Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne».(GU n.37 del 13-9-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 1. Alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, concernente: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne» sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi. 2. Il comma 1 dell'Art. 6, e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque eserciti la pesca senza la prescritta licenza o con la licenza scaduta e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 600.000». 3. Dopo il comma 1 dell'Art. 6 e' inserito il seguente: «1-bis. Chiunque eserciti la pesca senza aver pagato la tassa regionale e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della tassa dovuta in relazione al tipo di pesca praticata al momento». 4. Il comma 9 dell'Art. 7, e' sostituito dal seguente: «9. La violazione dei divieti e degli obblighi di cui al comma 3, 4 e 7 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000 oltre al ritiro della licenza per tre anni. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000, oltre alla sospensione della licenza per un periodo massimo di anni sei». 5. Il comma 1 dell'Art. 8, e' sostituito dal seguente: «1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito la commissione tecnico-consultiva regionale ad eccezione dei ripopolamenti pronta pesca con trota iridea (salmo gairdner), nelle acque di categoria B». 6. Il comma 5 dell'Art. 8, e' sostituito dal seguente: «5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000». 7. Dopo il comma 3 dell'Art. 10 e' inserito il seguente: «3-bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000». 8. Il comma 4 dell'Art. 11, e' sostituito dal seguente: «4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni». 9. Il comma 2 dell'Art. 12, e' sostituito dal seguente: «2. Per le dighette, briglie e sbarramenti in genere, gia' realizzati, quando la loro stabilita' richiedera' opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, si provvedera' anche a realizzare quanto disposto nel comma precedente». 10. Il comma 3 dell'Art. 12, e' sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 18.000.000». 11. Il comma 6 dell'Art. 13, e' sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni di cui ai comma 1, 3 e 5 del presente articolo comporta il pagamento delle sanzioni amministrative da lire 1.000.000 ad un massimo di lire 6.000.000». 12. La lettera d) del comma 1 dell'Art. 18, e' sostituita dalla seguente lettera: «d) un rappresentante regionale, per ciascuna provincia, designato di concerto dalle associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella Regione e riconosciute in sede nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio». 13. Il comma 7 dell'Art. 20, e' sostituito dal seguente: «7. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000, mentre quella relativa alla violazione delle disposizioni dei commi 3 e 5 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 3.000.000». 14. I commi 1 e 2 dell'Art. 21, sono sostituiti dai seguenti: «1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, sono dati in concessione dalla provincia, previa convenzione, alle sezioni provinciali delle associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad associazioni operanti in ambito locale da almeno un quinquennio, secondo modalita' e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale. Al fine di consentire uniformita' di indirizzo, la giunta regionale, sentite le province, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva e divulga una convenzione tipo. 2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna provincia, non puo' avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun corpo idrico, rispettando i tratti di categoria A, B e C, con il limite massimo di km 8 per le associazioni riconosciute a livello nazionale. Tale limite e' concesso per lo svolgimento di gare di pesca a carattere nazionale o internazionale. Per le associazioni riconosciute a livello regionale o provinciale il limite massimo per il rilascio delle autorizzazioni e' di km 4. Sui tratti autorizzati e' vietato lo svolgimento di gare di pesca ad associazioni diverse da quelle concessionarie. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici e' di almeno km 1. Le concessioni sui laghi, bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di piu' autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza penimetrale complessiva, destinata alla libera pesca». 15. Il comma 4 dell'Art. 21, e' sostituito dal seguente: «4. L'inosservanza delle norme contenute nei commi 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000 e l'immediata revoca della concessione». 16. Dopo il comma 4 dell'Art. 22, sono inseriti i seguenti: «4-bis. I titolari dei laghetti per la pesca a pagamento esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, devono uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo entro l'anno 2003; 4-ter. L'introduzione di fauna ittica negli invasi ove si pratica la pesca a pagamento deve essere accompagnata da idonea certificazione veterinaria rilasciata a norma di legge». 17. Il comma 5 dell'Art. 22, e' sostituito dal seguente: «5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4-bis del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000 mentre quella relativa alla violazione di cui al comma 4-ter e' punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000». 18. Dopo la lettera g) dell'Art. 27 e' aggiunta la seguente lettera: «h) Trabucco: con rete suddivisa in due parti e cioe': parte centrale e parte esterna; la parte centrale con lato inferiore a metri 4 e con maglia non inferiore a mm 10 per lato; la parte esterna con lato massimo di metri 20 e con maglia non inferiore a mm. 20 per lato e che comunque non occupi oltre la meta' del letto del fiume o dell'alveo idrico». 19. La lettera b) del comma 1 dell'art, 28, e' sostituita dalla seguente lettera: «b) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm 20. l'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto». 20. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'Art. 28 e' inserita la seguente lettera: «a-bis) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm 20. L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto». 21. Il comma 6 dell'Art. 28, e' sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 aumentata di lire 50.000 per ogni attrezzo in piu' rispetto al numero consentito dal presente articolo». 22. Il comma 2 dell'Art. 29, e' sostituito dal seguente: «2. La pesca notturna e' consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria A e B ad esclusione del fiume Biferno ove la pesca e' consentita solo a valle della diga del Liscione». 23. Il comma 13 dell'Art. 29, e' sostituito dal seguente: «13, La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2-bis, 8 e 9 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000 mentre per ogni capo pescato in violazione dei commi 1, 2-bis, 8, 9 e 10 si applica la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000». 24. La lettera d) del comma 1, dell'Art. 30 e' sostituita dalla seguente lettera: «d) mediante pasturazione ed esca con organi contenenti sangue e sostanze chimiche». 25. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'Art. 30 e' inserita la seguente lettera: «f-bis) nei tratti in concessione senza il permesso del concessionario». 26. Il comma 4 dell'Art. 30, e' sostituito dal seguente: «4. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongono ad un raggio non inferiore a metri 10 in linea d'area; tale limite e' elevato a metri 15 per chi fa uso della bilancella. Nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porra' a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori». 27. Il comma 5 dell'Art. 30, e' sostituito dal seguente: «5. La violazione delle disposizioni di cui ai punti a), b), c), d), ed f-bis) del comma 1, nonche' quella relativa ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000, mentre quella di cui al punto e) del comma 1, con sanzione amministrativa da ". 300.000 a ". 1.800.000 e con denuncia alla competente autorita' giudiziaria». 28. Il comma 1 dell'Art. 35, e' sostituito dal seguente: «1. La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti, a norma del decreto legislativo n. 152/1999, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica». 29. Il comma 1 dell'Art. 37, e' sostituito dal seguente: «1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne e' esercitata dagli agenti delle amministrazioni provinciali, i quali rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonche' dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, dalle guardie municipali, dalle guardie forestali e campestri delle comunita' montane, dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria. La vigilanza e' esercitata altresi' dagli agenti volontari delle associazioni di categoria di cui all'Art. 21, comma 1, e da quelli di protezione ambientale, i quali svolgono le proprie funzioni anche al di fuori dei tratti di acque pubbliche dati in concessione alle associazioni di pescatori sportivi». 30. Il comma 2 dell'Art. 37, e' sostituito dal seguente: «2. Gli addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su appositi moduli, le violazioni accertate mentre gli agenti volontari, di cui al precedente comma, redigeranno verbali di riferimento conformi alla legislazione vigente, nei quali dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, da trasmettere all'ente di appartenenza ed all'autorita' competente per le contestazioni e/o l'irrogazione delle relative sanzioni». 31. Dopo l'Art. 37 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 37-bis (Divieti non sanzionati). - 1. Per le violazioni ai divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, non espressamente sanzionati, si applica la sanzione da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.200.000». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 27 gennaio 2003 IORIO