N. 621 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2003

Ordinanza  emessa  il  26  marzo  2003  dal  tribunale di Messina nel
procedimento  civile  tra  Cozzo  Antonino  ed altro e comune di Ali'
Terme

Giustizia  amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice amministrativo
  delle  controversie  in  materia  di  edilizia  e  urbanistica, ivi
  comprese  quelle  relative  al  risarcimento  del danno ingiusto in
  conseguenza di atti espropriativi ed ablativi - Eccesso di delega.
- Decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2, e
  35, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma
(GU n.35 del 3-9-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la presente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 3726/1999 R.G.A.C. promossa da Cozzo Antonino e Cozzo Carmelo,
elettivamente  domiciliati in Messina, via Centonze n. 158, presso lo
studio  dell'avv. Giambattista Di Blasi, che lo rappresenta e difende
come da mandato in atti, attori;
    Contro: comune di Ali' Terme, in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente  domiciliato  in Messina, via dei Mille, n. 243, presso
lo  studio dell'avv. Tommasa Pergolizzi, che lo rappresenta e difende
come da mandato in atti, convenuti;
    Avente  ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima
ed accessione invertita;
    A  scioglimento  della  riserva  assunta all'udienza del 25 marzo
2002, osserva;
                         I n  d i r i t t o

    Gli  attori  convengono  in  giudizio  avanti questo tribunale il
comune  di Ali' Terme, esponendo che, in forza di ordinanza sindacale
n. 135  del  17 novembre 1989, l'ente aveva proceduto all'occupazione
in  via  d'urgenza di un loro fondo in Ali' Terme (in catasto al fgl.
1,  part.lle  683,  586,  689  e  585)  per l'esecuzione di lavori di
sistemazione  e  completamento  della  strada panoramica di interesse
turistico  che  collega  la  litoranea  s.s. 114 col Capo Ali' (Torre
Saracena),  1°  stralcio.  Deducono  che  l'opera  pubblica  e  stata
eseguita  ma che, tuttavia, nonostante il decorso del termine fissato
per l'occupazione, la procedura espropriativa non e' stata ultimata e
pertanto l'occupazione e' divenuta illegittima.
    Il  comune  convenuto, costituendosi, ha preliminarmente eccepito
il  difetto  di giurisdizione dell'adito giudice ordinario: eccezione
nella   quale   ha  insistito  all'odierna  udienza  fissata  per  il
giuramento del nominato consulente tecnico d'ufficio.
                         I n  d i r i t t o

    A  norma  dell'art. 34,  commi  primo  e secondo, d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80 (recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e   di   rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche,  di
giurisdizione   nelle  controversie  di  lavoro  e  di  giurisdizione
amministrativa,  emanate  in  attuazione dell'art. 11, comma 4, della
legge  15  marzo  1997,  n. 59») «1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva  del  giudice  amministrativo  le  controversie  aventi per
oggetto   gli   atti,   i   provvedimenti  e  i  comportamenti  delle
amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. 2. Agli
effetti  del  presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti
gli aspetti dell'uso del territorio».
    Secondo   orientamento   ormai   del  tutto  prevalente,  a  tale
previsione  (letta in combinato disposto con il successivo art. 35, a
mente  del  quale  «il  giudice  amministrativo,  nelle  controversie
devolute  alla  sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli artt. 33 e
34,  dispone,  anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
il  risarcimento  del  danno  ingiusto») andrebbe ricondotta anche la
presente  controversia,  proposta successivamente alla sua entrata in
vigore  (30 giugno 1998) ed avente ad oggetto domanda di risarcimento
del danno da occupazione illegittima c.d. (occupazione acquisitiva).
    Sennonche'   della   legittimita'   costituzionale  della  citata
previsione  si  e'  dubitato  -  fondatamente,  a  giudizio di questo
decidente  - sotto il profilo dell'eccesso di delega, dal momento che
la   predetta   devoluzione,   implicando   una  nuova  giurisdizione
esclusiva,  sembra  in  effetti  sconfinare  dai  limiti della delega
conferita dall'art. 11, com-ma 4, lett. g) della legge 15 marzo 1997,
n. 59,  con  riferimento  circoscritto  «alle  controversie aventi ad
oggetto  diritti  patrimoniali  conseguenziali,  ivi  comprese quelle
relative  al risarcimento dei danni, in materia edilizia, urbanistica
e di servizi pubblici».
    Per  tal  ragione piu' volte e' gia' stata sollevata questione di
legittimita'  costituzionale degli artt. 34, primo e secondo comma, e
35,  primo  comma, originario testo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sia
da  giudici di merito che dalla Suprema Corte di cassazione (v. Cass.
sez.  un. 25 maggio 2000, n. 43; 21 giugno 2001, n. 8506; 11 dicembre
2001,  n. 15641;  trib.  Verona,  15  dicembre 2001; trib. Bologna, 6
dicembre  2001;  trib. Parma, 1° marzo 2002; trib. Melfi, 27 febbraio
2002; App. Genova, 22 aprile 2002; trib. Forli', 4 giugno 2002; trib.
Lanusei, 1° agosto 2002).
    Il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  e' stato confermato
anche  nella  sopravvenuta  vigenza della legge 21 luglio 2000 n. 205
(recante  «Disposizioni  in  materia di giustizia amministrativa») il
cui  art. 7  - com'e' noto - ha sostituito l'art. 34 del d.lgs. n. 80
del  1998,  sostanzialmente  riproducendone  il contenuto (con la non
significativa  aggiunta  della  previsione,  nel primo comma, accanto
alle  amministrazioni pubbliche, dei soggetti ad esse equiparati), ed
ha  pure sostituito il successivo art. 35, ripetendone fra l'altro il
primo   comma,   secondo   cui   il   giudice  amministrativo,  nelle
controversie  devolute  alla  sua  giurisdizione  esclusiva, dispone,
anche   attraverso   la   reintegrazione   in   forma  specifica,  il
risarcimento del danno ingiusto.
    Si  e'  negato  infatti  che  il predetto art. 7, inserito in una
legge  operante  a  partire dal 10 agosto 2000 (a norma dell'art. 73,
terzo  comma,  della  Costituzione), abbia efficacia retroattiva e si
e', dunque, escluso che possa trovare applicazione nelle cause a tale
data  gia'  in  corso  davanti  al  giudice ordinario, in deroga alla
regola  dell'art. 5  cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione si
determina  in  base  alla  legge  del  tempo della proposizione della
domanda  e non puo' venire meno per effetto di sopraggiunti mutamenti
del  quadro  normativo  (influenti  solo quando valgano a radicare la
giurisdizione  del  giudice  in precedenza adito in difformita' della
disciplina  all'epoca  vigente)  (vdns.  in tal senso, oltre a quelle
delle menzionate ordinanze di rimessione rese quando era in vigore la
legge  n. 205  del 2000, le decisioni: 21 marzo 2001 n. 127, 6 aprile
2001  n. 149,  11  giugno  2001  n. 7867,  16 luglio 2001 n. 9645, 17
luglio  2001  n. 9651,  8  agosto  2001  n. 10957,  28  novembre 2001
n. 15139,  12  dicembre  2001  n. 15717,  14  gennaio  2002 n. 362, 7
febbraio  2002  n. 1760,  14  marzo  2002  n. 3791  e  24 aprile 2002
n. 6043).
    E' noto che, su quest'ultimo punto, un diverso avviso ha espresso
la  Corte costituzionale dichiarando la manifesta inammissibilita' di
alcune  delle  numerose  ordinanze  di  rimessione  gia' poste al suo
esame,  in  quanto non adeguatamente motivate in relazione ad una non
considerata  opzione  interpretativa  del  combinato  disposto  degli
artt. 7,  legge  n. 205/2000,  34  e  45,  d.lgs. n. 80/1998. Secondo
l'interpretazione   prospettata  dalla  Corte  delle  leggi,  invero,
l'art. 7  della  sopravvenuta  legge n. 205 del 2000 - modificando il
testo  degli  artt. 33,  34  e 35 all'interno del decreto legislativo
n. 80  del  1998  -  avrebbe  non  solo sostituito talune norme di un
decreto  legislativo  delegato con altrettante norme di legge formale
(cosi'  affrancandole dal vizio di eccesso di delega, per il quale la
Corte  ha  gia'  dichiarato  l'incostituzionalita'  dell'art. 33  del
decreto legislativo: sentenza n. 292 del 2000), ma anche disciplinato
direttamente  la  giurisdizione per i giudizi innanzi indicati (cosi'
derogando  al  principio posto dall'art. 5 cod. proc. civ.). A questo
ultimo  risultato  potrebbe in particolare condurre - secondo la tesi
proposta  -  il coordinamento del nuovo testo dei citati articoli del
decreto  n. 80  del 1998, introdotto dalla legge n. 205 del 2000, con
un'altra   disposizione  del  decreto  rimasta  immutata,  cioe'  con
l'art. 45, comma 18, il quale - pur dopo la sostituzione dell'art. 33
e dell'art. 34 operata dalla legge del 2000 - continua a disporre che
«le  controversie  di cui agli art. 33 e 34 del presente decreto sono
devolute  al  giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998 (v.
Corte  cost.,  ord.  16 aprile 2002, n. 123 in Corr. giur. 2002, 883;
Corte cost., ord. 12 luglio 2002, n. 340, in Giust. civ. 2003).
    La  detta  opzione tuttavia non sembra fondatamente percorribile,
sicche'  il  dubbio  di  legittimita'  permane  ed  e' stato di fatto
puntualmente  riproposto dalla Suprema corte a sezioni unite gia' con
due  ordinanze  di  rimessione  cui  questo  decidente ritiene, nella
evidente rilevanza nel caso in esame, dover prestare adesione.
    Si   e'  infatti  rilevato,  anzitutto,  che  nessuna  deroga  al
principio  di perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc.
civ.  puo' nella specie ritenersi autorizzata dal dato normativo. Una
tale  deroga necessiterebbe invero di una non equivoca previsione, la
quale  non  si  rinviene, direttamente od indirettamente, nella legge
n. 205  del 2000, e nemmeno e' desumibile dal coordinamento delle sue
disposizioni  con  i  lavori  parlamentari, da cui si evince soltanto
l'intento,  in linea con i criteri posti dall'art. 5 cod. proc. civ.,
di  conservare  alla cognizione del giudice amministrativo i processi
che  dinanzi  allo  stesso siano stati in precedenza attivati in base
all'art. 34  del d.lgs. n. 80 del 1998. Si e' inoltre rilevato che la
«"sostituzione" di una norma, in coerenza con il valore letterale del
termine,  di  regola  esprime  una  vicenda innovativa con effetti ex
nunc, non comportando l'eliminazione o modificazione ab origine della
disposizione   sostituita,   ed  anzi  sottendendone  la  persistente
operativita'  fino  a  quando  non ne prenda il posto la disposizione
sostitutiva,  e  che  un  uso  improprio  di  detto  termine da parte
dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, nel senso della rimozione ex
tunc  dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, non e' ricavabile dalla
mera  appartenenza  della  norma sostituita ad un testo normativo del
quale non sia modificata la data di entrata in vigore, trattandosi di
elemento  logicamente  conciliabile anche con l'intento di conservare
la   medesima   disposizione   sostituita   fino   al  momento  della
sostituzione»  (Cass.  sez.  un.,  ord.  21 ottobre 2002, n. 14870 in
Danno  e  resp.  2003,  fasc.  1,  p. 107 s.; Cass. sez. un., ord. 27
settembre-4 novembre  2002 in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 19 febbraio
2003, 1ª serie speciale).
    In  conclusione,  la ritenuta applicabilita' nella presente causa
dell'art. 34  originario  testo  del  d.lgs.  n. 80  del  1998  rende
rilevante  la questione di legittimita' costituzionale di tale norma,
nella  parte  in  cui, in materia urbanistica ed edilizia, sottrae al
giudice  ordinario  e  devolve  al  giudice  amministrativo  anche le
controversie  risarcitorie  diverse  da  quelle  inerenti  a  diritti
patrimoniali  conseguenziali  rispetto  ad  atti  o  rapporti gia' di
pertinenza  di  detto  giudice amministrativo, ed anche, di riflesso,
dell'art. 35 originario testo, primo comma, dello stesso d.lgs. n. 80
del  1998,  nella  parte  in  cui fissa i poteri dello stesso giudice
amministrativo pure con riferimento a dette controversie.
    La  questione  non e' manifestamente infondata, in relazione agli
artt.  76  e  77,  primo  comma,  della  Costituzione,  e  va  quindi
riproposta,  per  motivi analoghi a quelli che hanno portato la Corte
costituzionale  a dichiarare l'illegittimita' dell'art. 33 del d.lgs.
n. 80  del  1998,  in  quanto la predetta devoluzione, implicando una
nuova  giurisdizione  esclusiva, parrebbe sconfinare dai limiti della
delega  che  e' stata conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g),
della  legge  15  marzo  1997, n. 59, con riferimento circoscritto ai
menzionati diritti patrimoniali consequenziali.
    Il  presente  giudizio  va  conseguentemente  sospeso  fino  alla
decisione sull'incidente di costituzionalita'.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale degli artt. 34, primo e secondo comma, e
35,  primo  comma, originario testo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, per
eccesso  rispetto  alla  delega conferita dall'art. 11, quarto comma,
lett.  g),  della  legge  15 marzo 1997 n. 59, nella parte in cui, in
materia  edilizia  ed  urbanistica, non si limitano ad estendere alle
controversie   inerenti  a  diritti  patrimoniali  conseguenziali  la
giurisdizione  di legittimita' od esclusiva gia' spettante al giudice
amministrativo,  ma  istituiscono  una  nuova figura di giurisdizione
esclusiva   e   piena,   con   riferimento  all'intero  ambito  delle
controversie  aventi  ad  oggetto atti, provvedimenti e comportamenti
delle amministrazioni pubbliche;
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e sospende
il giudizio;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri ed alle parti, ed inoltre comunicata al
Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
        Messina, addi' 25 marzo 2003
                        Il giudice: Iannello
03C0928