N. 609 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2003

Ordinanza  emessa  il  6  giugno  2003  dal  tribunale di Potenza nel
procedimento  civile  tra  Biblioteca e pinacoteca Camillo D'Errico e
Ministero dei beni culturali e ambientali

Persone   giuridiche   -  Fondazioni  -  Ente  morale  «Biblioteca  e
  Pinacoteca   Camillo   d'Errico»   -   Ubicazione   della   sede  -
  Trasferimento coattivo ope legis dal Comune di Palazzo San Gervasio
  (PZ)  al  Comune  di  Matera  e adeguamento della relativa clausola
  dello  statuto  dell'ente - Disparita' di trattamento rispetto agli
  altri  enti proprietari di cose di interesse artistico - Violazione
  dei  canoni  di  logicita'  e  ragionevolezza - Vanificazione della
  disposizione testamentaria del fondatore - Lesione del diritto alla
  proprieta'  privata  - Compressione del diritto della fondazione ad
  ubicare  la propria sede in ogni localita' del territorio nazionale
  - Violazione della liberta' di circolazione e soggiorno.
- Legge 13 luglio 1939, n. 1082, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 16 e 42.
(GU n.35 del 3-9-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 1423/1997   R.G.,   avente   ad   oggetto   la  rivendicazione  di
universalita'  mobiliare  e  vertente tra la «Biblioteca e pinacoteca
Camillo  D'Errico», con sede in Palazzo San Gervasio (PZ), in persona
del  legale  rappresentante  pro tempore, riconosciuta in ente morale
con  regio  decreto  19  luglio  1914, n. 963, rappresentata e difesa
dall'avv. Oreste  Cantillo, con studio in Roma, e dall'avv. Giancarlo
Viglione,  con  studio in Venosa (PZ), ove elettivamente domiciliata,
giusta  procura  in  margine alla citazione introduttiva del presente
giudizio,  attore;  ed il Ministero dei beni culturali ed ambientali,
con  sede  in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
Potenza, ove per legge domiciliato, convenuto.
    I) - Con   citazione  notificata  in  data  9  ottobre  1997,  la
«Biblioteca  e  pinacoteca Camillo D'Errico» conveniva in giudizio il
Ministero  dei  beni  culturali ed ambientali dinanzi al Tribunale di
Potenza.  L'attrice  esponeva  che, con testamento segreto redatto in
data  16  ottobre  1897  e  pubblicato  con verbale rogato dal notaio
Antonio  Gasparrini  da  Palazzo San Gervasio (PZ) in data 2 novembre
1897,  Camillo  D'Errico  aveva disposto l'erezione post mortem a suo
nome  di  una fondazione avente lo scopo di raccogliere i quadri ed i
libri  della  propria  collezione,  la cui sede era stata fissata nel
comune  di Palazzo San Gervasio (PZ), luogo di origine e di residenza
della  famiglia del testatore; che la fondazione era stata costituita
per fini filantropici, essendo destinata a «garantire il godimento di
detti  beni  alla  comunita'  palazzese»  ed  a «favorire la crescita
culturale  e  morale,  del  paese»,  con l'auspicio di fornire «nuove
occasioni  di  sviluppo»;  che,  con tale intento, il testatore aveva
attribuito  in  dotazione  alla  costituenda  fondazione  il  palazzo
destinato  a  propria  abitazione  nel comune di Palazzo San Gervasio
(PZ),   «affinche'  diventasse  la  sede  della  biblioteca  e  della
pinacoteca»,  nonche'  un  altro fabbricato nel comune di Palazzo San
Gervasio  (PZ),  «per la costituzione del patrimonio dell'ente»; che,
con  regio  decreto  19  luglio 1914, n. 963, la raccolta artistica e
bibliografica  era stata eretta in ente morale sotto la denominazione
di «Biblioteca e pinacoteca Camillo D'Errico»; che, con regio decreto
16  dicembre  1916  (recte:  16  dicembre 1915), n. 1926, lo statuto,
della  fondazione  era  stato  approvato,  stabilendosene la sede nel
comune  di  Palazzo  San  Gervasio (PZ), presso il palazzo adibito ad
abitazione  del  defunto  fondatore;  che,  in  tal  modo, «dando ...
attuazione alle volonta' del fondatore» era stato costituito «un vero
e  proprio  diritto  di  uso  pubblico della collezione «D'Errico» in
favore  della  collettivita'  di  Palazzo  San  Gervasio»  (PZ); che,
essendo  insorta  una  controversia  tra  gli  eredi del fondatore in
ordine  alla  ripartizione  del  patrimonio relitto, il funzionamento
dell'ente  morale  era stato compromesso, provocando il trasferimento
della  sede  della  raccolta  artistica e bibliografica nel comune di
Matera,  in  forza della legge 13 luglio 1939 n. 1082, la quale aveva
disposto  che  la  raccolta  artistica  e  bibliografica  (nella  sua
consistenza  materiale)  fosse  trasferita  presso  locali  adatti da
individuarsi   nel   comune  di  Matera  a  cura  del  Ministero  per
l'educazione   nazionale,   salva  la  facolta'  di  quest'ultimo  di
aggregarla ad altre istituzioni similari della citta' (art. 1), e che
lo  statuto  dell'ente  morale  fosse  riformulato, con un successivo
decreto   reale,   nelle   parti   abbisognevoli  di  adeguamento  in
conseguenza del trasferimento della raccolta (art. 2); che, tuttavia,
la  sede della fondazione era rimasta, di fatto, sempre nel comune di
Palazzo  San  Gervasio  (PZ),  non  essendo stata mai adottata alcuna
modificazione  dello  statuto; che, d'altra parte, la legge 13 luglio
1939,  n. 1082  non  aveva  «...  in alcun modo inciso sul patrimonio
della  fondazione  e  sulla  proprieta'  dei quadri e dei libri della
collezione  D'Errico,  dei quali e' stato sempre proprietario l'ente,
sicche'  l'unico  organo  legittimato  a  disporne e' il consiglio di
amministrazione  dello  stesso»;  che,  pertanto,  la  fondazione era
rimasta  in  vita,  senza  essere privata «ne' della proprieta' delle
collezioni ne' dei poteri gestionali connessi, che non furono affatto
attribuiti  ad un soggetto diverso, se non per la necessaria custodia
nei  nuovi  locali», per cui «... le norme in questione assolutamente
nulla dispongono - ne' avrebbero potuto farlo - circa la proprieta' o
il possesso jure proprietatis dei beni, i quali non hanno mai cessato
di  «appartenere  all'ente  morale  ..., ne' sono stati sottratti ope
legis  alla  gestione  del medesimo»; che, ancora, «la modifica dello
statuto dell'ente, ai fini del trasferimento della sede in Matera, fu
prevista  manifestamente,  proprio perche' l'ente -- la cui esistenza
e'  legata,  anche  sul  piano  dell'amministrazione  del  patrimonio
immobiliare,  al  perseguimento dello scopo di fondazione, cioe' alla
conservazione  e  gestione  della  biblioteca  e pinacoteca - potesse
continuare  a  svolgere  i  suoi compiti istituzionali in Matera, dal
momento  che,  «...  se  lo scopo della legge fosse stato diverso, di
privare,  cioe',  l'ente  di  tale  essenziale funzione, esso avrebbe
dovuto  essere messo in liquidazione, per il venir meno dello scopo»;
che,  cio'  nonostante,  la  Soprintendenza  per  i  beni artistici e
storici di Matera, la quale ha l'attuale detenzione della collezione,
non  ha  dato alcun riscontro alle richieste di restituzione da parte
della «Biblioteca e pinacoteca Camillo D'Errico», ma, viceversa, «...
ha  manifestato  al  comune  di  Matera  la  "volonta' di allestire e
gestire"  una  mostra  permanente comprendente, tra l'altro, le opere
della  collezione  D'Errico»;  che,  a  tal  fine,  si  e'  pervenuti
all'elaborazione  di  uno schema di convenzione tra la Soprintendenza
per  i  beni  artistici  e storici di Matera, il comune di Matera, la
«Fondazione Carlo Levi» ed il «Centro Carlo Levi».
    Su tali premesse, essa chiedeva al giudicante, in via principale,
di  riconoscere  alla  «Biblioteca  e pinacoteca Camillo D'Errico» la
proprieta'  della  pinacoteca  «Camillo D'Errico» e' di condannare il
Ministero  dei  beni culturali ed ambientali alla restituzione in suo
favore  delle opere artistiche, e, in via secondaria, di sollevare la
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1 e 2 della
legge 13 luglio 1939, n. 1082 per violazione degli artt. 2 e 42 Cost.
    Con  comparsa depositata in data 9 gennaio 1998, il Ministero dei
beni  culturali  ed  ambientali si costituiva in giudizio, eccependo,
nel  rito,  l'improponibilita'  e  l'inammissibilita', e, nel merito,
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande attoree.
    All'udienza di trattazione del 17 aprile 1998, l'attrice emendava
i petita proposti in sede introduttiva, chiedendo, in via secondaria,
nel  caso  di  riconoscimento  in  capo al convenuto della detenzione
della  pinacoteca  «Camillo  D'Errico», con le funzioni di custodia e
manutenzione,  di  condannare  lo stesso a non compiere alcun atto di
disposizione   della   pinacoteca   «Camillo   D'Errico»,  nonche'  a
consentirle   di  godere  e  disporre  liberamente  della  pinacoteca
«Camillo D'Errico», seppure con il limite di non potere trasferire la
collezione  dalla  sede  di  Matera.  Con  ordinanza resa dal giudice
istruttore  in  data  30 giugno 1999, l'istanza proposta dall'attrice
per il sequestro giudiziario della collezione era rigettata.
    Con  ordinanza  resa  dal  collegio  in  data 29 ottobre 1999, il
reclamo  proposto  avverso  il  provvedimento denegativo della tutela
cautelare era respinto. Indi, la causa era rimessa in decisione sulle
conclusioni  rassegnate  all'udienza dal 17 maggio 2002. Con sentenza
non definitiva emessa in data 28 ottobre 2002 e depositata in data 19
dicembre  2002,  la  «Biblioteca  e  pinacoteca Camillo D'Errico» era
riconosciuta   unica   ed  esclusiva  proprietaria  della  pinacoteca
«Camillo D'Errico». Contestualmente, si disponeva la prosecuzione del
giudizio  per  valutare  la  conformita'  della legge 13 luglio 1939,
n. 1082 ai parametri sanciti - in epoca successiva - dall'ordinamento
costituzionale  in  tema di liberta' e proprieta' degli enti privati,
nella  prospettiva  di rimetterne d'ufficio - in relazione al petitum
principale   e   non   al   petitum   secondario   (come  prospettato
dall'attrice) - il vaglio al giudice delle leggi.
    II) - Cio'  detto  circa  lo  sviluppo  dell'iter processuale, si
impone   un   dettagliato   ed  accurato  riepilogo  degli  antefatti
extragiudiziali.
    Con  testamento  segreto  redatto  in  data  16  ottobre  1897  e
pubblicato  con  verbale  rogato  dal  notaio  Antonio  Gasparrini da
Palazzo  San  Gervasio  (PZ) in data 2 novembre 1897, il cav. Camillo
D'Errico  disponeva  la  costituzione  a  suo  nome di una fondazione
avente  lo  scopo  di  raccogliere  i quadri ed i libri della propria
collezione  («E'  mia  esclusiva volonta' ... che l'intero palazzo di
mia  attuale  e  costante  abitazione, nel quale visse e mori' il mio
adorato  e  compianto  genitore,  e  nel  quale  si  contengono tanti
preziosi  dipinti,  opera di celebrati pittori e tanti libri tutti da
me acquistati, rimanga esclusivamente destinata per uso di biblioteca
e  pinacoteca, nel modo come si trovera' all'epoca del mio decesso»),
stabilendone  la  sede  nel  comune di Palazzo San Gervasio (PZ) («La
Pinacoteca e la Biblioteca saranno in perpetuo allogate nel detto mio
palazzo di abitazione come ora lo sono»).
    Contestualmente,   il   testatore  conferiva  in  dotazione  alla
costituenda   fondazione,   oltre  al  palazzo  destinato  a  propria
abitazione  nel  comune  di Palazzo San Gervasio (PZ), anche un altro
fabbricato nel comune di Palazzo San Gervasio (PZ) («Per dotazione in
perpetuo  della  pinacoteca  e  biblioteca,  oltre al Palazzo intero,
assegno  l'altro  palazzo  che sta di fronte, e che ora e' sede della
pretura e del municipio ...»).
    Inoltre,   per   assicurare   l'attuazione   della   disposizione
testamentaria,  il  fondatore  designava  esecutore  testamentario il
congiunto Vincenzo Lichinchi, incaricandolo di curare gli adempimenti
necessari  all'acquisto  della  personalita'  giuridica  («Il ... mio
congiunto   Vincenzo  Lichinchi  rimane  specialmente  incaricato  di
provocare  il  decreto  regio,  per  la erezione in ente morale della
pinacoteca  e della biblioteca, che porteranno il mio nome e cognome;
«Esso  mio  congiunto  provvedera'  ad iniziare ed espletare tutte le
pratiche  necessarie  per  conseguire il detto decreto di erezione in
ente morale della pinacoteca e della biblioteca»).
    Indi,  con  regio  decreto  19  luglio  1914, n. 963, la raccolta
artistica  e  bibliografica  era  eretta  in  ente  morale  sotto  la
denominazione  di «Biblioteca e pinacoteca Camillo D'Errico». Ancora,
con   regio   decreto  16  dicembre  1915,  n. 1926,  si  dava  corso
all'approvazione dello statuto della fondazione, con il quale:
        si  sanciva  l'istituzione nel comune di Palazzo San Gervasio
(PZ),  «per  lascito del cav. Camillo D'Errico», di una «Biblioteca e
Pinacoteca  che  prende  il  nome di "Biblioteca e pinacoteca Camillo
D'Errico» ...» (art. 1);
        si  fissava  la  sede  della fondazione «nel Palazzo del cav.
Camillo  D'Errico  a  tale scopo destinato in Palazzo San Gervasio al
corso  Manfredi  ...  »,  nei  cui  locali  «...  il cav. D'Errico ha
raccolto  a  proprie  spese  nell'interesse dell'arte e delle lettere
quadri e libri, gia' di sua proprieta' e da lui donati al nuovo Ente»
(art. 2);
        si stabiliva la dotazione della fondazione, individuandosi le
singole componenti del suo patrimonio (art. 3);
        si affidava la gestione della fondazione ad «... un Consiglio
di  amministrazione  di cinque membri ...», il quale era composto dal
sindaco  del  comune  di  Palazzo  San  Gervasio (PZ), in qualita' di
Presidente,  dal  «locale  regio  ispettore  per  i  monumenti»,  dal
conservatore  della  pinacoteca  e  della biblioteca, nonche' «da due
altre  persone, tra le quali uno dei successori del fondatore, scelte
dal  consiglio del comune», in qualita' di consiglieri, per la durata
di un biennio e con la possibilita' di conferma (art. 4);
        si   ponevano   limitazioni  nella  composizione  dell'organo
amministrativo (art. 5);
        si   regolamentavano  le  attribuzioni  ed  il  funzionamento
dell'organo amministrativo (artt. 6, 7, 8 e 9);
        si  disciplinavano  la  nomina e le funzioni del conservatore
della pinacoteca e della biblioteca (artt. 10 e 11);
        si   prevedeva   il   riconoscimento   di   compensi  per  il
conservatore  della  pinacoteca  e  della  biblioteca, nonche' per il
personale di custodia (art. 12).
    Indi,  a  causa  del  suo  scarso  funzionamento, il consiglio di
amministrazione della fondazione era sciolto con decreto ministeriale
8 luglio 1931, nominandosi in sua vece, una prima volta, nel 1931, e,
una seconda volta, nel 1938, un commissario straordinario (leggasi la
«relazione   ministeriale   sulle  vicende  storico-giuridiche  della
collezione D'Errico» nel fascicolo di parte convenuta).
    Tuttavia, sul presupposto che la disposizione testamentaria fosse
stata  frustrata,  in  parte,  dal  contegno  ostile  degli eredi del
fondatore e, in parte, dalle condizioni del luogo ove era stata posta
la  sede  dell'ente  morale (leggansi i lavori preparatori negli atti
della  Camera  dei  fasci e delle corporazioni nel fascicolo di parte
attrice),  il legislatore perveniva alla determinazione di trasferire
l'intera raccolta artistica e bibliografica dal comune di Palazzo San
Gervasio (PZ) al comune di Matera. Cio' considerando che, «per quanto
ci  si debba dolere che le volonta' del benemerito fondatore, vengano
cosi'  alterate,  nondimeno si deve pure riconoscere che in tal modo,
sia  la  biblioteca  che  la  pinacoteca  verranno  di  certo  meglio
conservate  e  potranno  trovare chi le tenga nel debito pregio, cio'
che  non  accadeva  in  Palazzo  San Gervasio, come e' dimostrato dal
fatto  che  per ben due volte il Ministero per l'educazione nazionale
dovette   sciogliere   la   commissione   amministratrice  dell'Ente»
(leggansi  i  lavori  preparatori negli atti della Camera dei fasci e
delle corporazioni, di cui trovasi annessa una copia nel fascicolo di
parte  attrice).  Peraltro,  «essendo  Palazzo San Gervasio un centro
prevalentemente  agricolo,  la biblioteca e la pinacoteca non avevano
richiamato  larga  attenzione  da  parte degli studiosi e dei cultori
d'arte»  (leggansi  i  lavori preparatori negli atti della Camera dei
fasci e delle corporazioni nel fascicolo di parte attrice).
    Conseguentemente,  veniva  approvata  la  legge  13  luglio  1939
n. 1082, la quale disponeva che la raccolta artistica e bibliografica
(nella  sua  consistenza  materiale) fosse trasferita presso i locali
adatti  da individuarsi nel comune di Matera a cura del Ministero per
l'educazione   nazionale,   salva  la  facolta'  di  quest'ultimo  di
aggregarla  ad  altre  istituzioni  similari della citta' (art. 1), e
stabiliva  che  con  un  successivo decreto reale si provvedesse alla
riformulazione   dello   statuto   dell'ente   morale   nelle   parti
abbisognevoli  di  adeguamento in conseguenza del trasferimento della
raccolta (art. 2).
    In  seguito,  si  provvedeva  all'emanazione  del regio decreto 2
ottobre  1940  n. 1588, il quale portava il regolamento di esecuzione
della  citata  legge  13  luglio  1939  n. 1082,  dettando  una  piu'
capillare   disciplina   in   ordine   alla   conservazione  ed  alla
amministrazione   dei  beni  appartenenti  all'ente  morale.  Per  la
precisione, al Ministero per l'educazione nazionale (ora al Ministero
dei  beni  culturali  ed  ambientali)  erano  conferiti  i «poteri di
gestione  e di amministrazione» limitatamente al patrimonio dell'ente
morale,  diverso  da  quello  artistico  e bibliografico, al punto da
stabilire  la  destinazione  ritenuta piu' conveniente nell'interesse
dell'ente  morale e procedere ad atti di disposizione, con l'obbligo,
in  caso  di alienazione, di tramutare il corrispettivo in titoli del
debito  pubblico vincolati a favore dell'ente morale. Quanto, invece,
al  complesso artistico e bibliografico, era assicurata la riserva di
una  «distinta  amministrazione  e  gestione»,  anche quando si fosse
verificata   l'ipotesi   dell'«aggregazione»   ad  altre  istituzioni
similari   della  citta'  di  Matera.  In  esecuzione  delle  cennate
disposizioni  di  rango  legislativo e regolamentare, si procedeva al
trasferimento   della   collezione   artistica   e  della  collezione
bibliografica  dal  comune  di Palazzo San Gervasio (PZ) al Comune di
Matera  (da  cui,  all'  epoca, era stabilita la dipendenza sul piano
amministrativo),   ove  era  depositata  presso  il  Museo  «Domenico
Ridola».
    III) - Con  la  sentenza  non  definitiva  resa  tra le parti nel
presente giudizio, si e' riconosciuto che la «Biblioteca e pinacoteca
Camillo   D'Errico»   e'  l'unica  ed  esclusiva  proprietaria  della
collezione  artistica  e  della collezione bibliografica, risalendone
l'acquisto alla costituzione della fondazione del testamento.
    Ad  avviso  del  giudicante,  la «Biblioteca e pinacoteca Camillo
D'Errico»  non  era  stata  affatto  privata  dell'appartenenza della
universalita'  mobiliare ad opera della legge 13 luglio 1939 n. 1082,
la  quale  aveva  disposto  che la raccolta artistica e bibliografica
(nella  sua  consistenza  materiale) fosse trasferita presso i locali
adatti  da individuarsi nel comune di Matera a cura del Ministero per
l'educazione   nazionale,   salva  la  facolta'  di  quest'ultimo  di
aggregarla ad altre istituzioni similari della citta' (art. 1), e che
lo  statuto  dell'ente  morale  fosse  riformulato, con un successivo
decreto   reale,   nelle   parti   abbisognevoli  di  adeguamento  in
conseguenza del trasferimento della raccolta (art. 2).
    Stando al tenore delle norme richiamate, l'intenzione legislativa
non  era  stata  nel  senso di provocare un'anomala ablazione ex lege
della  proprieta'  della  collezione  artistica  e  della  collezione
bibliografica,  con l'apprensione della pubblica amministrazione e la
spoliazione dell'ente privato.
    Invero, i poteri riconosciuti alla pubblica amministrazione erano
limitati  alla  materiale  conservazione,  della  pinacoteca  e della
biblioteca,   concernendo   la   collocazione   in  locali  idonei  e
l'aggregazione  ad  altre  istituzioni similari nel comune di Matera.
Ne'  il regio decreto 2 ottobre 1940 n. 1588, portante il regolamento
di  esecuzione  della  legge 13 luglio 1939 n. 1082, aveva in qualche
modo   dilatato   (contra   legem  o  praeter  legem)  le  competenze
ministeriali  in  ordine  alla  custodia della collezione artistica e
della collezione bibliografica.
    Anzitutto,   il   regolamento   aveva   conferito  alla  pubblica
amministrazione  il  potere  di  «...  dare  al patrimonio dell'ente,
diverso  da  quello  artistico  e bibliografico, la destinazione ...»
ritenuta  «...  piu'  conveniente  nell'interesse  stesso dell'ente e
procedere   ad   atti  di  disposizione  del  patrimonio  stesso  con
l'obbligo,  in  caso  di  vendita,  di  tramutare il corrispettivo in
titoli di debito pubblico vincolati a favore dell'ente».
    Quanto, invece, al complesso artistico e bibliografico, era stata
assicurata  la  riserva di una «distinta amministrazione e gestione»,
anche  quando  si  fosse verificata l'ipotesi dell'«aggregazione» «ad
altre  istituzioni similari della citta' di Matera». A ben vedere, la
dizione   letterale  della  norma  regolamentare  aveva  previsto  la
coesistenza   e   la  concorrenza  delle  facolta'  dominicali  della
«Biblioteca   e   pinacoteca   Camillo  D'Errico»  e  delle  potesta'
autoritative   del   Ministero  dell'educazione  nazionale  (ora  del
Ministero  dei  beni  culturali  ed ambientali), delineando una netta
separazione  ed  una  chiara  delimitazione delle rispettive sfere di
attribuzione.  Difatti,  mentre l'amministrazione e la gestione delle
raccolte  -  anche  in  ipotesi  di aggregazione ad altre istituzioni
similari  della  citta'  di  Matera  -  era (e non poteva che essere)
riconosciuta all'ente privato, costituendo una modalita' di esercizio
del  diritto di proprieta', presupponente la disponibilita' giuridica
dell'universitas  rerum,  la  manutenzione  e  la conservazione delle
raccolte  - in ipotesi diversa dall'aggregazione ad altre istituzioni
similari  della  citta'  di  Matera  con  l'assenso  all'utilizzo del
relativo  personale - era (e non poteva che essere) riconosciuta alla
pubblica  amministrazione, costituendo una modalita' di esercizio del
potere   di   custodia,   presupponente   la   detenzione   materiale
dell'universitas rerum.
    In  tal  senso,  non  puo'  tralasciarsi  la considerazione - del
resto, evidenziata anche nella «relazione ministeriale sulle vicende,
storico-giuridiche  della collezione D'Errico» nel fascicolo di parte
convenuta  -  che  la  legge  13 luglio 1939, n. 1082 («Trasferimento
dell'ente  «Biblioteca  e pinacoteca Camillo D'Errico» da Palazzo San
Gervasio  a  Matera»)  era  coeva  alla legge 1° giugno 1939, n. 1059
(«Tutela  delle  cose d'interesse artistico e storico»), ricalcandone
l'ispirazione  tesa alla conformazione del contenuto della proprieta'
privata  agli  interessi  pubblici  nel settore del godimento e della
disposizione dei beni artistici.
    Onde,  tenendo  conto  che  l'art. 14 della legge 1° giugno 1939,
n. 1059  ha contemplato la facolta' della pubblica amministrazione di
provvedere  direttamente  alle  opere  necessarie  ad  assicurare  la
conservazione e ad impedire il deterioramento delle cose appartenenti
ad  enti  od istituti legalmente riconosciuti e, ove trattasi di cose
mobili,  di  farle  anche  asportare  e  temporaneamente custodire in
pubblici istituti, appare evidente che la peculiarita' della legge 13
luglio  1939,  n. 1082  e'  consistita nell'anomala attribuzione alla
pubblica  amministrazione della funzione di custodire la pinacoteca e
la  biblioteca  nel  luogo  ove  era stata trasferita ex lege la sede
della fondazione, con una sorta di presunzione juris et de jure circa
la  necessita' dell'intervento pubblico per soddisfare le esigenze di
manutenzione  e  di  conservazione della collezione artistica e della
collezione bibliografica.
    Pertanto,  al  di la' di tale singolarita', lo statuto dominicale
della  pinacoteca  «Camillo  D'Errico»  non  poteva  (e  non puo) che
ricalcare  il  regime  introdotto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1059
per  la  generalita' degli «enti o istituti legalmente riconosciuti».
Per cui, tenuto conto che la legge 1° giugno 1939, n. 1059 ha dettato
una  speciale  regolamentazione  dell'appartenenza a soggetti privati
delle  cose  d'interesse artistico e storico, senza comportare alcuna
privazione  dei diritti individuali, non si puo' che riconoscere alla
«Biblioteca  e  pinacoteca  Camillo  D'Errico»  la piena ed esclusiva
proprieta' della collezione-artistica.
    IV) - Su  tali  premesse  in punto di diritto, l'adito giudicante
valuta,  comunque,  di  dover  sollevare  d'ufficio  la  questione di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio
1939, n. 1082 denunciando la violazione degli artt. 3, 18 e 42 Cost.
    V) - La  questione  appare  senz'altro  rilevante  ai  fini della
decisione.  Invero,  oltre  al riconoscimento della proprieta', della
pinacoteca  e  della  biblioteca, la «Biblioteca e pinacoteca Camillo
D'Errico»  ha chiesto la condanna del Ministero dei beni culturali ed
ambientali alla restituzione della collezione artistica.
    Come e' noto, l'azione di rivendicazione (art. 948 cod. civ.) e',
al   contempo,  ricognitiva  della  proprieta'  e  recuperatoria  del
possesso   di   un  bene.  Piu'  precisamente,  l'accertamento  della
proprieta'  e'  il  presupposto  della condanna alla restituzione del
possesso. Comunque, cio' non esclude la configurabilita' di un'azione
di rivendicazione meramente ricognitiva della proprieta' (benche' con
assoluta  immutatezza  dell'onus  probandi  -  ex plurimis: Cass., 21
febbraio  1994,  n. 1650;  Cass.,  9  giugno  2000, n. 7894), essendo
possibile  che  l'attore  non  abbia un immediato interesse ad essere
reimmesso nel possesso del bene.
    Nella  specie,  la  «Biblioteca e pinacoteca Camillo D'Errico» ha
proposto  entrambe  le  forme di rei vindicatio, subordinando l'esame
del   petitum   meramente  ricognitivo  alla  reiezione  del  petitum
recuperatorio.
    Ora,  la  restituzione alla fondazione della collezione artistica
postula  la materiale trasferibilita' dei beni controversi dal comune
di  Matera al comune di Palazzo San Gervasio (PZ). Ma l'eseguibilita'
in  siffatti  termini  di un'eventuale pronunzia di condanna viene ad
essere  preclusa,  allo  stato  attuale,  dall'art. 1  della Legge 13
luglio  1939  n. 1082,  il  quale  ha statuito, per l'appunto, che la
pinacoteca  e  la  biblioteca debbano essere conservate nel comune di
Matera,  ove  e'  stata  trasferita  ex  lege  anche  la  sede  della
fondazione.
    In proposito e' significativo che il Consiglio di Stato, adito in
sede  consultiva  sulla  odierna  contesa, abbia ritenuto (con parere
espresso  in  data 27 febbraio 1970) che l'abrogazione della legge 13
luglio  1939,  n. 1082  sia  la  condizione  imprescindibile  per  il
trasferimento   della   collezione   artistica   e  della  collezione
bibliografica  dal comune di Matera al comune di Palazzo San Gervasio
(PZ)    (vedasi    la    «relazione    ministeriale   sulle   vicende
storico-giuridiche  della collezione D'Errico» nel fascicolo di parte
convenuta).
    VI) - La  questione  non  e' manifestamente infondata. Come si e'
detto  l'art. 1  della  legge 13 luglio 1939, n. 1082 ha disposto che
«la  "Biblioteca  e pinacoteca Camillo D'Errico", con sede in Palazzo
San  Gervasio, eretta in ente morale con regio decreto 8 luglio 1914,
n. 963,  e'  trasferita a Matera» e che «il Ministero dell'educazione
nazionale  destinera'  all'uopo  i  locali  adatti  in  Matera, ed ha
facolta'  di  aggregare  la  pinacoteca  e  la  biblioteca  ad  altre
istituzioni similari della citta».
    Posto che la legge 1° giugno 1939, n. 1059 era stata approvata in
epoca pressocche' contestuale alla legge 13 luglio 1939, n. 1082, non
si  comprende  l'esigenza  di  dettare  (peraltro,  con  una sorta di
«legge-provvedimento»)  una  disciplina  diversificata  ad hoc per la
gestione  di  una singola raccolta artistica e bibliografica, tenendo
conto  che  le  motivazioni illustrate nei lavori preparatori (di cui
pure  si  e'  data contezza nella esposizione delle vicende storiche)
non  giustificavano  l'apposita introduzione di un regime speciale in
deroga alla disciplina generale dei beni artistici.
    D'altra  parte,  quantunque sulla base di una valutazione operata
all'indomani     dei    sopravvenuti    mutamenti    dell'ordinamento
costituzionale   (d'altronde,   e'  pacifica  l'assoggettabilita'  al
giudizio  di  legittimita'  costituzionale  delle  norme risalenti ad
epoca  anteriore  alla  svolta  repubblicana), l'eccezionalita' della
regolamentazione  riservata  alla  «Biblioteca  e  pinacoteca Camillo
D'Errico»  viene  ad  integrare  -  rispetto  agli altri enti privati
proprietari di cose di interesse artistico - una palese disparita' di
trattamento,  la  quale  viola  i  canoni  della  logicita'  e  della
ragionevolezza  (art. 3  Cost.),  non trovando alcuna giustificazione
nell'esigenza   di   diversificare   il   trattamento   normativo  di
fattispecie eterogenee.
    Difatti,  la  configurazione  di  statuti speciali nelle forme di
appartenenza  e di godimento dei beni privati (nella specie, si e' di
fronte  ad  un  singolare  regime  di  carattere  eccezionale per una
raccolta  artistica  e  bibliografica  nel  contesto di una peculiare
categoria  di  beni  privati  di  interesse  pubblico, per i quali il
legislatore  ha  inteso  dettare  un  complesso  organico  di  regole
commisurate   alla   loro   specificita'   funzionale)   postula   la
consacrazione   normativa  di  circostanze  idonee  a  sorreggere  la
tipizzazione di una deroga alla disciplina generale.
    Ancora,  e'  indubbio che la disposizione censurata ha comportato
l'introduzione  ex lege di una modificazione statutaria dal contenuto
destinato   a  stravolgere  la  volonta'  testamentaria  del  defunto
fondatore,   il   quale  aveva  stabilmente  fissato  la  sede  della
«Biblioteca  e pinacoteca Camillo D'Errico» nel comune di Palazzo San
Gervasio  (PZ)  («La  Pinacoteca  e la Biblioteca saranno in perpetuo
allogate nel detto mio palazzo di abitazione come ora lo sono»).
    Ora,  per  quanto si sia ritenuto fino a qualche anno or sono che
lo  statuto  delle  fondazioni  e'  immodificabile  sia  da parte del
fondatore   che   da  parte  degli  amministratori,  ritenendosi  che
l'art. 16,   terzo   comma,   cod.   civ.   sia  riferito  alle  sole
associazioni,  la  piu'  recente tendenza interpretativa e' orientata
nel  senso  che  la  possibilita' di apportare modifiche agli statuti
delle  fondazioni e' consentita nei ristretti limiti delle variazioni
organizzative  che  non  pregiudicano  lo  scopo  programmato (in tal
senso,  si  citano esemplificativamente le ipotesi della creazione di
ulteriori   fondazioni   accessorie,   in   caso  di  esuberanza  del
patrimonio,  dell'ampliamento della gamma delle attivita' finalizzate
al  raggiungimento  dello  scopo,  della  trasformazione, nel caso di
esiguita'  del  patrimonio,  attraverso  la  limitazione del campo di
attivita'  o  attraverso  la  fusione  con una fondazione avente fini
analoghi).
    In  questa  prospettiva,  il  Consiglio di Stato ha avuto modo di
chiarire  che,  «per  quanto concerne le modifiche statutarie ..., in
linea  di  principio, queste sono ammissibili per le fondazioni, come
risulta  espressamente  dall'art. 16, ultimo comma, cod. civ., sempre
che  siano  giustificate  e,  fermo  l'interesse  che il fondatore ha
inteso   realizzare,   non   siano  tali  da  pregiudicare  lo  scopo
programmato   e   da   travolgere   i  connotati  inderogabili  della
fattispecie, quali voluti dal fondatore» (Cons. Stato, 23 marzo 1996,
n. 123).
    Su  tali  premesse, l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1082,
disponendo  il trasferimento coattivo della sede della fondazione dal
comune  di  Palazzo  San Gervasio (PZ) al comune di Matera, si mostra
lesivo,  al  contempo, dell'art. 42 Cost. (il diritto di disporre per
testamento  del  proprio patrimonio e' un corollario del diritto alla
proprieta'  privata),  per  la parte in cui adotta una determinazione
diretta  a  vanificare la disposizione testamentaria del fondatore, e
dell'art. 16   Cost.  (il  diritto  di  stabilire  senza  limitazioni
territoriali, la sede di un ente privato e' un corollario del diritto
alla   liberta'   di  circolazione  e  di  soggiorno  nel  territorio
nazionale),   per   la  parte  in  cui  comprime  (se  non  sopprime)
l'autonomia  della  fondazione  nell'individuare  l'ubicazione  della
propria sede in qualsivoglia localita' del territorio nazionale.
    Ne'  e'  plausibile  che  la  ratio, sottesa alla legge 13 luglio
1939,  n. 1082  si  possa  inserire  -  subendo,  cosi',  ex  post un
adattamento  conformativo  ai  principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico  -  nella  sfera dei limiti posti all'esercizio dei diritti
tutelati   dalle  norme  costituzionali,  essendone  irravisabili  le
condizioni delineate per ciascuna delle disposizioni vulnerate.
    Inoltre,  e' evidente che siffatte censure di incostituzionalita'
non  possono che riverberarsi sull'art. 2 della legge 13 luglio 1939,
n. 1082, trattandosi di disposizione destinata a dare mera attuazione
all'art.  1  della  legge  13  luglio  1939,  n. 1082,  attraverso la
previsione  complementare  di  una modifica, adeguativa dello statuto
della  «Biblioteca  e  pinacoteca  Camillo  D'Errico»  nella clausola
relativa alla collocazione geografica della sede.
    VII) - Pertanto,     sussistendo    i    presupposti    stabiliti
dall'art. 23,  terzo  comma,  della  legge  11  marzo  1953, n. 87 il
giudicante  dispone  la  sospensione  del  presente procedimento e la
trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale per la decisione
incidentale della questione pregiudiziale.
                              P. Q. M.
    Cosi' provvede:
        1)  solleva  d'ufficio,  ritenutane  la  rilevanza  e  la non
manifesta  infondatezza,  la questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082 per violazione
degli artt. 3, 16 e 42 Cost.;
        2)   dispone   la   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
        3) sospende il presente procedimento;
        4)   ordina  che,  a  cura  della  Cancelleria,  la  presente
ordinanza  venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio
dei ministri, nonche' venga comunicata al Presidente del Senato ed al
Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in camera di consiglio in data 28 ottobre 2002.
                     Il giudice unico: Lo Sardo
03C0911