N. 624 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 settembre 2002
Ordinanza emessa il 12 settembre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 luglio 2003) dal tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Solaris One S.r.l. e Etro S.p.a. ed altra Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Ricorso introduttivo - Contenuto - Invito al convenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione, o al piu' tardi alla stessa udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - Mancata previsione a pena di nullita' - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza. - Cod. proc. civ., art. 619. - Costituzione, art. 3. Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Ricorso introduttivo - Contenuto - Invito al convenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione, o al piu' tardi alla stessa udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza. - Cod. proc. civ., art. 163, n. 7. - Costituzione, art. 3. Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Ricorso introduttivo - Nullita' qualora manchi l'avvertimento al convenuto che la costituzione avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione, o comunque successivamente a tale udienza, implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - Omessa previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza. - Cod. proc. civ., art. 164, primo comma. - Costituzione, art. 3. Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Domande riconvenzionali del convenuto - Necessaria proposizione, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi venti giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione, o al piu' tardi alla stessa udienza - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza. - Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma secondo. - Costituzione, art. 3.(GU n.35 del 3-9-2003 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile riassunta con comparsa ex art. 125 c.p.c. notificata a mezzo posta in data 8/9 ottobre 1998 ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, da Solaris One S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gennari del Foro di Venezia giusta procura in calce al ricorso per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. depositato il 4 marzo 1998, attrice opponente in riassunzione; Contro: 1) Etro S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Margherita Barie' del Foro di Milano e Franco Zambelli del Foro di Venezia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dd. 30 novembre 1998 nel giudizio riassunto, convenuta opposta in riassunzione; 2) Calle Legrenzi S.r.l., convenuta opposta contumace in riassunzione. Oggetto: opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. - riassunzione ai sensi dell'art. 619, ultimo comma, c.p.c. I n f a t t o Con ricorso per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., depositato in data 4 marzo 1998 e diretto al pretore di Venezia (sezione distaccata di Mestre) in funzione di giudice dell'esecuzione, la Solaris One S.r.l., corrente in Venezia-Mestre, premesso che con contratto dd. 18 novembre 1996 aveva acquistato dalla S.r.l. Calle Legrenzi l'azienda commerciale sita in Venezia-Mestre, Calle Legrenzi n. 18/20, avente ad oggetto la vendita al minuto di articoli per l'abbigliamento; che le parti, nello stipulare tale contratto, avevano convenuto che gli effetti della cessione d'azienda decorressero dal 15 febbraio 1997, pattuendo altresi' che dalla cessione fossero esclusi i debiti ed i crediti aziendali; che per effetto di detto contratto la societa' acquirente aveva ottenuto dal Comune di Venezia il rilascio a proprio nome dell'autorizzazione alla vendita prevista dalla legge n. 426/1971; che nel settembre 1997 l'ufficiale giudiziario, in forza del titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo emesso in favore della Etro S.p.a. e contro la societa' Calle Legrenzi S.r.l., aveva proceduto, presso il negozio di Calle Legrenzi n. 18/20, al pignoramento di numerosi capi d'abbigliamento ivi rinvenuti; che peraltro detti articoli d'abbigliamento appartenevano in proprieta' esclusiva all'opponente; che la cedente S.r.l. Calle Legrenzi - impegnatasi a definire prontamente la propria pendenza con la Etro S.p.a. e ad ottenere da quest'ultima l'immediato abbandono del procedimento esecutivo - non aveva in alcun modo ottemperato a tale impegno, instava affinche', previa sospensione dell'esecuzione e rimessione della causa al Tribunale di Venezia competente per valore, fosse accertato e dichiarato il diritto di proprieta' dell'opponente sui beni pignorati, con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto della Etro S.p.a. ad espropriare i beni medesimi. Con decreto emesso inaudita altera parte in data 4 marzo 1998 il pretore, in veste di giudice dell'esecuzione, sospendeva l'esecuzione medesima, fissando per la comparizione delle parti dinanzi a se' l'udienza del 31 marzo 1998. Con memoria depositata il 28 marzo 1998 si costituiva la sola convenuta opposta Etro S.p.a., instando preliminarmente per la revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione e limitandosi a chiedere, nel merito, il rigetto della proposta opposizione di terzo. La Etro S.p.a. sosteneva di essere stata costretta a coltivare l'esecuzione forzata, non avendo la debitrice S.r.l. Calle Legrenzi rispettato le scadenze previste nel piano di rientro pur concordato con la creditrice in data 24 novembre 1997. La convenuta opposta escludeva che i beni pignorati appartenessero in proprieta' all'opponente Solaris One S.r.l, trattandosi di merce rinvenuta in magazzino; affermava al riguardo che, in base all'art. 2 del contratto di cessione d'azienda, la merce in magazzino doveva ritenersi esclusa dalla cessione medesima. La Etro S.p.a. escludeva altresi' che il patto - stipulato tra cedente e cessionaria d'azienda - limitativo della responsabilita' ex art. 2560, secondo comma, c.c. fosse opponibile ai terzi. All'esito di un'ulteriore udienza, tenutasi dinanzi al pretore in veste di giudice dell'esecuzione in data 14 aprile 1998, le parti scambiavano memorie autorizzate. Nella sua memoria di replica, depositata in data 1° giugno 1998, la convenuta opposta Etro S.p.a. ribadiva le difese gia' svolte nella memoria di costituzione depositata il 28 marzo 1998, sempre senza svolgere alcuna domanda riconvenzionale ma limitandosi a richiedere - nel merito - il rigetto della proposta opposizione di terzo. All'esito di un'ulteriore udienza, tenutasi il 7 luglio 1998, il pretore confermava con ordinanza dd. 17 luglio 1998 la gia' disposta sospensione dell'esecuzione, ordinando - ex art. 619, ultimo comma, c.p.c. - che la causa fosse riassunta dinanzi al Tribunale di Venezia, competente per valore. La Solaris One S.r.l. provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale con comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. notificata nei sensi di cui in epigrafe, ove venivano ribadite le difese gia' svolte dinanzi al pretore in veste di giudice dell'esecuzione. Non si costituiva neppure in tale sede, benche' ritualmente notificata, l'esecutata Calle Legrenzi S.r.l., della quale era pertanto dichiarata dal G.I. la contumacia. Si costituiva invece la creditrice opposta Etro S.p.a., ribadendo le difese gia' svolte nella precedente fase tanto con riferimento all'asserita mancanza di prova della proprieta' dei beni pignorati in capo alla Solaris One S.r.l., quanto con riferimento all'operativita', in ispecie, dell'art. 2560, secondo comma, c.p.c., norma che - a suo avviso - costituiva in ogni caso di per se' un idoneo «titolo» in base al quale procedere all'esecuzione nei confronti della stessa Solaris One S.r.l. La Etro S.p.a. chiedeva altresi' in via riconvenzionale, per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, che la Solaris One S.r.l. - in veste di obbligata in solido con la Calle Legrenzi S.r.l. - fosse condannata al pagamento in proprio favore della somma di L. 117.642.453 (ossia L. 142.976.613, somma portata dall'atto di precetto, meno L. 25.334.160, importo nel frattempo pagato da Calle Legrenzi S.r.l. con assegno circolare in data 17 ottobre 1998), maggiorata degli interessi legali dal 21 luglio 1997 al saldo. A tale ultimo proposito la Etro S.p.a. chiedeva, preliminarmente, che il G.I. pronunciasse ordinanza ex art. 186-bis e/o 186-ter c.p.c. per la somma di L. 117.642.453. Con memoria depositata il 30 marzo 1999 l'opponente Solaris One S.r.l., richiamandosi al disposto dell'art. 185 disp. att. c.p.c., dichiarava di non accettare il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale dispiegata dalla Etro S.p.a. perche' tardiva, atteso che ancora in data 31 marzo 1998 si era tenuta dinanzi al pretore, giudice dell'esecuzione, l'udienza di prima comparizione nell'ambito del giudizio di cognizione ordinaria instaurato con il ricorso ex art. 619 c.p.c., e che nessuna domanda riconvenzionale era stata dispiegata in quella sede. Con ordinanza dd. 5 luglio 1999 il G.I. rigettava le istanze ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. formulate da Etro S.p.a. La causa, istruita documentalmente e tramite la chiesta prova orale per testi, era trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 17 novembre 2000. Il tribunale adito, in composizione monocratica, pronunciava ordinanza dd. 22 marzo 2001 di rimessione alla Corte costituzionale, sollevando d'ufficio questione di costituzionalita' in riferimento all'art. 3 Cost., nei termini seguenti: a) «dell'art. 619 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullita', l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.»; b) «dell'art. 163 n. 7 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.»; c) «dell'art. 164, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. sia nullo qualora manchi l'avvertimento all'opposto che la costituzione avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, o comunque avvenuta successivamente a detta udienza, implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.»; d) «del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'opposto a pena di decadenza debba proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza». Con propria ordinanza 6 marzo 2002, n. 46 la Corte costituzionale dichiarava manifestamente inammissibile la questione di costituzionalita' come sopra sollevata, evidenziando come la domanda riconvenzionale dell'opposta Etro S.p.a. (cui si correlavano l'avversaria eccezione di intempestivita' e la conseguente questione di legittimita' costituzionale) fosse stata proposta per la sola ipotesi di accoglimento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., mentre il giudice rimettente non si era pronunciato in ordine alla fondatezza o meno dell'anzidetta opposizione, senza quindi chiarire se sussistessero le condizioni alle quali l'esame della domanda riconvenzionale - ed in primo luogo il tema della sua tempestivita' - risultava esplicitamente subordinato, il che - proseguiva la Consulta - si traduceva in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, tale da determinarne la manifesta inammissibilita'. Con ordinanza dd. 11 marzo 2002 il G.I., dato atto che - allo stato - era venuta meno la causa di sospensione determinata dalla rimessione alla Corte costituzionale, invitava le parti a precisare nuovamente le loro conclusioni. All'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 3 maggio 2002, senza che fosse svolta ulteriore attivita' istruttoria, la causa era nuovamente trattenuta in decisione; nell'occasione i difensori di entrambe le parti costituite davano atto dell'avvenuto integrale pagamento, da parte della debitrice Calle Legrenzi S.r.l., di quanto da essa dovuto alla creditrice procedente Etro S.p.a. Ciascuna delle due parti costituite chiedeva una pronuncia di cessazione della materia del contendere con statuizione a se' favorevole in punto spese, fondata sul giudizio di soccombenza virtuale, giudizio da svolgersi tanto in relazione all'opposizione ex art. 619 c.p.c. quanto con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta da Etro S.p.a. D i r i t t o Ritiene questo Tribunale di dover nuovamente sollevare d'ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 619 c.p.c., 163 n. 7 c.p.c., 164, primo comma, c.p.c., nonche' del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, c.p.c., nei termini di seguito indicati. L'opponente ex art. 619 c.p.c. Solaris One S.r.l. ha immediatamente eccepito, dinanzi a questo Tribunale, la tardivita' della domanda riconvenzionale formulata nei suoi confronti dalla Etro S.p.a., avente ad oggetto la condanna della stessa opponente - quale asserito condebitore solidale rispetto all'esecutata Calle Legrenzi S.r.l. - al pagamento della somma di L. 117.642.453. Detta domanda riconvenzionale risulta essere stata formulata dalla Etro S.p.a. per la prima volta in comparsa di risposta nella presente fase di giudizio svolgentesi dinanzi al Tribunale competente per valore, in seguito alla riassunzione del processo ordinata dal pretore in veste di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 619, ultimo comma, c.p.c. Vero e' che la comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale in oggetto e' stata depositata nella Cancelleria di questo Tribunale il 18 dicembre 1998, e dunque ben piu' di venti giorni prima del 15 gennaio 1999, data indicata nell'avversa comparsa di riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c, quale udienza fissa in cui comparire. Nondimeno va ricordato che, in base all'art. 185 disp. att. c.p.c. (norma invocata dall'opponente Solaris One S.r.l.), «all'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata a norma degll artt. 615, 618 e 619 del codice si applica la disposizione dell'art. 183 del codice». Pare ragionevole ritenere che la norma ora citata - mai modificata nonostante l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, nonche' del successivo decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534) - debba oggi intendersi come riferita non piu' all'art. 183 c.p.c., bensi' al novellato art. 180 c.p.c., disciplinante l'udienza di prima comparizione. In ogni caso non puo' dubitarsi che, in base al citato art. 185 disp. att. c.p.c., la fase processuale svolgentesi dinanzi al giudice dell'esecuzione anteriormente alla riassunzione dinanzi al Tribunale competente per valore abbia gia' le caratteristiche del giudizio di cognizione ordinaria, non configurandosi essa in alcun modo come momento meramente prodromico rispetto alla compiuta instaurazione di detto giudizio di cognizione. Autorevole dottrina ha sostenuto, in quest'ottica, che «la notificazione del ricorso e del decreto [ex art. 619 c.p.c.] vale come citazione della parte opposta a comparire per l'udienza stabilita e come invito alla medesima parte di costituirsi nelle forme stabilite dagli articoli 166 e 314, e, possibilmente, anche nel relativo termine». In ispecie nessuna domanda riconvenzionale e' stata svolta da Etro S.p.a. nel costituirsi dinanzi al giudice dell'esecuzione con comparsa di risposta depositata il 28 marzo 1998. Nell'ottica ora illustrata risulterebbe dunque meritevole di accoglimento la tesi dell'opponente Solaris One S.r.l., secondo cui la predetta Etro S.p.a. sarebbe irrimediabilmente incorsa nella decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 163 n. 7, 166 e 167, secondo comma, c.p.c., con la conseguente necessita' di dichiarare tardiva la dispiegata domanda riconvenzionale. Peraltro la Etro S.p.a. si difende affermando che, nei procedimenti instaurati con ricorso (qual e' appunto il procedimento ex art. 619 c.p.c.), non puo trovare applicazione l'art. 167, secondo comma, c.p.c. dettato in tema di decadenze, stante l'assenza di uno specifico riferimento normativo. Sempre Etro S.p.a. sostiene che, accedendo all'impostazione di controparte sulla natura di cognizione ordinaria della fase di giudizio svolgentesi dinanzi al giudice dell'esecuzione (impostazione condivisa da questo Tribunale, come detto, atteso il chiaro disposto dell'art. 185 disp. att. c.p.c.), il ricorso per opposizione di terzo dovrebbe comunque contenere l'esplicito avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., mentre cosi' non e' nel caso di specie, ed invero la stessa Solaris One S.r.l. ha ritenuto di inserire detto avvertimento soltanto nel corpo della comparsa in riassunzione ex art. 125 c.p.c. Vero e' che, in relazione al procedimento di opposizione ex art. 619 c.p.c., introdotto con ricorso e non gia' con citazione a comparire ad udienza fissa, il legislatore non ha previsto la necessita' di inserire nel ricorso introduttivo ex art. 619 c.p.c. un avvertimento del genere di quello disciplinato dall'art. 163 n. 7 c.p.c., cui consegua la decadenza della parte opposta dalla facolta' di proporre eventuali domande riconvenzionali qualora essa non si costituisca almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con proprio decreto steso in calce al ricorso (ovvero non si costituisca - al piu' tardi - in quella stessa udienza, tenuto conto che di regola il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto e' assai breve, e che non e' necessario che intercorrano i termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c. tra il giorno della notificazione e quello della comparizione). Peraltro, secondo questo Tribunale, quand'anche si ritenesse applicabile analogicamente al ricorso ex art. 619 c.p.c. il combinato disposto degli artt. 163 n. 7 c.p.c., 166 c.p.c. e 167, secondo comma, c.p.c. (dettati con esclusivo riferimento ai giudizi instaurati con atto di citazione), non potrebbe comunque mai giungersi ad estendere un'ipotesi di nullita' prevista espressamente per l'atto di citazione (dall'art. 164, primo comma, c.p.c., in relazione all'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c.) ad un caso non disciplinato in tal senso dal legislatore, poiche' cio' costituirebbe violazione del principio di tassativita' delle nullita' dettato dall'art. 156, primo comma, c.p.c. Ad avviso di questo Tribunale cio' determina, nel caso - in ispecie ricorrente - del ricorso ex art. 619 c.p.c. non contenente l'avvertimento in oggetto, un'irragionevole disparita' di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione. Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c., infatti, e' a sua volta configurabile come un procedimento di cognizione a rito ordinario, disciplinato in tutto e per tutto dagli artt. 180 e seguenti c.p.c. ancorche' introdotto con ricorso (diversamente, ad esempio, dal processo del lavoro, retto da una sua speciale disciplina, ove le preclusioni non sono correlate ad alcun avvertimento, senza che un siffatto impianto normativo speciale sia stato - a suo tempo - censurato di incostituzionalita': cfr. Corte cost. 22 aprile 1980, n. 61; Corte cost. 29 ottobre 1987, n. 347). In tal senso si e' recentemente espressa anche la Corte di legittimita', nel dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal giudice a quo, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., circa la mancata previsione, in relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, della necessita' dell'avvertimento previsto - per il rito ordinario - dal novellato art. 163 n. 7 c.p.c. (cfr. Cass. 7 febbraio 2000, n. 1332). La S.C. ha fondato la sua valutazione di manifesta infondatezza sul fatto che, nel procedimento divorzile, la fase contenziosa del processo inizia unicamente con la prima udienza avanti all'istruttore e non gia' con la fase presidenziale, sicche' la mancata costituzione del convenuto nella fase presidenziale risulterebbe comunque inidonea a determinare decadenze di sorta (non essendo il convenuto obbligato a costituirsi in tale sede), rimanendo dunque giustificata la mancata previsione normativa dell'avvertimento. Condivisibile appare a questo Tribunale il rilievo espresso - sia pure incidentalmente - dalla citata Cass. 1332/2000, secondo cui il riconoscimento della non manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalita' - sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza - «si imporrebbe semmai con riferimento ai giudizi di rito ordinario introdotti con ricorso (come, ad esempio, pur a prescindere dal richiamato processo del lavoro, il giudizio di opposizione del debitore o del terzo all'esecuzione gia' iniziata) nei quali, ad una fase introduttiva strutturata secondo lo schema del ricorso, segue una fase di trattazione ed istruzione concepita avendo di vista lo schema dell'atto di citazione». Deve osservarsi - in particolare - che un'ingiustificata disparita' di trattamento tra il procedimento ex art. 619 c.p.c., instaurato con ricorso, ed il giudizio ordinario di cognizione, instaurato con atto di citazione, sussiste tanto a voler ritenere non operante nel procedimento di opposizione ex art. 619 c.p.c. il sistema di decadenze delineato dall'art. 167, secondo comma, c.p.c. (come sostiene in principalita' l'opposta Etro S.p.a.), quanto a volerlo ritenere operante (come sostiene l'opponente Solaris One S.r.l.). Nella prima ipotesi la parte opposta verrebbe ad essere ingiustificatamente avvantaggiata rispetto al convenuto evocato in giudizio con atto di citazione, in quanto manterrebbe la facolta' di dispiegare domande riconvenzionali anche dopo l'udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c., tenutasi dinanzi al giudice dell'esecuzione. Nella seconda ipotesi, per converso, il ricorrente opponente si troverebbe ad essere ingiustificatamente avvantaggiato rispetto all'attore di un ordinario giudizio introdotto con atto di citazione, atteso che la decadenza in oggetto maturerebbe inesorabilmente a carico della controparte anche in assenza di esplicito avvertimento, non comportando cio' - come sopra si e' accennato - una nullita' dell'atto introduttivo, atteso il principio di tassativita' delle nullita' dettato dall'art. 156, primo comma, c.p.c. E' innegabile, nel caso sottoposto al giudizio di questo Tribunale, la rilevanza delle questioni come sopra delineate, la cui risoluzione influisce direttamente sulla valutazione in ordine alla tempestivita' o meno della domanda riconvenzionale de qua (domanda dispiegata dalla Etro S.p.a. unicamente dopo la riassunzione disposta dal giudice dell'esecuzione ex art. 619, ultimo comma, c.p.c.). Non sussistono d'altra parte, tra il giudizio di cognizione ordinario introdotto con citazione ed il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. introdotto con ricorso, differenze ontologiche e strutturali apprezzabili, tali da poter giustificare la qui rilevata disparita' di trattamento (ossia differenze del genere di quelle rilevate da Corte cost. 29 maggio 1997 n. 154 nel dichiarare infondate analoghe questioni concernenti la mancata previsione dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c. nell'ambito del giudizio dinanzi al giudice di pace). Per queste ragioni il Tribunale ritiene non nianifestamente infondate (oltreche' direttamente rilevanti ai fini del decidere) le seguenti questioni di legittimita' costituzionale, sollevate d'ufficio in riferimento all'art. 3 Cost.: a) dell'art. 619 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullita', l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; b) dell'art. 163 n. 7 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; c) dell'art. 164, primo comma c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. sia nullo qualora manchi l'avvertimento all'opposto che la costituzione avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, o comunque avvenuta successivamente a detta udienza, implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; d) del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'opposto a pena di decadenza debba proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza. Per quanto attiene in particolare alla rilevanza della presente questione di costituzionalita', si rileva altresi' che in data odierna il Tribunale Ordinario di Venezia in composizione monocratica ha pronunciato, nel giudizio in corso, sentenza non definitiva con la quale - previa declaratoria di cessazione della materia del contendere (avendo il debitore esecutato Calle Legrenzi S.r.l. pagato, nelle more, l'ammontare dell'intero debito al creditore procedente Etro S.p.a.) - e' stata dichiarata fondata, sia pure ai soli fini della pronuncia in tema di soccombenza virtuale, l'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dalla Solaris One S.r.l. Sempre ai fini della pronuncia sulla soccombenza virtuale, quindi, si pone come rilevante la questione di legittimita' costituzionale sopra delineata, dipendendo dalla sua risoluzione l'esito della decisione in punto spese di lite, decisione ovviamente riservata alla pronuncia della sentenza definitiva. Ne' a cio' puo' ostare la precedente ordinanza n. 46/2002 di manifesta inammissibilita' pronunciata dalla Corte costituzionale, non avendo la stessa carattere decisorio. La questione di costituzionalita' puo' infatti notoriamente essere riproposta, da parte del medesimo giudice rimettente, qualora la precedente ordinanza di non accoglimento da parte della Corte costituzionale sia stata resa - come in ispecie - esclusivamente in rito e non abbia dunque carattere decisorio (cfr. Corte cost. n. 536 del 1988; Corte cost. n. 451 del 1989). Conseguentemente si ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, le seguenti questioni di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost.: a) dell'art. 619 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullita', l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; b) dell'art. 163 n. 7 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; c) dell'art. 164, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. sia nullo qualora manchi l'avvertimento all'opposto che la costituzione avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, o comunque avvenuta successivamente a detta udienza, implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; d) del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'opposto a pena di decadenza debba proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 5 settembre 2002 Il giudice estensore: Beccaro 03C0931