N. 623 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 2003
Ordinanza emessa il 18 febbraio 2003 dal giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Ciocca Raffaello e Comune di Roma Circolazione stradale - Guida di motocicli - Guida di motociclo di cilindrata superiore a 125 c.c. da parte di soggetto munito di patente B, anziche' della prevista patente A - Sanzioni - Mancata differenziazione rispetto alla piu' grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna - Ingiustificata equiparazione sanzionatoria tra infrazioni di diversa pericolosita' - Disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi di guida di autoveicolo con patente diversa da quella richiesta. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 116, comma 13. - Costituzione, art. 3.(GU n.35 del 3-9-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17 febbraio 2003, riguardante la rimessione del giudizio alla Corte costituzionale per illegittimita' costituzionale dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, O s s e r v a In data 3 settembre 2002 Raffaello Ciocca presentava ricorso avverso il verbale di accertamento di violazione n. 773610/C del 2 settembre 2002, con quale la Polizia municipale di Roma accertava la violazione dell'art. 116 comma 13, C.d.S., perche' il conducente Michele Ciocca circolava, sprovvisto del titolo abilitativo, alla guida del motoveicolo Honda 150 tg AM49855 di proprieta' del ricorrente, e contestualmente procedeva al fermo amministrativo del mezzo per la durata di mesi tre con verbale n. 41756/02. Successivamente il ricorrente si costituiva a mezzo di procuratore. Instaurato il contraddittorio i Comune di Roma non si costituiva ed il ricorrente insisteva nel ricorso e nell'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 116, comma 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il giudice di pace si riservava di esaminare la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente. Invero, quanto alla rilevanza della questione de qua, e' indubbio che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale de qua per i seguenti motivi: nel caso che ci occupa, al conducente Michele Ciocca ed al proprietario Raffaello Ciocca, in data 2 settembre 2002, in Roma, veniva contestata con verbale n. 773610/C la violazione dell'art. 116, comma 13 C.d.S., perche' il predetto conducente, titolare di patente di categoria B conseguita dopo il 1988, circolava alla guida del motoveicolo Honda 150 tg AM49855, per il quale e' richiesta patente di categoria A, con conseguente fermo amministrativo del mezzo. Pertanto, nel caso di specie, il ricorrente Raffaello Ciocca, coobbligato solidale in quanto proprietario del motoveicolo de quo, oltre a subire il fermo amministrativo del mezzo che e' previsto dall'art. 116, comma 18 quale sanzione accessoria alla violazione dell'art. 116, comma 13, sarebbe obbligato a pagare una sanzione di maggiore entita' rispetto a quella prevista dall'art. 125 comma 3 C.d.S., che disciplina il caso del tutto analogo di colui che, munito di patente B, conduca autoveicoli per i quali e' prevista una patente diversa. Si ricorda che la fattispecie de qua in origine ricadeva nella previsione di cui all'art. 125, comma 3 C.d.S. e che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 360 del 1993 (art. 63,comma 1, lett. b), che ha sostituito alla parola veicolo la parola autoveicolo, era rimasta priva di sanzione ed era invalso pertanto l'uso dell'intrerpretazione estensiva dell'art. 116 comma 13, che prevedeva una sanzione penale. Tale incongruita' veniva rilevata dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 3 del 1997 dichiarava l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116, comma 13 nella parte in cui puniva con sanzione penale colui che munito di patente di categoria B, C o D guidasse un veicolo per il quale era richiesta la patente di categoria A. Intervenuta la depenalizzazione dell'art. 116, il medesimo articolo, nella nuova formulazione e' stato nuovamente applicato al caso di specie reiterando la detta incongruita' che si riverbera non piu' sulla specie della sanzione, penale o amministrativa, ma sull'entita' della stessa. Cio' premesso la norma applicabile al caso di specie e' l'art. 116, comma 13 C.d.S., ma cio' comporterebbe un'evidente disparita' di trattamento in quanto due condotte analoghe verrebbero sanzionate in maniera diversa. In ordine alla non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalita', risulta chiaro allora che il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 13 C.d.S. (che - in seguito alla sua arbitraria applicazione del caso de quo, punisce con sanzione amministrativa ben piu' pesante una condotta, come detto, del tutto analoga se non piu' grave di quella prevista dall'art. 125, comma 13 C.d.S.) determina una palese violazione dell'art. 3 Cost. sotto due aspetti: 1) sotto il profilo della evidente disparita' di trattamento tra l'ipotesi di un soggetto che con patente B ma privo di patente A guidi un motoveicolo superiore a 125 cc, che viene punita con la sanzione amministrativa da 4 a 16 milioni di lire, e quella del soggetto munito di patente B, C o D che guidi un autoveicolo che richieda una patente di categoria diversa (si pensi al soggetto con patente B che si ponga alla guida di un autoarticolato) per la quale l'art. 125, comma 13 C.d.S. prevede la minore sanzione amministrativa dal L. 254.030 a L. 1.016.140; 2) sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, che inficia insanabilmente l'ambito di discrezionalita', di cui pure e' munito il legislatore nella determinazione del regime sanzionatorio degli illeciti amministrativi. Infatti il legislatore ha previsto il regime sanzionatorio stabilito nell'art. 116, comma 13 C.d.S. con riferimento all'ipotesi di guida di veicoli da parte di soggetti del tutto privi di patente e appare pertanto manifestamente irragionevole l'interpretazione che ne estende l'applicazione al caso in oggetto.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dedotta in relazione all'art. 116, comma 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in riferimento all'art. 3 della Costituzione e specificatamente: artt. 116, comma 13, primo capoverso nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire sedici milioni a carico del titolare di patente B conseguita prima del 1988, privo di patente A, che guidi un motoveicolo superiore a 125 c.c. Ordina: la sospensione del giudizio in corso per pregiudizialita' costituzionale con immediata trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente ordinanza alla Corte costituzionale in Roma; la notificazione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti di causa; la comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 18 febbraio 2003 Il giudice di pace: Nicotra 03C0930