N. 624 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 settembre 2002

Ordinanza   emessa   il   12 settembre  2002  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  17 luglio  2003)  dal  tribunale  di  Venezia nel
procedimento  civile vertente tra Solaris One S.r.l. e Etro S.p.a. ed
altra

Esecuzione  forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione
  -  Ricorso  introduttivo  -  Contenuto  -  Invito  al  convenuto  a
  costituirsi  venti  giorni  prima  dell'udienza fissata dal Giudice
  dell'esecuzione,   o   al  piu'  tardi  alla  stessa  udienza,  con
  avvertimento  che  la costituzione oltre i suddetti termini implica
  le  decadenze  di  cui  all'art. 167  cod.  proc.  civ.  -  Mancata
  previsione  a  pena  di  nullita'  -  Irragionevole  disparita'  di
  trattamento   rispetto  ai  procedimenti  di  cognizione  ordinaria
  introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza.
- Cod. proc. civ., art. 619.
- Costituzione, art. 3.
Esecuzione  forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione
  -  Ricorso  introduttivo  -  Contenuto  -  Invito  al  convenuto  a
  costituirsi  venti  giorni  prima  dell'udienza fissata dal Giudice
  dell'esecuzione,   o   al  piu'  tardi  alla  stessa  udienza,  con
  avvertimento  che  la costituzione oltre i suddetti termini implica
  le  decadenze  di  cui  all'art. 167  cod.  proc.  civ.  -  Mancata
  previsione  -  Irragionevole  disparita' di trattamento rispetto ai
  procedimenti  di  cognizione  ordinaria  introdotti con citazione -
  Violazione del principio di eguaglianza.
- Cod. proc. civ., art. 163, n. 7.
- Costituzione, art. 3.
Esecuzione  forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione
  -  Ricorso introduttivo - Nullita' qualora manchi l'avvertimento al
  convenuto  che  la  costituzione avvenuta oltre il termine di venti
  giorni  prima  dell'udienza  fissata dal Giudice dell'esecuzione, o
  comunque  successivamente  a  tale udienza, implica le decadenze di
  cui   all'art. 167   cod.   proc.   civ.   -  Omessa  previsione  -
  Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai procedimenti di
  cognizione  ordinaria  introdotti  con  citazione  - Violazione del
  principio di eguaglianza.
- Cod. proc. civ., art. 164, primo comma.
- Costituzione, art. 3.
Esecuzione  forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione
  -  Domande riconvenzionali del convenuto - Necessaria proposizione,
  a  pena  di  decadenza,  nella comparsa di risposta, da depositarsi
  venti    giorni    prima    dell'udienza    fissata   dal   Giudice
  dell'esecuzione,  o  al  piu'  tardi  alla stessa udienza - Mancata
  previsione  -  Irragionevole  disparita' di trattamento rispetto ai
  procedimenti  di  cognizione  ordinaria  introdotti con citazione -
  Violazione del principio di eguaglianza.
- Cod.  proc.  civ.,  combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma
  secondo.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.35 del 3-9-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile riassunta
con  comparsa  ex  art. 125  c.p.c.  notificata a mezzo posta in data
8/9 ottobre  1998  ai  sensi  della  legge  21 gennaio 1994 n. 53, da
Solaris   One   S.r.l.,   in   persona   del  legale  rappresentante,
rappresentata  e difesa dall'avv. Alberto Gennari del Foro di Venezia
giusta  procura  in  calce  al  ricorso  per  opposizione di terzo ex
art. 619  c.p.c.  depositato  il  4 marzo  1998, attrice opponente in
riassunzione;
    Contro:
        1)   Etro  S.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante,
rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Margherita  Barie' del Foro di
Milano  e Franco Zambelli del Foro di Venezia giusta procura in calce
alla  comparsa  di  costituzione  e risposta dd. 30 novembre 1998 nel
giudizio riassunto, convenuta opposta in riassunzione;
        2)  Calle  Legrenzi  S.r.l.,  convenuta  opposta contumace in
riassunzione.
    Oggetto:  opposizione  di terzo ex art. 619 c.p.c. - riassunzione
ai sensi dell'art. 619, ultimo comma, c.p.c.
                            I n f a t t o
    Con   ricorso  per  opposizione  di  terzo  ex  art. 619  c.p.c.,
depositato  in  data  4 marzo  1998  e  diretto al pretore di Venezia
(sezione    distaccata    di   Mestre)   in   funzione   di   giudice
dell'esecuzione,  la  Solaris One S.r.l., corrente in Venezia-Mestre,
premesso  che  con  contratto  dd.  18 novembre 1996 aveva acquistato
dalla   S.r.l.   Calle   Legrenzi   l'azienda   commerciale  sita  in
Venezia-Mestre, Calle Legrenzi n. 18/20, avente ad oggetto la vendita
al minuto di articoli per l'abbigliamento;
        che   le  parti,  nello  stipulare  tale  contratto,  avevano
convenuto  che  gli effetti della cessione d'azienda decorressero dal
15 febbraio  1997,  pattuendo  altresi'  che  dalla  cessione fossero
esclusi i debiti ed i crediti aziendali;
        che  per  effetto  di  detto contratto la societa' acquirente
aveva  ottenuto  dal  Comune  di  Venezia  il rilascio a proprio nome
dell'autorizzazione alla vendita prevista dalla legge n. 426/1971;
        che  nel settembre 1997 l'ufficiale giudiziario, in forza del
titolo  esecutivo  rappresentato  da  un decreto ingiuntivo emesso in
favore  della Etro S.p.a. e contro la societa' Calle Legrenzi S.r.l.,
aveva  proceduto,  presso  il  negozio di Calle Legrenzi n. 18/20, al
pignoramento di numerosi capi d'abbigliamento ivi rinvenuti;
        che  peraltro detti articoli d'abbigliamento appartenevano in
proprieta' esclusiva all'opponente;
        che la cedente S.r.l. Calle Legrenzi - impegnatasi a definire
prontamente  la  propria pendenza con la Etro S.p.a. e ad ottenere da
quest'ultima  l'immediato  abbandono del procedimento esecutivo - non
aveva  in  alcun  modo ottemperato a tale impegno, instava affinche',
previa  sospensione  dell'esecuzione  e  rimessione  della  causa  al
Tribunale  di  Venezia  competente  per  valore,  fosse  accertato  e
dichiarato   il   diritto   di  proprieta'  dell'opponente  sui  beni
pignorati,   con   conseguente  accertamento  dell'insussistenza  del
diritto della Etro S.p.a. ad espropriare i beni medesimi.
    Con  decreto emesso inaudita altera parte in data 4 marzo 1998 il
pretore, in veste di giudice dell'esecuzione, sospendeva l'esecuzione
medesima,  fissando  per  la  comparizione  delle parti dinanzi a se'
l'udienza del 31 marzo 1998.
    Con  memoria  depositata  il  28 marzo 1998 si costituiva la sola
convenuta opposta Etro S.p.a., instando preliminarmente per la revoca
del  decreto di sospensione dell'esecuzione e limitandosi a chiedere,
nel merito, il rigetto della proposta opposizione di terzo.
    La  Etro  S.p.a.  sosteneva di essere stata costretta a coltivare
l'esecuzione  forzata,  non avendo la debitrice S.r.l. Calle Legrenzi
rispettato  le  scadenze previste nel piano di rientro pur concordato
con la creditrice in data 24 novembre 1997.
    La   convenuta   opposta   escludeva   che   i   beni   pignorati
appartenessero   in   proprieta'  all'opponente  Solaris  One  S.r.l,
trattandosi  di  merce  rinvenuta in magazzino; affermava al riguardo
che, in base all'art. 2 del contratto di cessione d'azienda, la merce
in magazzino doveva ritenersi esclusa dalla cessione medesima.
    La  Etro  S.p.a.  escludeva altresi' che il patto - stipulato tra
cedente e cessionaria d'azienda - limitativo della responsabilita' ex
art. 2560, secondo comma, c.c. fosse opponibile ai terzi.
    All'esito di un'ulteriore udienza, tenutasi dinanzi al pretore in
veste  di  giudice  dell'esecuzione  in data 14 aprile 1998, le parti
scambiavano memorie autorizzate.
    Nella  sua memoria di replica, depositata in data 1° giugno 1998,
la convenuta opposta Etro S.p.a. ribadiva le difese gia' svolte nella
memoria  di  costituzione  depositata  il 28 marzo 1998, sempre senza
svolgere alcuna domanda riconvenzionale ma limitandosi a richiedere -
nel merito - il rigetto della proposta opposizione di terzo.
    All'esito  di un'ulteriore udienza, tenutasi il 7 luglio 1998, il
pretore  confermava con ordinanza dd. 17 luglio 1998 la gia' disposta
sospensione  dell'esecuzione,  ordinando - ex art. 619, ultimo comma,
c.p.c.  -  che  la  causa  fosse  riassunta  dinanzi  al Tribunale di
Venezia, competente per valore.
    La Solaris One S.r.l. provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi
all'intestato  Tribunale  con  comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c.
notificata  nei  sensi  di  cui in epigrafe, ove venivano ribadite le
difese   gia'   svolte   dinanzi  al  pretore  in  veste  di  giudice
dell'esecuzione.
    Non  si  costituiva  neppure  in  tale  sede, benche' ritualmente
notificata,  l'esecutata  Calle  Legrenzi  S.r.l.,  della  quale  era
pertanto dichiarata dal G.I. la contumacia.
    Si costituiva invece la creditrice opposta Etro S.p.a., ribadendo
le  difese  gia'  svolte  nella precedente fase tanto con riferimento
all'asserita mancanza di prova della proprieta' dei beni pignorati in
capo    alla    Solaris    One   S.r.l.,   quanto   con   riferimento
all'operativita',  in ispecie, dell'art. 2560, secondo comma, c.p.c.,
norma  che  -  a  suo  avviso - costituiva in ogni caso di per se' un
idoneo  «titolo»  in  base  al  quale  procedere  all'esecuzione  nei
confronti della stessa Solaris One S.r.l.
    La  Etro  S.p.a.  chiedeva  altresi'  in via riconvenzionale, per
l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, che la Solaris
One  S.r.l.  -  in veste di obbligata in solido con la Calle Legrenzi
S.r.l.  - fosse condannata al pagamento in proprio favore della somma
di  L. 117.642.453  (ossia L. 142.976.613, somma portata dall'atto di
precetto,  meno  L. 25.334.160, importo nel frattempo pagato da Calle
Legrenzi  S.r.l.  con  assegno  circolare  in  data 17 ottobre 1998),
maggiorata degli interessi legali dal 21 luglio 1997 al saldo.
    A tale ultimo proposito la Etro S.p.a. chiedeva, preliminarmente,
che il G.I. pronunciasse ordinanza ex art. 186-bis e/o 186-ter c.p.c.
per la somma di L. 117.642.453.
    Con  memoria  depositata il 30 marzo 1999 l'opponente Solaris One
S.r.l.,  richiamandosi  al  disposto dell'art. 185 disp. att. c.p.c.,
dichiarava   di   non  accettare  il  contraddittorio  sulla  domanda
riconvenzionale  dispiegata dalla Etro S.p.a. perche' tardiva, atteso
che  ancora  in  data 31 marzo 1998 si era tenuta dinanzi al pretore,
giudice  dell'esecuzione, l'udienza di prima comparizione nell'ambito
del  giudizio  di  cognizione  ordinaria instaurato con il ricorso ex
art. 619  c.p.c.,  e  che  nessuna  domanda riconvenzionale era stata
dispiegata in quella sede.
    Con  ordinanza  dd. 5 luglio 1999 il G.I. rigettava le istanze ex
artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. formulate da Etro S.p.a.
    La  causa,  istruita  documentalmente  e tramite la chiesta prova
orale  per  testi,  era  trattenuta  una  prima  volta  in  decisione
all'udienza del 17 novembre 2000.
    Il  tribunale  adito,  in  composizione  monocratica, pronunciava
ordinanza  dd. 22 marzo 2001 di rimessione alla Corte costituzionale,
sollevando  d'ufficio  questione  di costituzionalita' in riferimento
all'art. 3 Cost., nei termini seguenti:
        a)  «dell'art. 619  c.p.c. nella parte in cui non dispone che
il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione debba
contenere, a pena di nullita', l'invito all'opposto a costituirsi nel
termine  di  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal giudice
dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla
stessa  udienza,  con  l'avvertimento  che  la  costituzione  oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.»;
        b)  «dell'art. 163 n. 7 c.p.c. nella parte in cui non dispone
che  il  ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione
ex art. 619 c.p.c. debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi
nel  termine  di  venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice
dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla
stessa  udienza,  con  l'avvertimento  che  la  costituzione  oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.»;
        c) «dell'art. 164, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non
dispone   che  il  ricorso  introduttivo  per  opposizione  di  terzo
all'esecuzione   ex   art. 619   c.p.c.   sia  nullo  qualora  manchi
l'avvertimento  all'opposto  che  la  costituzione  avvenuta oltre il
termine  di  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal giudice
dell'esecuzione   con   pedissequo   decreto,   o  comunque  avvenuta
successivamente   a  detta  udienza,  implica  le  decadenze  di  cui
all'art. 167 c.p.c.»;
        d)  «del  combinato  disposto  degli artt. 166 e 167, secondo
comma, c.p.c., nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di
opposizione  di  terzo  ex  art. 619  c.p.c.,  l'opposto  a  pena  di
decadenza  debba  proporre le eventuali domande riconvenzionali nella
comparsa  di  risposta,  da  depositarsi  almeno  venti  giorni prima
dell'udienza  fissata  dal  giudice  dell'esecuzione  con  pedissequo
decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza».
    Con propria ordinanza 6 marzo 2002, n. 46 la Corte costituzionale
dichiarava    manifestamente    inammissibile    la    questione   di
costituzionalita'  come sopra sollevata, evidenziando come la domanda
riconvenzionale   dell'opposta   Etro   S.p.a.  (cui  si  correlavano
l'avversaria  eccezione di intempestivita' e la conseguente questione
di  legittimita'  costituzionale)  fosse  stata  proposta per la sola
ipotesi  di  accoglimento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., mentre
il   giudice  rimettente  non  si  era  pronunciato  in  ordine  alla
fondatezza  o  meno dell'anzidetta opposizione, senza quindi chiarire
se  sussistessero  le  condizioni  alle  quali  l'esame della domanda
riconvenzionale - ed in primo luogo il tema della sua tempestivita' -
risultava esplicitamente subordinato, il che - proseguiva la Consulta
-  si  traduceva  in  un difetto di motivazione sulla rilevanza della
questione  di  legittimita'  costituzionale,  tale da determinarne la
manifesta inammissibilita'.
    Con  ordinanza  dd.  11 marzo  2002 il G.I., dato atto che - allo
stato  -  era  venuta  meno la causa di sospensione determinata dalla
rimessione  alla  Corte costituzionale, invitava le parti a precisare
nuovamente  le  loro  conclusioni.  All'udienza di precisazione delle
conclusioni  tenutasi  in  data 3 maggio 2002, senza che fosse svolta
ulteriore  attivita'  istruttoria, la causa era nuovamente trattenuta
in  decisione;  nell'occasione  i  difensori  di  entrambe  le  parti
costituite  davano  atto  dell'avvenuto integrale pagamento, da parte
della  debitrice Calle Legrenzi S.r.l., di quanto da essa dovuto alla
creditrice procedente Etro S.p.a.
    Ciascuna  delle  due  parti  costituite chiedeva una pronuncia di
cessazione  della  materia  del  contendere  con  statuizione  a  se'
favorevole  in  punto  spese,  fondata  sul  giudizio  di soccombenza
virtuale, giudizio da svolgersi tanto in relazione all'opposizione ex
art. 619  c.p.c.  quanto con riferimento alla domanda riconvenzionale
svolta da Etro S.p.a.

                            D i r i t t o

    Ritiene questo Tribunale di dover nuovamente sollevare d'ufficio,
in  quanto  rilevante  e  non  manifestamente  infondata in relazione
all'art. 3  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale degli
artt. 619  c.p.c., 163 n. 7 c.p.c., 164, primo comma, c.p.c., nonche'
del  combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, c.p.c.,
nei termini di seguito indicati.
    L'opponente   ex   art. 619   c.p.c.   Solaris   One   S.r.l.  ha
immediatamente  eccepito,  dinanzi  a questo Tribunale, la tardivita'
della domanda riconvenzionale formulata nei suoi confronti dalla Etro
S.p.a.,  avente ad oggetto la condanna della stessa opponente - quale
asserito  condebitore  solidale rispetto all'esecutata Calle Legrenzi
S.r.l. - al pagamento della somma di L. 117.642.453.
    Detta  domanda  riconvenzionale  risulta  essere  stata formulata
dalla  Etro  S.p.a.  per la prima volta in comparsa di risposta nella
presente fase di giudizio svolgentesi dinanzi al Tribunale competente
per  valore,  in  seguito alla riassunzione del processo ordinata dal
pretore  in  veste di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 619,
ultimo comma, c.p.c.
    Vero  e'  che  la  comparsa  di  risposta  contenente  la domanda
riconvenzionale  in  oggetto e' stata depositata nella Cancelleria di
questo  Tribunale  il  18 dicembre  1998,  e dunque ben piu' di venti
giorni prima del 15 gennaio 1999, data indicata nell'avversa comparsa
di  riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c, quale udienza fissa in
cui comparire.
    Nondimeno  va  ricordato  che,  in  base  all'art. 185 disp. att.
c.p.c.   (norma   invocata   dall'opponente   Solaris   One  S.r.l.),
«all'udienza  di  comparizione  davanti  al  giudice  dell'esecuzione
fissata  a  norma degll artt. 615, 618 e 619 del codice si applica la
disposizione dell'art. 183 del codice».
    Pare   ragionevole  ritenere  che  la  norma  ora  citata  -  mai
modificata  nonostante  l'entrata  in  vigore della legge 26 novembre
1990,  n. 353,  nonche' del successivo decreto-legge 18 ottobre 1995,
n. 432  (convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995,
n. 534)  -  debba oggi intendersi come riferita non piu' all'art. 183
c.p.c.,  bensi' al novellato art. 180 c.p.c., disciplinante l'udienza
di prima comparizione.
    In  ogni  caso non puo' dubitarsi che, in base al citato art. 185
disp. att. c.p.c., la fase processuale svolgentesi dinanzi al giudice
dell'esecuzione  anteriormente alla riassunzione dinanzi al Tribunale
competente  per  valore abbia gia' le caratteristiche del giudizio di
cognizione  ordinaria,  non  configurandosi  essa  in alcun modo come
momento  meramente prodromico rispetto alla compiuta instaurazione di
detto giudizio di cognizione.
    Autorevole  dottrina  ha  sostenuto,  in  quest'ottica,  che  «la
notificazione  del  ricorso  e  del decreto [ex art. 619 c.p.c.] vale
come   citazione  della  parte  opposta  a  comparire  per  l'udienza
stabilita  e  come  invito  alla  medesima parte di costituirsi nelle
forme stabilite dagli articoli 166 e 314, e, possibilmente, anche nel
relativo termine».
    In  ispecie  nessuna  domanda  riconvenzionale e' stata svolta da
Etro  S.p.a.  nel  costituirsi dinanzi al giudice dell'esecuzione con
comparsa di risposta depositata il 28 marzo 1998.
    Nell'ottica  ora  illustrata  risulterebbe  dunque  meritevole di
accoglimento  la  tesi dell'opponente Solaris One S.r.l., secondo cui
la  predetta  Etro  S.p.a.  sarebbe  irrimediabilmente  incorsa nella
decadenza  di  cui  al combinato disposto degli artt. 163 n. 7, 166 e
167,   secondo  comma,  c.p.c.,  con  la  conseguente  necessita'  di
dichiarare tardiva la dispiegata domanda riconvenzionale.
    Peraltro   la   Etro   S.p.a.  si  difende  affermando  che,  nei
procedimenti  instaurati con ricorso (qual e' appunto il procedimento
ex art. 619 c.p.c.), non puo trovare applicazione l'art. 167, secondo
comma,  c.p.c.  dettato in tema di decadenze, stante l'assenza di uno
specifico riferimento normativo.
    Sempre  Etro  S.p.a.  sostiene che, accedendo all'impostazione di
controparte  sulla  natura  di  cognizione  ordinaria  della  fase di
giudizio svolgentesi dinanzi al giudice dell'esecuzione (impostazione
condivisa  da questo Tribunale, come detto, atteso il chiaro disposto
dell'art. 185 disp. att. c.p.c.), il ricorso per opposizione di terzo
dovrebbe   comunque   contenere   l'esplicito   avvertimento  di  cui
all'art. 163,  n. 7,  c.p.c., mentre cosi' non e' nel caso di specie,
ed  invero la stessa Solaris One S.r.l. ha ritenuto di inserire detto
avvertimento  soltanto  nel  corpo  della comparsa in riassunzione ex
art. 125 c.p.c.
    Vero  e'  che,  in  relazione  al  procedimento di opposizione ex
art. 619  c.p.c.,  introdotto  con ricorso e non gia' con citazione a
comparire  ad  udienza  fissa,  il  legislatore  non  ha  previsto la
necessita' di inserire nel ricorso introduttivo ex art. 619 c.p.c. un
avvertimento  del  genere  di  quello disciplinato dall'art. 163 n. 7
c.p.c.,  cui consegua la decadenza della parte opposta dalla facolta'
di  proporre  eventuali  domande  riconvenzionali qualora essa non si
costituisca  almeno  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal
giudice dell'esecuzione con proprio decreto steso in calce al ricorso
(ovvero  non  si  costituisca  -  al  piu'  tardi  - in quella stessa
udienza,  tenuto  conto  che  di  regola il termine perentorio per la
notificazione  del ricorso e del decreto e' assai breve, e che non e'
necessario  che  intercorrano  i  termini a comparire ex art. 163-bis
c.p.c.   tra   il   giorno   della   notificazione   e  quello  della
comparizione).
    Peraltro,  secondo  questo  Tribunale,  quand'anche  si ritenesse
applicabile analogicamente al ricorso ex art. 619 c.p.c. il combinato
disposto  degli  artt.  163  n. 7  c.p.c.,  166 c.p.c. e 167, secondo
comma,   c.p.c.   (dettati   con  esclusivo  riferimento  ai  giudizi
instaurati   con  atto  di  citazione),  non  potrebbe  comunque  mai
giungersi  ad estendere un'ipotesi di nullita' prevista espressamente
per  l'atto  di  citazione  (dall'art. 164,  primo  comma, c.p.c., in
relazione  all'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7,
c.p.c.)  ad  un  caso  non disciplinato in tal senso dal legislatore,
poiche'  cio'  costituirebbe violazione del principio di tassativita'
delle nullita' dettato dall'art. 156, primo comma, c.p.c.
    Ad  avviso  di  questo  Tribunale  cio'  determina, nel caso - in
ispecie  ricorrente  -  del ricorso ex art. 619 c.p.c. non contenente
l'avvertimento in oggetto, un'irragionevole disparita' di trattamento
(art. 3  Cost.)  rispetto  ai  procedimenti  di  cognizione ordinaria
introdotti con citazione.
    Il  giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c., infatti, e' a sua
volta  configurabile  come  un  procedimento  di  cognizione  a  rito
ordinario,  disciplinato  in  tutto  e  per  tutto  dagli artt. 180 e
seguenti  c.p.c.  ancorche'  introdotto con ricorso (diversamente, ad
esempio,   dal  processo  del  lavoro,  retto  da  una  sua  speciale
disciplina,   ove   le   preclusioni  non  sono  correlate  ad  alcun
avvertimento,  senza  che un siffatto impianto normativo speciale sia
stato  -  a  suo tempo - censurato di incostituzionalita': cfr. Corte
cost. 22 aprile 1980, n. 61; Corte cost. 29 ottobre 1987, n. 347).
    In  tal  senso  si  e'  recentemente  espressa  anche la Corte di
legittimita',  nel dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di
incostituzionalita' sollevata dal giudice a quo, con riferimento agli
artt. 3  e  24  Cost.,  circa  la mancata previsione, in relazione al
ricorso  introduttivo  del procedimento di divorzio, della necessita'
dell'avvertimento  previsto  -  per il rito ordinario - dal novellato
art. 163 n. 7 c.p.c. (cfr. Cass. 7 febbraio 2000, n. 1332).
    La  S.C.  ha fondato la sua valutazione di manifesta infondatezza
sul  fatto  che,  nel procedimento divorzile, la fase contenziosa del
processo inizia unicamente con la prima udienza avanti all'istruttore
e non gia' con la fase presidenziale, sicche' la mancata costituzione
del convenuto nella fase presidenziale risulterebbe comunque inidonea
a  determinare decadenze di sorta (non essendo il convenuto obbligato
a costituirsi in tale sede), rimanendo dunque giustificata la mancata
previsione normativa dell'avvertimento.
    Condivisibile appare a questo Tribunale il rilievo espresso - sia
pure  incidentalmente  - dalla citata Cass. 1332/2000, secondo cui il
riconoscimento   della   non  manifesta  infondatezza  della  dedotta
questione  di  costituzionalita' - sotto il profilo della lesione del
principio  di  uguaglianza - «si imporrebbe semmai con riferimento ai
giudizi  di  rito ordinario introdotti con ricorso (come, ad esempio,
pur  a prescindere dal richiamato processo del lavoro, il giudizio di
opposizione  del  debitore  o del terzo all'esecuzione gia' iniziata)
nei quali, ad una fase introduttiva strutturata secondo lo schema del
ricorso, segue una fase di trattazione ed istruzione concepita avendo
di vista lo schema dell'atto di citazione».
    Deve   osservarsi   -  in  particolare  -  che  un'ingiustificata
disparita'  di  trattamento  tra  il procedimento ex art. 619 c.p.c.,
instaurato  con  ricorso,  ed  il  giudizio  ordinario di cognizione,
instaurato con atto di citazione, sussiste tanto a voler ritenere non
operante  nel  procedimento  di  opposizione  ex  art. 619  c.p.c. il
sistema  di  decadenze delineato dall'art. 167, secondo comma, c.p.c.
(come  sostiene  in  principalita'  l'opposta  Etro S.p.a.), quanto a
volerlo  ritenere  operante  (come  sostiene  l'opponente Solaris One
S.r.l.).
    Nella   prima   ipotesi  la  parte  opposta  verrebbe  ad  essere
ingiustificatamente  avvantaggiata  rispetto  al convenuto evocato in
giudizio  con atto di citazione, in quanto manterrebbe la facolta' di
dispiegare  domande  riconvenzionali  anche  dopo  l'udienza di prima
comparizione   ex   art. 180  c.p.c.,  tenutasi  dinanzi  al  giudice
dell'esecuzione.
    Nella  seconda  ipotesi, per converso, il ricorrente opponente si
troverebbe   ad  essere  ingiustificatamente  avvantaggiato  rispetto
all'attore di un ordinario giudizio introdotto con atto di citazione,
atteso  che  la  decadenza  in  oggetto maturerebbe inesorabilmente a
carico  della controparte anche in assenza di esplicito avvertimento,
non  comportando  cio'  -  come  sopra si e' accennato - una nullita'
dell'atto  introduttivo,  atteso  il  principio di tassativita' delle
nullita' dettato dall'art. 156, primo comma, c.p.c.
    E'   innegabile,  nel  caso  sottoposto  al  giudizio  di  questo
Tribunale,  la rilevanza delle questioni come sopra delineate, la cui
risoluzione  influisce  direttamente sulla valutazione in ordine alla
tempestivita'  o  meno  della domanda riconvenzionale de qua (domanda
dispiegata dalla Etro S.p.a. unicamente dopo la riassunzione disposta
dal giudice dell'esecuzione ex art. 619, ultimo comma, c.p.c.).
    Non  sussistono  d'altra  parte,  tra  il  giudizio di cognizione
ordinario  introdotto  con citazione ed il giudizio di opposizione ex
art. 619  c.p.c.  introdotto  con  ricorso,  differenze ontologiche e
strutturali  apprezzabili, tali da poter giustificare la qui rilevata
disparita'  di  trattamento  (ossia  differenze  del genere di quelle
rilevate   da  Corte  cost.  29 maggio  1997  n. 154  nel  dichiarare
infondate   analoghe  questioni  concernenti  la  mancata  previsione
dell'avvertimento  ex  art. 163  n. 7 c.p.c. nell'ambito del giudizio
dinanzi al giudice di pace).
    Per  queste  ragioni  il  Tribunale  ritiene  non nianifestamente
infondate  (oltreche' direttamente rilevanti ai fini del decidere) le
seguenti   questioni   di   legittimita'   costituzionale,  sollevate
d'ufficio in riferimento all'art. 3 Cost.:
        a) dell'art. 619 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il
ricorso  introduttivo  per  opposizione di terzo all'esecuzione debba
contenere, a pena di nullita', l'invito all'opposto a costituirsi nel
termine  di  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal giudice
dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla
stessa  udienza,  con  l'avvertimento  che  la  costituzione  oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;
        b)  dell'art. 163  n. 7 c.p.c. nella parte in cui non dispone
che  il  ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione
ex art. 619 c.p.c. debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi
nel  termine  di  venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice
dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla
stessa  udienza,  con  l'avvertimento  che  la  costituzione  oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;
        c)  dell'art. 164,  primo comma c.p.c. nella parte in cui non
dispone   che  il  ricorso  introduttivo  per  opposizione  di  terzo
all'esecuzione   ex   art. 619   c.p.c.   sia  nullo  qualora  manchi
l'avvertimento  all'opposto  che  la  costituzione  avvenuta oltre il
termine  di  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal giudice
dell'esecuzione   con   pedissequo   decreto,   o  comunque  avvenuta
successivamente   a  detta  udienza,  implica  le  decadenze  di  cui
all'art. 167 c.p.c.;
        d)  del  combinato  disposto  degli  artt. 166 e 167, secondo
comma, c.p.c., nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di
opposizione  di  terzo  ex  art. 619  c.p.c.,  l'opposto  a  pena  di
decadenza  debba  proporre le eventuali domande riconvenzionali nella
comparsa  di  risposta,  da  depositarsi  almeno  venti  giorni prima
dell'udienza  fissata  dal  giudice  dell'esecuzione  con  pedissequo
decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza.
    Per  quanto  attiene in particolare alla rilevanza della presente
questione  di  costituzionalita',  si  rileva  altresi'  che  in data
odierna il Tribunale Ordinario di Venezia in composizione monocratica
ha pronunciato, nel giudizio in corso, sentenza non definitiva con la
quale   -   previa  declaratoria  di  cessazione  della  materia  del
contendere  (avendo  il  debitore  esecutato  Calle  Legrenzi  S.r.l.
pagato,  nelle  more,  l'ammontare  dell'intero  debito  al creditore
procedente  Etro  S.p.a.)  - e' stata dichiarata fondata, sia pure ai
soli   fini   della   pronuncia  in  tema  di  soccombenza  virtuale,
l'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dalla Solaris One S.r.l.
    Sempre  ai  fini  della  pronuncia  sulla  soccombenza  virtuale,
quindi,   si   pone  come  rilevante  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  sopra  delineata,  dipendendo  dalla  sua risoluzione
l'esito  della decisione in punto spese di lite, decisione ovviamente
riservata  alla  pronuncia della sentenza definitiva. Ne' a cio' puo'
ostare    la    precedente    ordinanza   n. 46/2002   di   manifesta
inammissibilita'  pronunciata  dalla Corte costituzionale, non avendo
la stessa carattere decisorio.
    La  questione  di  costituzionalita'  puo'  infatti  notoriamente
essere  riproposta, da parte del medesimo giudice rimettente, qualora
la  precedente  ordinanza  di  non  accoglimento da parte della Corte
costituzionale  sia  stata resa - come in ispecie - esclusivamente in
rito  e non abbia dunque carattere decisorio (cfr. Corte cost. n. 536
del 1988; Corte cost. n. 451 del 1989).
    Conseguentemente  si  ordina  la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale,   sospendendo   il   presente   giudizio   ai   sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio,  in  quanto  rilevanti  e  non manifestamente
infondate,  le  seguenti  questioni di legittimita' costituzionale in
riferimento all'art. 3 Cost.:
        a) dell'art. 619 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il
ricorso  introduttivo  per  opposizione di terzo all'esecuzione debba
contenere, a pena di nullita', l'invito all'opposto a costituirsi nel
termine  di  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal giudice
dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla
stessa  udienza,  con  l'avvertimento  che  la  costituzione  oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;
        b)  dell'art. 163  n. 7 c.p.c. nella parte in cui non dispone
che  il  ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione
ex art. 619 c.p.c. debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi
nel  termine  di  venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice
dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla
stessa  udienza,  con  l'avvertimento  che  la  costituzione  oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;
        c)  dell'art. 164, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non
dispone   che  il  ricorso  introduttivo  per  opposizione  di  terzo
all'esecuzione   ex   art. 619   c.p.c.   sia  nullo  qualora  manchi
l'avvertimento  all'opposto  che  la  costituzione  avvenuta oltre il
termine  di  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal giudice
dell'esecuzione   con   pedissequo   decreto,   o  comunque  avvenuta
successivamente   a  detta  udienza,  implica  le  decadenze  di  cui
all'art. 167 c.p.c.;
        d)  del  combinato  disposto  degli  artt. 166 e 167, secondo
comma, c.p.c., nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di
opposizione  di  terzo  ex  art. 619  c.p.c.,  l'opposto  a  pena  di
decadenza  debba  proporre le eventuali domande riconvenzionali nella
comparsa  di  risposta,  da  depositarsi  almeno  venti  giorni prima
dell'udienza  fissata  dal  giudice  dell'esecuzione  con  pedissequo
decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della Cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del
Parlamento.
        Venezia, addi' 5 settembre 2002
                    Il giudice estensore: Beccaro
03C0931