REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 5 

Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge regionale n. 7 del 30 luglio
1998, ad oggetto: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna
ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne».
(GU n.37 del 13-9-2003)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2
                        del 1° febbraio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
 Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7
    1. Alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, concernente: «Norme
per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio
della  pesca  nelle  acque  interne»  sono  apportate le modifiche ed
integrazioni di cui ai seguenti commi.
    2. Il comma 1 dell'Art. 6, e' sostituito dal seguente:
    «1.  Chiunque eserciti la pesca senza la prescritta licenza o con
la   licenza   scaduta   e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa  da  un  minimo  di lire 100.000 ad un massimo di lire
600.000».
    3. Dopo il comma 1 dell'Art. 6 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Chiunque  eserciti  la  pesca senza aver pagato la tassa
regionale  e'  soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da
un  minimo  pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della tassa
dovuta in relazione al tipo di pesca praticata al momento».
    4. Il comma 9 dell'Art. 7, e' sostituito dal seguente:
    «9. La violazione dei divieti e degli obblighi di cui al comma 3,
4 e 7 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un
minimo  di  lire  200.000  ad  un  massimo di lire 1.200.000 oltre al
ritiro  della  licenza per tre anni. In caso di recidiva, la sanzione
amministrativa   da   lire  300.000  a  lire  1.800.000,  oltre  alla
sospensione della licenza per un periodo massimo di anni sei».
    5. Il comma 1 dell'Art. 8, e' sostituito dal seguente:
    «1.  Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale
nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal presidente
della  giunta  regionale,  sentito  la commissione tecnico-consultiva
regionale  ad  eccezione  dei  ripopolamenti  pronta  pesca con trota
iridea (salmo gairdner), nelle acque di categoria B».
    6. Il comma 5 dell'Art. 8, e' sostituito dal seguente:
    «5.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 1 del
presente  articolo  e'  punita  con  la sanzione amministrativa da un
minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000».
    7.  Dopo il comma 3 dell'Art. 10 e' inserito il seguente: «3-bis.
La  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 1 del presente
articolo,  comporta  la  sanzione amministrativa da un minimo di lire
200.000 ad un massimo di lire 1.200.000».
    8. Il comma 4 dell'Art. 11, e' sostituito dal seguente:
    «4.  Lo  scarico  in  acque pubbliche delle acque di lavaggio dei
materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e
frantumazione   deve  avvenire  previa  decantazione  dei  fanghi  in
sospensione  e  comunque  nel  rispetto  delle  normative  emanate in
attuazione   del   decreto   legislativo  n.  152/1999  e  successive
modificazioni».
    9. Il comma 2 dell'Art. 12, e' sostituito dal seguente:
    «2.  Per  le  dighette,  briglie  e  sbarramenti  in genere, gia'
realizzati,   quando   la   loro   stabilita'  richiedera'  opere  di
manutenzione straordinaria o ristrutturazione, si provvedera' anche a
realizzare quanto disposto nel comma precedente».
    10. Il comma 3 dell'Art. 12, e' sostituito dal seguente:
    «3.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 del
presente  articolo,  comporta la sanzione amministrativa da un minimo
di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 18.000.000».
    11.  Il  comma 6 dell'Art. 13, e' sostituito dal seguente: «6. La
violazione  delle  disposizioni di cui ai comma 1, 3 e 5 del presente
articolo  comporta il pagamento delle sanzioni amministrative da lire
1.000.000 ad un massimo di lire 6.000.000».
    12.  La  lettera d) del comma 1 dell'Art. 18, e' sostituita dalla
seguente lettera:
    «d)   un   rappresentante   regionale,  per  ciascuna  provincia,
designato  di  concerto  dalle  associazioni  dei  pescatori sportivi
organizzate  nella  Regione  e  riconosciute  in  sede  nazionale  od
operanti in ambito locale da almeno un decennio».
    13. Il comma 7 dell'Art. 20, e' sostituito dal seguente:
    «7.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 4 del
presente  articolo,  comporta la sanzione amministrativa da un minimo
di  lire  200.000  ad  un  massimo  di  lire 1.200.000, mentre quella
relativa  alla violazione delle disposizioni dei commi 3 e 5 comporta
la sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo
di lire 3.000.000».
    14. I commi 1 e 2 dell'Art. 21, sono sostituiti dai seguenti:
        «1.  Per  l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento
della   fauna  ittica,  tratti  di  acque  pubbliche,  sono  dati  in
concessione   dalla   provincia,  previa  convenzione,  alle  sezioni
provinciali  delle  associazioni  di  pescatori  sportivi  dilettanti
riconosciute  a  livello nazionale ovvero ad associazioni operanti in
ambito  locale  da almeno un quinquennio, secondo modalita' e criteri
esplicitati  in apposito regolamento regionale. Al fine di consentire
uniformita'  di  indirizzo, la giunta regionale, sentite le province,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
approva e divulga una convenzione tipo.
    2.   L'ammontare   delle  autorizzazioni  concesse  per  ciascuna
provincia,  non puo' avere un'estensione complessiva superiore al 25%
della  lunghezza  di  ciascun  corpo  idrico, rispettando i tratti di
categoria A, B e C, con il limite massimo di km 8 per le associazioni
riconosciute  a  livello  nazionale.  Tale  limite e' concesso per lo
svolgimento  di gare di pesca a carattere nazionale o internazionale.
Per le associazioni riconosciute a livello regionale o provinciale il
limite  massimo  per il rilascio delle autorizzazioni e' di km 4. Sui
tratti  autorizzati  e'  vietato  lo  svolgimento di gare di pesca ad
associazioni diverse da quelle concessionarie. La distanza minima tra
due  tratti  di  corpi  idrici  e' di almeno km 1. Le concessioni sui
laghi, bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della
loro   lunghezza   perimetrale   complessiva.   In   caso   di   piu'
autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra
esse   non   inferiore   al  10%  della  loro  lunghezza  penimetrale
complessiva, destinata alla libera pesca».
    15. Il comma 4 dell'Art. 21, e' sostituito dal seguente:
    «4.  L'inosservanza  delle  norme  contenute  nei commi 2 e 3 del
presente   articolo  comporta  la  sanzione  amministrativa  da  lire
3.000.000 a lire 18.000.000 e l'immediata revoca della concessione».
    16. Dopo il comma 4 dell'Art. 22, sono inseriti i seguenti:
    «4-bis.  I  titolari  dei  laghetti  per  la  pesca  a  pagamento
esistenti  alla  data  di  pubblicazione della presente legge, devono
uniformarsi  alle  disposizioni contenute nel presente articolo entro
l'anno 2003;
    4-ter. L'introduzione di fauna ittica negli invasi ove si pratica
la   pesca   a   pagamento   deve   essere   accompagnata  da  idonea
certificazione veterinaria rilasciata a norma di legge».
    17. Il comma 5 dell'Art. 22, e' sostituito dal seguente:
    «5.  La  violazione  delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4-bis
del  presente  articolo  comporta  la sanzione amministrativa da lire
3.000.000 a lire 18.000.000 mentre quella relativa alla violazione di
cui  al  comma 4-ter e' punita con la sanzione amministrativa da lire
500.000 a lire 3.000.000».
    18.  Dopo  la  lettera  g)  dell'Art.  27 e' aggiunta la seguente
lettera:
    «h)  Trabucco:  con  rete  suddivisa  in due parti e cioe': parte
centrale  e  parte  esterna;  la  parte centrale con lato inferiore a
metri 4 e con maglia non inferiore a mm 10 per lato; la parte esterna
con  lato massimo di metri 20 e con maglia non inferiore a mm. 20 per
lato  e  che comunque non occupi oltre la meta' del letto del fiume o
dell'alveo idrico».
    19.  La  lettera b) del comma 1 dell'art, 28, e' sostituita dalla
seguente lettera:
    «b)  una  bilancella  con  lato massimo della rete di metri 1,50,
montata  su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve
essere  inferiore a mm 20. l'uso della bilancella deve essere fatto a
piede asciutto».
    20.  Dopo  la  lettera a) del comma 2 dell'Art. 28 e' inserita la
seguente lettera:
    «a-bis) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50,
montata  su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve
essere  inferiore a mm 20. L'uso della bilancella deve essere fatto a
piede asciutto».
    21. Il comma 6 dell'Art. 28, e' sostituito dal seguente:
    «6.  La  violazione  delle  disposizioni del presente articolo e'
punita  con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000
aumentata di lire 50.000 per ogni attrezzo in piu' rispetto al numero
consentito dal presente articolo».
    22. Il comma 2 dell'Art. 29, e' sostituito dal seguente:
    «2.  La  pesca  notturna e' consentita per la sola anguilla nelle
acque di categoria A e B ad esclusione del fiume Biferno ove la pesca
e' consentita solo a valle della diga del Liscione».
    23. Il comma 13 dell'Art. 29, e' sostituito dal seguente:
    «13, La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2-bis, 8
e  9  del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un
minimo  di  lire  200.000  ad un massimo di lire 1.200.000 mentre per
ogni  capo  pescato  in  violazione  dei commi 1, 2-bis, 8, 9 e 10 si
applica la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000».
    24.  La  lettera d) del comma 1, dell'Art. 30 e' sostituita dalla
seguente lettera:
    «d)  mediante pasturazione ed esca con organi contenenti sangue e
sostanze chimiche».
    25.  Dopo  la  lettera f) del comma 1 dell'Art. 30 e' inserita la
seguente lettera: «f-bis) nei tratti in concessione senza il permesso
del concessionario».
    26. Il comma 4 dell'Art. 30, e' sostituito dal seguente:
    «4.  Il  posto  di  pesca  spetta  al  primo occupante. Questi ha
diritto  che  i  pescatori  sopraggiunti  si pongono ad un raggio non
inferiore  a metri 10 in linea d'area; tale limite e' elevato a metri
15  per  chi  fa  uso  della bilancella. Nel caso di corso d'acqua di
larghezza  inferiore  a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul
fronte,  si porra' a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni
sono  derogabili  per  le  gare  di  pesca  ed in caso di accordo tra
pescatori».
    27. Il comma 5 dell'Art. 30, e' sostituito dal seguente:
    «5.  La violazione delle disposizioni di cui ai punti a), b), c),
d),  ed f-bis) del comma 1, nonche' quella relativa ai commi 2, 3 e 4
del  presente  articolo  e'  punita con la sanzione amministrativa da
lire  100.000  a  lire  600.000, mentre quella di cui al punto e) del
comma  1,  con sanzione amministrativa da ". 300.000 a ". 1.800.000 e
con denuncia alla competente autorita' giudiziaria».
    28. Il comma 1 dell'Art. 35, e' sostituito dal seguente:
    «1.  La  Regione  Molise  esercita i compiti ad essa spettanti, a
norma del decreto legislativo n. 152/1999, in materia di inquinamento
delle   acque,   anche  al  fine  di  garantire  la  conservazione  e
l'incremento della fauna acquatica».
    29.  Il  comma 1 dell'Art. 37, e' sostituito dal seguente: «1. La
vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne
e' esercitata dagli agenti delle amministrazioni provinciali, i quali
rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza, nonche' dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
forestale  dello  Stato,  dalle  guardie  municipali,  dalle  guardie
forestali e campestri delle comunita' montane, dagli uffici ed agenti
di  polizia  giudiziaria.  La  vigilanza e' esercitata altresi' dagli
agenti  volontari delle associazioni di categoria di cui all'Art. 21,
comma  1,  e  da quelli di protezione ambientale, i quali svolgono le
proprie funzioni anche al di fuori dei tratti di acque pubbliche dati
in concessione alle associazioni di pescatori sportivi».
    30. Il comma 2 dell'Art. 37, e' sostituito dal seguente:
    «2.  Gli  addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su
appositi moduli, le violazioni accertate mentre gli agenti volontari,
di  cui  al  precedente  comma,  redigeranno  verbali  di riferimento
conformi   alla  legislazione  vigente,  nei  quali  dovranno  essere
specificate   tutte   le   circostanze   del  fatto  e  le  eventuali
osservazioni   del   contravventore,   da   trasmettere  all'ente  di
appartenenza  ed  all'autorita'  competente  per le contestazioni e/o
l'irrogazione delle relative sanzioni».
    31. Dopo l'Art. 37 e' aggiunto il seguente articolo:
      «Art.  37-bis  (Divieti non sanzionati). - 1. Per le violazioni
ai  divieti  previsti  dalla  presente  legge  e  dal  regolamento di
attuazione,  non  espressamente sanzionati, si applica la sanzione da
un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 27 gennaio 2003
                                IORIO