N. 608 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 2003

Ordinanza  emessa  il  4  marzo  2003 dal giudice di pace di Fano nel
procedimento penale a carico di Mancinelli Cristiano

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto
  di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso
  all'imputato  della  facolta'  di presentare domanda di oblazione -
  Mancata  previsione  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  agli
  imputati  per reati di competenza del tribunale avvisati, a pena di
  nullita',  ex  art. 552  cod.  proc.  pen. - Lesione del diritto di
  difesa  -  Violazione dei criteri di efficienza a cui e' improntata
  l'attivita' della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione,  artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, e 97, primo
  comma.
(GU n.35 del 3-9-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel procedimento n. 33/2003 r.g. e n. 2050/2002 R.G.N.R. a carico
di  Mancinelli  Cristiano, avv. Cagli imputazione art. 186, secondo e
sesto   premesso   che   l'imputato   ha   eccepito   preliminarmente
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20 d.lgs. n. 274/2000 in
quanto  non  prevede  che  nell'atto  di  citazione  a giudizio debba
indicarsi  la  facolta' dell'imputato di ricorrere a riti alternativi
ne' le sanzioni conseguenti a tale carenza.
    Ritenuto  che la Corte costituzionale gia' si e' espressa in caso
analogo dichiarando l'illegittimita' dell'art. 552 c.p.p. nella parte
in cui non prevedeva la nullita' della citazione a giudizio in quanto
mancante  della  previsione  di ricorrere a riti alternativi e che la
questione  proposta  nel  caso  di specie appare essere pregiudiziale
rispetto al giudizio principale.
    Tenuto   conto  che  la  giurisprudenza  di  merito  recentemente
formatasi  ha  ritenuto  di  poter applicarsi l'art. 162-bis c.p. per
taluni  reati  contravvenzionali  in  quanto  per  essi  le  sanzioni
originarie  sono  state  modificate  dall'art.  52 d.lgs. n. 274/2000
(vedasi  ad  esempio  il  reato  di  cui  all'art.  186  n. 2  d.P.R.
n. 285/1992)  prevedendo esso pena alternativa; letto anche l'art. 58
d.lgs. n. 274/2000 che equipara a pena detentiva la pena dell'obbligo
di  permanenza  domiciliare  ed  il  lavoro di pubblica utilita'; che
quindi  per  tali fattispecie l'imputato, sussistendone i presupposti
di legge, puo' essere ammesso all'oblazione.
    Considerata   la   rilevanza   della   questione  attenendo  essa
all'instaurazione  del  processo,  -  ritiene  questo  giudice che la
questione  non  sia  manifestamente infondata sussistendo ragionevole
dubbio   sulla   legittimita'   costituzionale  dell'art. 20,  d.lgs.
n. 274/2000  per  violazione  dell'art.  3,  primo  comma  Cost. (per
discriminazione  rispetto  agli  imputati citati innanzi al tribunale
che  sono  avvisati della possibilita' a pena di nullita' ex art. 552
c.p.p.);
    Dell'art. 24,  secondo  comma  Cost.  (per diretta violazione del
diritto  di  difesa  da  parte  dell'imputato  che  non viene messo a
conoscenza della facolta' di chiedere l'oblazione);
    Dell'art. 97,  primo  comma  Cost.  (perche' vi e' violazione dei
criteri  di  efficienza  a cui dovrebbe essere improntata l'attivita'
pubblica  in  quanto  con  il  mancato  avviso  l'imputato  non viene
incentivato ad accedere al rito alternativo);
                              P. Q. M.
    Accoglie l'eccezione di incostituzionalita', sospende il giudizio
in   corso   e   dispone   la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
        Fano, addi' 4 marzo 2003
             Il giudice di pace coordinatore: Tomassini
03C0910