N. 610 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2003
Ordinanza emessa il 13 marzo 2003 dal giudice di pace di Bobbio nel procedimento penale a carico di Vitali Pierangelo Processo penale - Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica correlata all'uso delle predette sostanze - Mancata previsione di limiti di quantita' delle sostanze idonei a determinare lo stato di alterazione, come stabilito per la guida in stato di ebbrezza - Insufficiente determinazione della fattispecie penale. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 187, commi primo e quarto. - Costituzione, artt. 25, comma secondo, e 27, comma secondo.(GU n.35 del 3-9-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Premesso che in data 15 agosto 2002 in localita' Bobbio (PC) al sig. Vitali Pierangelo veniva contestato di aver guidato la vettura Renault Clio targata PV 800046 in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti, con conseguente esito positivo rilevato presso l'ospedale di Piacenza; che lo stesso Vitali Pierangelo veniva citato a comparire il giorno 12 dicembre 2002 davanti al giudice di pace di Bobbio quale imputato nel procedimento penale in epigrafe; che alla predetta udienza il difensore avv. Francesco Poggi del foro di Milano eccepiva incidente di costituzionalita' relativo all'art. 187, comma 1 e 4 del codice della strada. Esponendo quanto segue: all'imputato viene contestato il reato di cui all'art 187 commi 1 e 4, d.lgs. n. 285/1992 che sancisce il divieto di guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si tratta all'evidenza di un reato di pericolo concreto: il disvalore si focalizza sulla condotta di porsi alla guida in condizioni di alterazione fisica e psichica derivante dall'uso di stupefacenti o sostanze psicotrope. Evidente la ratio dell'incriminazione: evitare il pericolo connaturato con la circolazione di un autoveicolo condotto da soggetto in stato psico-fisico non ottimale e' dunque maggiormente soggetto alla negligenza. Va anche subito detto che la norma non inibisce di guidare «dopo aver usato stupefacenti l'uso personale di stupefacenti e' senza dubbio sanzionato amministrativamente (art. 75, d.P.R 309/1990) ma la norma qui contestata si ripromette ben altro: di evitare il pericolo di una guida «alterata» fisicamente o psichicamente se l'alterazione deriva dall'uso di stupefacenti. Il che e' in fondo ovvio: per sanzionare penalmente una condotta deve esserci un seppur minimo pericolo concreto. Ecco che, dunque, non e' inibita la guida a chi ha fatto uso, magari settimane o mesi prima, di stupefacenti ma a chi, per essere attualmente in stato di alterazione fisico-psichica dovuta a tale origine, e' di pericolo per se' e per gli altri utenti della strada. A dispetto di cio' che accade per la guida in stato ebbrezza alcolica, il legislatore non ha previsto alcun limite oltre il quale il soggetto si considera in stato di alterazione fisica o psichica. Se per il combinato disposto dell'art. 186 c.d.s. e 379 reg. c.d.s. e' in stato di ebbrezza alcolica il soggetto che risulta, dopo misurazione con strumenti omologati e da parte di personale qualificato, avere un tasso alcolemico superiore a 0,5 mg/l, nessun limite e' previsto per determinare lo stato di alterazione fisica o psichica correlato con l'uso di stupefacenti o sostanze psicotrope. Nel caso della guida in stato di ebbrezza, il cittadino e' posto in grado di conoscere il precetto determinato la cui violazione fa scattare l'applicazione della sanzione penale: un bicchiere di vino consente di porsi alla guida in quanto, secondo rilevazioni scientifiche, il tasso alcolemico indotto non e' tale da generare un alterazione dello stato psico-fisico in guisa da ridurre l'attenzione alla guida e dunque acuire i pericoli per se' e gli altri, due bicchieri sono al limite e dunque chi si pone alla guida «rischia» di incappare nel precetto, tre bicchieri di vino sono certamente superiori al limite fissato. Ma per il caso previsto daIl'art. 187 c.d.s. Naturalmente l'uso personale di sostanze stupefacenti costituisce illecito amministrativo, ma poiche' il medesimo articolo revede una sanzione penale ci si deve porre il quesito della sufficiente determinatezza della fattispecie penale, come richiedono i canoni costituzionali di cui agli artt. 25 comma secondo e 27, comma secondo. Se dunque il cittadino e' posto perfettamente in grado di conoscere l'esatta portata del precetto di cui agli artt. 186 c.d.s. e 379 reg., cosicche' trova giustificazione l'applicazione di sanzione penale per chi supera il tasso alcolemico prefissato che, secondo le rilevazioni scientifiche, e' tale da determinare il pericolo, se cioe' chi beve tre bicchieri di vino e si pone alla guida «rischia» di incappare nel divieto penalmente sanzionato, non altrettanto chiara e' la situazione agli occhi del cittadino che si pone alla guida avendo magari annusato un tiro di sigaretta dentro alla quale e' contenuta droga leggera giorni e giorni prima di condurre un autoveicolo. Chi decide che il soggetto in tal caso si trova in stato di alterazione psico-fisica? Quando ci si trova in stato di alterazione psico-fisica tale da determinare il pericolo di incidenti stradali? Attenzione si badi che non puo' sovvenire l'ormai noto orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica secondo cui anche in assenza di rilievi con l'etilometro possono ben fondare la responsabilita' penale ex art. 186 c.d.s. gli indici di alitosi, di lentezza nei movimenti, ecc.., riscontrati dalla p.g. Il punto e' questo: gli indici di alitosi, lentezza nella parola, nei movimenti valgono a sopperire all'assenza di rilievo con l'etiometro in quanto, per canoni scientifici comunemente conosciuti, l'alitosi, la lentezza nei movimenti, nella parola sono manifestazioni di uno stato che supera il limite prefissato per legge. Chi si trova in quelle condizioni sicuramente ha un tasso alcolemico superiore a 0,5 mg/l pari a due bicchieri di vino. In sostanza quegli indici sono indici del superamento di un limite previsto e determinato: ma se quel limite non c'e' non ha alcun senso chiedersi se determinati sintomi sono indici del superamento di un limite che non esiste. E quindi si ritorna al punto di prima: senza un limite, qualsiasi valutazione e' del tutto arbitraria e non e' ammissibile, prima di tutto costituzionalmente, demandare l'applicazione di una fattispecie penalmente sanzionata all'arbitrio. E cio' rileva sotto il profilo dei citati canoni costituzionali. Il principio della riserva di legge in materia penale nonche' della tassativita' della norma penale e della personalita' della pena impone che la sanzione penale venga applicata solo per fatti chiaramente inibiti dal legislatore tanto che possa annettersi disvalore alla condotta del soggetto tale da giustificare l'applicazione della sanzione penale quale meccanismo repressivo. Sotto altro profilo si potrebbe dire che nessuno puo' essere punito se non gli e' dato comprendere quale precetto abbia violato. Pensiamo al caso di una norma che faccia divieto di guidare in stato di alterazione fisica o psichica derivante dalla febbre. Sara' necessario prevedere, sulla base delle rilevazioni scientifiche, quale grado di stato febbrile (37,5? - 38 ? o piu'?) e' tale da determinare nel fisico umano un calo di performance cosi' da acuire i rischi nella guida. Senza il limite ci troveremmo di fronte ad una norma del tutto indeterminata, giacche' e' persino di intuitiva evidenza che uno stato febbrile minimo, magari di 37,10, pur essendo febbre, non necessariamente determina alterazione nelle condizioni fisio-psichiche. Senza un limite rischieremmo di applicare il massimo grado della sanzione, ovvero la pena, ad un soggetto che non ha posto in pericolo alcun bene giuridicamente rilevante e non e' stato posto in grado di conoscere il disvalore della propria condotta (per quale ragione non si puo' guidare con un forte raffreddore che determina uno stato febbrile di 37,1?). Che la fattispecie in questione necessiti di integrazione sotto il profilo della determinatezza e' presto dimostrato. Nel d.lgs. n. 9/2002 recante innovazioni al codice della strada viene ridisegnato il comma 20 dell'art. 187 c.d.s.: «Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalita' stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantita', indicate in conformita' alle previsioni dello stesso regolamento». Ecco che quindi e' lo stesso legislatore a prevedere la necessita' di fissare le procedure e i limiti in ragione delle procedure, demandando - come oggi avviene per la guida in stato di ebbrezza - al regolamento. Senonche' il regolamento non e' stato - a quanto risulta - emanato per la semplice ragione che l'art. 19 del citato d.lgs. stabilisce l'entrata in vigore del nuovo comma 20 dell'art. 187 c.d.s. al 1° gennaio 2003. In conclusione, quindi, l'attuale formulazione delIart. 187 c.d.s. pecca sotto due profili costituzionalmente rilevanti: sotto il profilo del principio della riserva di legge in materia penale con l'ovvio corollario della tassativita' della norma penale (la sanzione penale puo' essere applicata solo quando e' chiaro e determinato il precetto legislativo) e sotto il profilo della responsabilita' personale in campo penale con l'ovvia conseguenza della necessita' di assoggettare a pena il soggetto nel quale si rinvenga almeno una colpa e la colpa magari non sia del legislatore che non ha chiaramente definito il precetto. Va poi aggiunta un ultima considerazione. Sottoporre al sindacato di costituzionalita', nei sensi sopra esposti, la fattispecie penale dell'art. 187 c.d.s. non significa svuotarla di ogni contenuto concreto. Se sotto il profilo penale la materia richiede chiarezza e determinatezza, nel precetto, pena il non senso di una sanzione penale, nulla vieta sotto il profilo amministrativo di applicare provvedimenti amministrativi quali la sospensione o il ritiro della patente. Sotto il profilo amministrativo infatti nulla vieta che per motivi inerenti l'incolumita' pubblica l'autorita' di p.s. possa inibire la guida a chi fa uso di stupefacenti in quanto pur non recando un pericolo attuale certamente e' opportuno diminuire i rischi in via preventiva. Un conto - cioe' - e' la repressione penale altra cosa e' una misura di ordine pubblico o attinente la preservazione dell'incolumita' pubblica.
P. Q. M. Ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con riferimento all'art. 187, comma 1 e 4 del codice della strada in relazione agli artt. 25, comma 2 e 27, comma 2; Dispone ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Dispone altresi' che la cancelleria provveda alla notifica dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' alla comunocazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bobbio, addi' 13 marzo 2003 Il giudice di pace: Grassini 03C0912