lo  studio del primo; nonche' Della
Pietra  Giuseppe,  Sepe  Giuseppe,  Riccio  Massimiliano,  Maffettone
Luigi,  Gaetano  Mattia  Mario,  Muto  Antonio, Parisi Michele, Nappi
Andrea,  Minichini  Michele,  Romano  Michele, Nappi Saverio, Aretino
Giuseppe,  Caliendo  Salvatore, Guida Michele, Valo Giacomo Vecchione
Salvatore,   Spina   Giuseppe,  Auricchio  Angelo  Michele,  Caliendo
Trifone,  Settembre Sabto, Di Maio Vincenzo, Aretino Antonio, Ferraro
Antonio  e  Castaldo Vincenzo, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Giovanni  Guarino,  con  domicilio  eletto  in  Napoli  alla via M.R.
Imbriani 73; per l'annullamento, previa sospensione,
    quanto  ai  ricorso  principale:  «del calendario venatorio della
Regione Campania per l'annata 2002/2003:
        a)  nella  parte  in  cui,  disattendendo  immotivatamente il
parere  sfavorevole dell'Istituto naziona1e fauna selvatica, dispone:
«L'esercizio  venatorio per l'annata 2002/2003 potra' praticarsi alle
specie  e nei luoghi appresso specificati dal 1° settembre 2002 al 30
gennaio  2003  nei  seguenti  periodi:  a)  dal  1°  settembre  al 15
settembre  sono  cacciabili:  colombaccio, ghiandola, merlo, quaglia,
tortora  ed  un solo capo per specie in tutto il periodo per: starna,
lepre comune e fagiano maschio»;
        b)  del  medesimo calendario venatorio regionale, nella parte
in  cui  dispone:  «Caccia  programmata  - Si ricorda infine che ogni
cacciatore   per  poter  esercitare  la  caccia  in  Campania  dovra'
acquisire  la  residenza venatoria in almeno un ATC della Regione con
le  modalita' previste degli articoli 8 e seguenti del regolamento di
gestione  relativo  agli ambiti territoriali di caccia costituente la
normativa di attuazione del "Piano faunisnico venarorio della Regione
Campania",   pubblicato   sul  B.U.R.C.  del  23  maggio  2000.  Tale
acquisizione  sara'  dimostrata  mediante  l'apposizione di specifica
vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente alla gestione
dell'ATC,  sul tesserino rilasciato dal comune o dall'amministrazione
provinciale  di  residenza.  E'  consentita altresi' la dimostrazione
dell'acquisizione  della  residenza  venatoria  anche  mediante altra
documentazione  formale,  rilasciata dall'amministrazione competente,
accompagnata    dal    versamento   della   tassa   dovuta»   nonche'
contestualmente,  delle seguenti norme applitative del Regolamento di
gestione  relativa  agli ambiti territoriali di caccia costituente la
normativa di attuazione del «Piano faunistico venatorio della regione
Campania»  pubblicato  sul  numero speciale del B.U.R.C del 23 maggio
2000:
          art. 8,  comma  1,  nella  parte  in cui dispone «Lo stesso
cacciatore  puo'  altresi'  ottenere  l'iscrizione in altro ATC della
regione  nei  limiti  della  disponibilita'  dei  posti,  secondo  le
modalita' previste dal successivo comma 9»;
          art. 9,  comma  3,  che,  nel disciplinare le procedure per
l'ammissione  negli  ATC dispone «l'istanza per l'ammissione in altri
ATC  senza residenza venatoria vanno prodotte al Comitato di gestione
dell`ATC prescelto successivamente al 30 aprile di ciascun anno»;
          art. 9,  comma  11,  che  dispone,  per  il caso di mancato
accoglimento  dell'istanza di accesso ad un ATC, qualora la Provincia
non   risponda   entro   trenta  giorni  al  ricorso  presentato  dal
richiedente,  «la mancata risposta comporta, di diritto, l'iscrizione
all'ATC richiesto, anche in soprannumero, senza obbligo del pagamento
del contributo altrimenti dovuto»;
        c) del medesimo - calendario venatorio regionale, nella parte
in  cui dispone: «Per le giornate di caccia in regime di reciprocita'
di  cui  all'art.  37,  comma 7, della l.r. n. 8/1996 si applicano le
disposizioni  di  cui  all'art. 8  commi  3  e  4, del regolamento di
gestione  relativo  agli ambiti territoriali di caccia pubblicato sul
numero  speciale  del  B.U.R.C. del 23 maggio 2000 nelle normative di
attuazione  del  Piano  faunistico venatorio della Regione Campania»,
nonche'  delle «Normative di attuazione» allegate al Piano faunistico
venatorio,   approvate   con  decreto  del  Presidente  della  giunta
regionale   della   Campania  n. 4/63  dell'11  aprile  2000  ed,  in
particolare delle seguenti disposizioni:
        art.  8,  comma 3, come modificato dal d.P.G.R.C. n. 7661 del
1°  settembre  2000, che, dispone: «3. Oltre alle possibilita' di cui
ai  commi  1  e  2,  a  ciascun  cacciatore  residente in Campania e'
consentito  l'esercizio  venatorio  alla  sola  selvaggina migratoria
negli   ATC   della  Campania,  confinanti  con  l'ATC  di  residenza
venatoria,  per  un  numero  massimo  di  venti  giornate,  senza  il
pagamento della relativa quota di iscrizione»;
        art. 9  del  «Regolamento  di  gestione  relativo agli ambiti
territoriali  di  caccia»  (pubblicato  nel  B.U.R.C.  23 maggio 2000
numero speciale, pag. 66 e ss.);
        d)  del  medesimo calendario venatorio regionale, nella parte
in  cui dispone: l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e'
consentito   dal  28  luglio  al  29  agosto  2002  nelle  sole  zone
individuate  dalle  amministrazioni provinciali in cui non e' vietata
la  caccia  e  non  vi  sono  colture  in  atto  ...  per  i campi di
addestramento   cani   istituiti  a  norma  dell'art. 15  della  l.r.
n. 8/1996,  valgono  le specifiche disposizioni emanate dalla regione
con disciplinare allegato alla deliberazione della giunta n. 3697 del
19  giugno  1998 e pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23
maggio  2002 in appendice al Piano faunistico regionale»; nonche' del
Regolamento  recante  «Disciplina  per il funzionamento delle zone di
addestramento  cani  su  selvaggina  di  allevamento» (pubblicato nel
B.U.R.C.  del  23  maggio  2000 - numero speciale) relativamente alla
norma   di   cui  all'art. 2  che  cosi'  dispone:  «Nelle  zone  per
l'addestramento  e  l'allevamento  dei  cani  in  cui  e'  consentito
l'abbattimento    esclusivamente   di   selvaggina   di   allevamento
appartenente  a  specie  cacciabili,  l'attivita'  non  e' consentita
esclusivamente  nelle giornate dei silenzio venatorio e in ogni tempo
deve essere garantita l'incolumita' della fauna presente»;
        e)  della deliberazione della giunta regionale della Campania
n. 3628  del  26  luglio  2002  con  la  quale  e' stato approvato il
calendario venatorio impugnato in parte qua sub a), b), c), d);
        f)  di  tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti ai
provvedimenti   sopra  impugnati,  anche  se  non  conosciuti  e  non
richiamati».
    Quanto  al primo atto di proposizione dei motivi aggiunti: «della
deliberazione  della  giunta  regionale  della  Campania,  di  numero
sconosciuto, approvata nella seduta di oggi 9 settembre 2002, recante
ad  oggetto  «Riformulazione calendario venatorio annata 2002/2003 in
esecuzione  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo regionale
n. 4022 del 4 settembre 2002»;
    Quanto  al  secondo atto di proposizione dei motivi aggiunti: «in
parte  qua  della deliberazione della giunta regionale della Campania
n. 4063 dell'11 settembre 2002 recante ad oggetto «Delibera regionale
4039 del 9 settembre 2002 - Differimento termini», nella parte in cui
dispone  che  «rimane invariato quanto contenuto nella restante parte
del  calendario»  e,  precisamente  delle  seguenti  disposizioni del
calendario venatorio regionale 2002/2003:
        a)   «caccia   programmata  -  Si  ricorda  infine  che  ogni
cacciatore   per  poter  esercitare  la  caccia  in  Campania  dovra'
acquisire  la  residenza venatoria in almeno un ATC della Regione con
le  modalita' previste dagli articoli 8 e seguenti del regolamento di
gestione  relativo  agli Ambiti territoriali di caccia costituente la
normativa di attuazione del «Piano faunistico venatorio della Regione
Campania»,   pubblicato   nel  B.U.R.C.  del  23  maggio  2000.  Tale
acquisizione  sara'  dimostrata  mediante  l'apposizione di specifica
vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente alla gestione
dell'ATC,  sul tesserino rilasciato dal comune o dall'amministrazione
provinciale di residenza.
    E'  consentita  altresi' la dimostrazione dell'acquisizione della
residenza  venatoria  anche  mediante  altra  documentazione formale,
rilasciata    dall'amministrazione   competente,   accompagnata   dal
versamento   della   tassa  dovuta»  nonche'  contestualmente,  delle
seguenti  norme  applicate  del regolamento di gestione relativo agli
ambiti  Territoriali di caccia costituente la normativa di attuazione
del  «Piano  faunistico  venatorio della Regione Campania» pubblicato
nel numero speciale del B.U.R.C. del 23 maggio 2000:
          art. 8,  comma  1,  nella  parte  in cui dispone «Lo stesso
cacciatore  puo'  altresi'  ottenere  l'iscrizione in altro ATC della
regione  nei  limiti  della  disponibilita'  dei  posti,  secondo  le
modalita' previste dal successivo comma 9»;
          art. 9,  comma  3,  che,  nel disciplinare le procedure per
l'ammissione  negli ATC, dispone «l'istanza per l'ammissione in altri
ATC  senza residenza venatoria vanno prodotte al comitato di gestione
dell'ATC prescelto successivamente al 30 aprile di ciascun anno»;
          art. 9,  comma  11,  che  dispone,  per  il caso di mancato
accoglimento  dell'istanza  di  accesso  ad  un  ATC,  qualora  la  -
Provincia  non  risponda  entro  30  giorni al ricorso presentato dal
richiedente,  «la mancata risposta comporta, di diritto, l'iscrizione
all'ATC richiesto, anche in soprannumero, senza obbligo del pagamento
del contributo altrimenti dovuto»;
        b)  «per  le  giornate di caccia in regime di reciprocita' di
cui  all'art. 37,  comma  7,  della  l.r.  n. 8/1996  si applicano le
disposizioni  di  cui  all'art. 8,  commi  3  e 4, del regolamento di
gestione  relativo  agli ambiti territoriali di Caccia pubblicato sul
numero  speciale  del  B.U.R.C. del 23 maggio 2000 nelle normative di
attuazione  del  Piano  faunistico venatorio della Regione Campania»,
nonche'  delle «Normative di attuazione» allegate al Piano faunistico
venatorio,   approvate   con  decreto  del  Presidente  della  giunta
regionale   della   Campania   n. 4/63  dell'11  aprile  2000  ed  in
particolare delle seguenti disposizioni:
          art. 8, comma 3, come modificato dal d.P.G.R.C. n. 7661 del
1° settembre 2000, che dispone: «3. Oltre alle possibilita' di cui ai
commi 1 e 2, a ciascun cacciatore residente in Campania e' consentito
l'esercizio venatorio alla sola selvaggina migratoria negli ATC della
Campania  confinanti  con l'ATC di residenza venatoria, per un numero
massimo di venti giornate, senza il pagamento della relativa quota di
iscrizione»;
          art. 9  del  «Regolamento  di gestione relativo agli ambiti
territoriali  di  caccia»  (pubblicato  nel B.U.R.C. 23 maggio 2000 -
numero speciale, pag. 66 e ss);
        c)  «l'addestramento  e  l'allenamento  dei  cani da ferma e'
consentito   dal  28  luglio  al  29  agosto  2002  nelle  sole  zone
individuate  dalle  amministrazioni provinciali in cui non e' vietata
la  caccia  e  non  vi  sono  colture  in  atto  ...  per  i campi di
addestramento  cani istituiti a norma dell'art. 15 della l.r. 8/1996,
valgono   le   specifiche  disposizioni  emanate  dalla  Regione  con
disciplinare  allegato alla deliberazione della giunta n. 3697 del 19
giugno  1998  e  pubblicato  nel  numero speciale del B.U.R.C. del 23
marzo  2000  in appendice al piano faunistico regionale»; nonche' del
Regolamento  recante  «Disciplina  per il funzionamento delle zone di
addestramento  cani  su  selvaggina  di  allevamento» (pubblicato nel
B.U.R.C.  del  23  maggio  2000 - numero speciale) relativamente alla
norma   di   cui  all'art. 2  che  cosi'  dispone:  «Nelle  zone  per
l'addestramento  e  l'allevamento  dei  cani  in  cui  e'  consentito
l'abbattimento    esclusivamente   di   selvaggina   di   allevamento
appartenente  a  specie  cacciabili,  l'attivita'  non  e' consentita
esclusivamente  nelle  giornate di silenzio venatorio e in ogni tempo
deve essere garantita l'incolumita' della fauna presente»;
    Visti il ricorso ed i relativi allegati;
    Visti  gli  atti  di  proposizione di motivi aggiunti, notificati
rispettivamente  il  10  settembre  2002  e  il  22  ottobre  2002  e
depositati in segreteria il 13 settembre 2002 ed il 5 novembre 2002;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
resistente con le annesse produzioni;
    Visti gli atti di costituzione degli interventori ad adiuvandum e
ad opponendum con le annesse produzioni;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Vista l'ordinanza n. 4022/2002 del 4 settembre 2002, con la quale
la  sezione  ha  accolto  la domanda di sospensione del provvedimento
impugnato;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del 29 gennaio 2003 - relatore il
Magistrato dott. Carpentieri - gli avv. riportati a verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    La  controversia  ha  ad  oggetto  il  calendario  venatorio  per
l'annata  2002-2003  assunto  dall'amministrazione regionale - con la
delibera  di  giunta  n. 3628  del  26  luglio  2002,  pubblicata nel
bollettino  regionale  n. 39  del  12  agosto  2002  -, in attuazione
nell'art. 24 della legge regionale n. 8 del 1996.
    Il calendario venatorio 2002-2003 prevede l'apertura della caccia
dal  1°  al  15  settembre 2002 per le specie colombaccio, ghiandaia,
merlo,  quaglia  e tortora, nonche', limitatamente a un solo capo per
specie  in  tutto  il  periodo,  per  la starna, la lepre comune e il
fagiano   maschio.   Introduce   altresi'   ulteriori  previsioni  di
disciplina dell'esercizio venatorio per l'annata venatoria 2002-2003,
tra cui quelle sulla caccia programmata, la caccia in reciprocita' in
ambiti  territoriali diversi da quelli di residenza e l'addestramento
dei  cani,  che  formano oggetto di specifica impugnativa nei termini
esaustivamente riportati in epigrafe.
    Avverso   la   delibera   regionale   e'   insorta   in  giudizio
l'associazione  italiana  per  il  World Wide Fund for Nature (W.W.F.
Italia)  articolando  diverse  censure  di  violazione  di legge e di
eccesso di potere.
    Si  e'  costituita  ed ha resistito in giudizio l'amministrazione
regionale.
    Sono  intervenute - in adesione alle opposte posizioni in campo -
le  associazioni  (ambientalista  e  venatoria) indicate in epigrafe,
nonche'  taluni  interventori  uti  singuli nell'asserita qualita' di
«cacciatori».
    Con  decreto  presidenziale  n. 4004/2002  del  28 agosto 2002 e'
stata  disposta la sospensione dell'atto impugnato. La sospensione e'
stata  confermata  con  l'ordinanza  collegiale  n. 4022/2002  del  4
settembre 2002.
    Con  delibera  n. 4063 dell'11 settembre 2002 la giunta regionale
della  Campania  ha  modificato il calendario venatorio allegato alla
delibera   n. 3628   del   26  luglio  2002  nei  soli  limiti  della
sostituzione  del  primo  capoverso, lettera a) del primo deliberato,
nel  senso  che  le  specie colombaccio, ghiandala, merlo, quaglia e'
tortora  sono  considerate  cacciabili dall'8 al 15 settembre 2002 (e
non  piu',  come  nell'originaria  delibera,  dal  1° al 15 settembre
2002), con integrale conferma, per il resto, della prima delibera del
26 luglio 2002.
    Avverso  tale  nuova  determinazione l'associazione ricorrente ha
proposto  motivi  aggiunti,  deducendo  tra  l'altro il contrasto con
l'intervenuta  sospensione  in  sede  giurisdizionale  della delibera
3628,  sostanzialmente  confermata dalla successiva n. 4063. Chiamata
alla  pubblica  udienza  del  29  gennaio  2003,  la  causa  e' stata
introitata in decisione.
    E'  intervenuta la legge regionale della Campania 26 luglio 2002,
n. 15 («legge finanziaria regionale per l'anno 2002»), pubblicata nel
Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 7 agosto 2002.
    L'art.  49  di  questa  legge ha introdotto alcune modifiche alla
legge  regionale  10  aprile  1996  n. 8,  in particolare all'art. 16
concernente  le «Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria»,
con  (tra  l'altro)  la  previsione  dell'anticipazione dell'apertura
della  caccia  al  1°  settembre,  in  luogo  della terza domenica di
settembre  originariamente  prevista nella lettera a) del comma 1 del
predetto  art.  16,  per  le  specie  ivi elencate (quaglia, tortora,
merlo, allodola, starna, pernice rossa etc.).
    La  disposizione che qui rileva si individua nella lettera e) del
comma  1  dell'art.  49,  che  si  compendia  nel  seguente enunciato
normativo:  «la  legge  regionale  10 aprile 1986, n. 8 «Norme per la
protezione   della   fauna   selvatica  e  disciplina  dell'attivita'
venatoria in Campania» e' cosi' modificata:
        e)  al comma 1, lettera a), dell'art. 16, si sostituiscono le
parole:  «dalla  terza  domenica  di settembre» con le parole «dal 1°
settembre».
    Nella  motivazione dell'ordinanza di sospensione n. 4022/2002 del
4  settembre  2002  questo  Tribunale  amministrativo regionale aveva
evidenziato  come  il  complessivo meccanismo procedimentale previsto
dalla  legge  regionale  8  del 1996 - attraverso, in particolare, la
previsione,  all'art.  24,  del  calendario  venatorio  regionale  da
adottarsi  entro il 15 giugno dell'anno (e comunque, deve osservarsi,
entro  un  termine  ragionevole  e  compatibile  con  le  esigenze di
regolamentazione  e disciplina preventive della stagione venatoria) -
non consentisse una immediata operativita' della novella legislativa,
per  cui,  in  presenza  di un calendario venatorio gia' adottato nel
luglio 2002 sulla base della legge regionale allora vigente, la nuova
norma  anticipatoria  dell'apertura  della  caccia  per talune specie
cacciabili  avrebbe  potuto  trovare  concreta  applicazione  solo de
futuro,  per  il successivo calendario venatorio, relativo all'annata
2003-2004.  La  giunta  regionale,  intervenendo  nuovamente  con  la
delibera  n. 4063  dell'11  settembre 2002, prendendo atto sotto tale
profilo dell'ordinanza di questo giudice, ha ritenuto di non revocare
(o  autoannullate)  la  delibera  n. 3628  del  26  luglio 2002 ed ha
giudicato  sufficiente  una  mera  parziale riforma della stessa, nei
termini sopra riferiti.
    Al  primo  «visto»  del  preambolo  motivazionale  della  seconda
delibera  -  la  n. 4063 dell'11 settembre 2002 - la giunta regionale
richiama  tuttavia  l'art.  49 della legge regionale 15 del 2002 «che
modifica  i  periodi  di  caccia  stabiliti  dall'art. 16 della legge
regionale  n. 8/1996  per  alcune  specie  della  fauna  presenti  in
Campania».
    La  nuova  legge  regionale integra, dunque la base giuridica del
complessivo  deliberato  regionale  costituito dalla delibera n. 3628
del  26  luglio 2002 come modificata dalla successiva n. 4063 dell'11
settembre 2002.
    E'  vero  che  nel  deliberato di modifica assunto l'11 settembre
2002  la  regione  mostra,  per  certi  versi,  di  ragionare  ancora
nell'ottica  del  quadro normativo anteriore alla novella dell'agosto
2002,  posto che si sforza, nella nuova motivazione, di dimostrare la
«superabilita»   del  parere  dell'I.N.F.S.  e  la  sua  portata  non
integralmente   negativa,   donde   la   ritenuta   possibilita',  in
conformita'   al   predetto  parere,  di  conservare  l'anticipazione
(spostata  peraltro  dal  1°  all'8  del  mese di settembre, per ovvi
motivi  di  calendario,  posto  che  la  nuova  delibera  di modifica
interveniva  il  4  di  settembre)  ancorche'  limitatamente a talune
soltanto   delle  specie  cacciabili  inizialmente  incluse  in  tale
provvedimento.  Ma  il collegio ritiene che tali considerazioni - che
pure  denunciano  una  perplessita' motivazionale dell'atto, peraltro
inidonea  ex  se  a determinarne l'annullamento - debbano recedere di
fronte  al dato sostanziale, che non puo' essere sottovalutato, della
espressa  volonta'  del  legislatore  regionale  dell'agosto  2002 di
fornire  una  nuova  -  e  piu'  forte - base giuridica al calendario
venatorio adottato nel luglio 2002 e fatto oggetto di contestazione e
di    impugnativa   giurisdizionale,   proprio   sotto   il   profilo
dell'illegittimita'   della   deroga   anticipatoria   dell'esercizio
venatorio  al  1° settembre  2002.  In  conclusione, la delibera 4063
dell'11  settembre  2002  «copre» con una rafforzata base legislativa
regionale  la  volonta' di anticipazione dell'apertura della caccia e
rende  ineludibile  la  questione di conformita' costituzionale della
novella  legislativa  di  cui  all'art.  49  della legge regionale 26
luglio 2002, n. 15.
    Ancora  in  punto  di  rilevanza  della questione di legittimita'
costituzionale  in  esame,  deve osservarsi che le ulteriori censure,
analiticamente  riportate  in  epigrafe,  riguardanti diversi aspetti
regolativi   dell'esercizio   venatorio   richiamati  nel  calendario
venatorio  2002-2003  mediante  rinvio  al piano faunistico venatorio
regionale   e   al  regolamento  di  gestione  relativo  agli  ambiti
territoriali  di  caccia,  ove  anche  fossero da giudicarsi fondate,
condurrebbero all'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alle
parti  colpite da censura (disciplina della caccia di taluni specie),
ma  non  investirebbero  la questione della illegittima anticipazione
della  stagione  venatoria.  Anche  da questo punto di vista, dunque,
emerge e va dichiarata la rilevanza della questione, la cui soluzione
e'  indispensabile  ai  fini  della  decisione  in  ordine al capo a)
dell'impugnativa.
    Ne  deriva  la  rilevanza, al fini della decisione della presente
impugnativa,   della   questione   di   legittimita'  costituzionale,
prospettata  dalla  difesa  del W.W.F., ma che si ritiene di proporre
anche  d'ufficio,  dell'art.  49,  comma  1,  lettera  e) della legge
regionale  della  Campania 26 luglio 2002, n. 15, nella parte in cui,
modificando  l'art.  16, comma 1, lettera a) della legge regionale 10
aprile 1996 n. 8, consente l'apertura della caccia, per talune specie
ivi  indicate,  «dal  1° settembre», anziche' dalla terza domenica di
settembre»,  per contrasto con l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992
n. 157,  recante  «Norme  per  la  protezione  della  fauna selvatica
omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio»,  quale  norma interposta
espressione  della  potesta' legislativa esclusiva statale in materia
di  tutela  dell'ambiente,  ai  sensi  dellart.  117,  secondo comma,
lettera  s)  della  Costituzione,  nonche'  per  la  violazione della
direttiva  79/409/CEE  del  Consiglio del 2 aprile 1979, e dunque per
contrasto  con  l'art. 117, primo comma, della Costituzione, sotto il
profilo  della  violazione  del  limite  del  «rispetto  dei  vincoli
derivanti   dall'ordinamento   comunitario»,   comunque   imposto  al
legislatore regionale.
    In base alla nuova legge regionale l'anticipazione del calendario
venatorio   al   1°  settembre  dell'anno  non  richiede  neppure  il
provvedimento  autorizzatorio previo parere dell'I.N.F.S.: la novella
legislativa  regionale  ha infatti sostituito alla regola della terza
domenica  di  settembre  - stabilita dalla legge nazionale n. 157 del
1992  -  la  nuova  regola  del  l°  settembre, li' dove, nel sistema
nazionale,  come  correttamente  riprodotto  dal  testo  della  legge
regionale  n. 8  del 1996 antevigente alla novella l'anticipazione al
1°    settembre   costituiva   l'eccezione,   sottoposta   a   previo
provvedimento  autorizzatorio regionale, sentito l'I.N.F.S. E poiche'
il  nucleo  centrale  dell'impugnativa  delle delibere regionali, che
forma  l'oggetto  della  presente  causa,  si  incentra  attorno alla
questione della legittimita' dell'esercizio del potere autorizzatorio
regionale della deroga anticipatoria alla regola della terza domenica
di   settembre,  contenuta  nel  calendario  venatorio  per  l'annata
2002-2003,  va  da se' che il dubbio di costituzionalita' sulla legge
regionale   dell'agosto   2002,   che  ha  fatto  dell'eccezione  (1°
settembre)  la  regola, con esclusione di qualsivoglia autorizzazione
derogatoria motivata, si palesa ex se rilevante ai fini del decidere.
    La   questione  e'  altresi'  non  manifestamente  infondata.  In
proposito il collegio ritiene sufficiente il rinvio alle piu' recenti
pronunce   rese   dalla   Corte   costituzionale  nella  materia  (in
particolare  Corte cost. 20 dicembre 2002 n. 536, che ha annullato la
legge  regionale  della  Sardegna 7 febbraio 2002 n. 5 nella parte in
cui  aveva  ampliato  la  stagione  venatoria dalla terza domenica di
settembre  fino  al  28  febbraio  dell'anno successivo, nonche' alle
ulteriori, precedenti pronunce ivi richiamate).
    Del  tutto  analogamente  alla  ipotesi gia' decisa con la citata
sentenza  n. 536 del 2002, nel caso in esame la legge regionale della
Campania,  che si sottopone al vaglio di costituzionalita', amplia la
durata  della  stagione  venatoria  oltre  ai limiti consentiti dalla
legge  nazionale, sia sotto il profilo dell'entita' complessiva della
stagione  venatoria, sia sotto il profilo del superamento dei periodi
dell'anno,  prima  ed  oltre  i quali di solito si svolge ancora o si
inizia  l'attivita'  riproduttiva  dell'avifauna,  che  la  normativa
nazionale  considera  invalicabili.  La legge 157 del 1992 stabilisce
che  (art.  18,  comma  2,  terzo  periodo)  «I termini devono essere
comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel
rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1».
    Il  nuovo  art.  16 della legge regionale campana n. 8 del 1996 -
come  risultante dalla modifica apportata dalla legge regionale n. 15
del  2002 - prevede che il periodo venatorio consentito per le specie
cacciabili  di cui alla lettera a) sia compreso tra il 1° settembre e
il  31 dicembre dell'anno, mentre la legge nazionale, per le medesime
specie,  prevede  il minore periodo compreso tra la terza domenica di
settembre  e  il  31 dicembre dell'anno. Come gia' sopra evidenziato,
mentre  nella  legge nazionale (art. 18, comma 2) il termine iniziale
della  terza  settimana  di  settembre  puo'  essere  modificato  per
determinate specie in relazione a situazioni ambientali delle diverse
realta'   territoriali   previa   autorizzazione   regionale  sentito
l'I.N.F.S.,   nel  nuovo  sistema  della  legge  regionale  novellata
l'anticipazione  al  1° settembre diviene la regola generale, esclusa
ogni  autorizzazione  specifica  sul  punto.  Per  di  piu'  la legge
regionale  novellata  mantiene  il  termine  finale di chiusura al 31
dicembre   dell'anno,   allungando   quindi  il  complessivo  periodo
venatorio,  in  violazione  del  precetto  della  norma nazionale che
impone il «rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1».
    La legge regionale n. 8 del 1996 - come modificata dalla legge 15
del   2002   -   viola   altresi'  la  previsione  nazionale  di  non
oltrepassabilita'  del  termine del 31 gennaio dell'anno (cfr. stesso
periodo  del  comma  2  dell'art.  18,  ora citato), li' dove, con le
lettere  f)  e  g)  dell'art.  49, comma 1, della legge «finanziaria»
n. 15  del  2002,  sostituisce  al  comma  1, lettera b) e al comma 3
dell'art.  16  della  legge  regionale  n. 8  del  1996 le parole «31
gennaio» con le parole «28 febbraio».
    Nella  richiamata  sentenza  n. 536  del  2002  la  Corte  ha  in
particolare  affermato  che  «l'art. 117,  secondo comma, lettera s),
della  Costituzione  esprime  una  esigenza  unitaria  per  cio'  che
concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite
agli  interventi  a  livello  regionale  che possano pregiudicare gli
equilibri  ambientali».  Piu' in particolare la Corte ha chiarito che
«la   delimitazione   temporale   del   prelievo  venatorio  disposta
dall'art. 18  della legge n. 157 del 1992 e' rivolta ad assicurare la
sopravvivenza  e  la  riproduzione delle specie cacciabili e risponde
all'esigenza  di  tutela  dell'ambiente  e dell'ecosistema per il cui
soddisfacimento   l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  ritiene
necessario  l'intervento  in via esclusiva della potesta' legislativa
statale.  Come  gia'  affermato da questa Corte nella sentenza n. 323
del  1998,  vi  e'  un  nucleo  minimo  di  salvaguardia  della fauna
selvatica,  nel quale deve includersi - accanto all'elencazione delle
specie  cacciabili  -  la  disciplina delle modalita - di caccia, nei
limiti nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare
la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero
di  tali  misure  va ascritta la disciplina che, anche in funzione di
adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio».
Ha  ulteriormente  soggiunto  la Corte che «La disciplina statale che
prevede  come  termine  per  l'attivita'  venatoria  il 31 gennaio si
inserisce,   dunque,   in   un   contesto   normativo  comunitario  e
internazionale  rivolto  alla  tutela  della  fauna migratoria che si
propone  di  garantire  il  sistema  ecologico  nel suo complesso. La
suddetta  disciplina  risponde senz'altro a quelle esigenze di tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema  demandate  allo Stato e si propone
come   standard   di  tutela  uniforme  che  deve  essere  rispettato
nell'intero territorio nazionale».
    Tutte  le  riportate  considerazioni  depongono  chiaramente,  ad
avviso  di  questo  giudice remittente, nel senso della non manifesta
infondatezza della questione sollevata.
    Anche  nel  caso  in  esame,  infine,  come la Corte aveva potuto
rilevare  per  la  legge  sarda, non riveste alcun rilievo l'istituto
delle   deroghe   al  regime  di  protezione  della  fauna  selvatica
consentite  dall'art.  9  della  direttiva 79/409/CEE, concernente la
conservazione  degli  uccelli  selvatici,  solo  per le finalita' ivi
indicate,  rivolte  alla  salvaguardia di interessi generali (su tale
istituto cfr. Corte cost. sentenza n. 168 del 1999).
    La  legge  regionale  campana  n. 8 del 1996 contiene al riguardo
l'autonomo  e  distinto  art. 17 - relativo al «controllo della fauna
selvatica»  -  che regola l'esercizio del potere regionale di deroga.
Tale  previsione  nulla ha a che vedere con il calendario venatorio e
la  determinazione  del periodo di svolgimento dell'annata venatoria.
Neppure  rileva,  pertanto,  nella  presente  controversia,  la legge
nazionale  3  ottobre 2002 n. 221 recante «Integrazioni alla legge 11
febbraio  1992,  n. 157»,  che ha inserito nella suddetta legge sulla
protezione  della  fauna  selvatica  il nuovo art. 19-bis attributivo
alle  regioni  della funzione di disciplina delle suddette deroghe di
cui  all'art.  9 della direttiva 79/409/CEE, nei limiti e nell'ambito
della  direttiva  medesima, con la previsione di una potesta' statale
di  annullamento degli atti regionali di esercizio della deroga posti
in  essere  in  violazione  della  legge  n. 157  e  della  direttiva
79/409/CEE.
    Il  presente giudizio deve dunque sospendersi per la trasmissione
degli  atti  alla Corte costituzionale perche' decida sulla questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  49, comma 1, lettera e),
della  legge  regionale  della  Campania 26 luglio 2002 n. 15, ovvero
dell'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  della  legge regionale della
Campania   10  aprile  1996  n. 8,  come  modificato  dalla  predetta
disposizione  della legge regionale n. 15 del 2002, per contrasto con
l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  in
relazione  all'art.  18  della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nonche'
per  contrasto  con  l'art.  117, primo comma, della Costituzione, in
relazione alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera e), della
legge regionale della Campania 26 luglio 2002 n. 15, ovvero dell'art.
16,  comma  1,  lettera  a),  della legge regionale della Campania 10
aprile  1996  n. 8, come modificato dalla predetta disposizione della
legge regionale n. 15 del 2002, per contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 18 della
legge  11 febbraio 1992 n. 157, nonche' per contrasto con l'art. 117,
primo   comma,   della  Costituzione,  in  relazione  alla  direttiva
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979.
    Ai  sensi  dell'art. 23 della legge 12 marzo 1953 n. 87, sospende
il  giudizio  ed  ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 29 gennaio
e del 19 marzo 2003.
                       Il Presidente: Coraggio
                      Il relatore: Carpentieri
03C0909