COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 11 settembre 2003 

Aggiornamento  del «Piano delle attivita' di adeguamento delle misure
di  protezione  fisica  e  di  progressiva  riduzione  del livello di
rischio degli impianti nucleari». (Ordinanza n. 11/2003).
(GU n.218 del 19-9-2003)

                       IL COMMISSARIO DELEGATO

  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del
14 febbraio  2003  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in
relazione  alle  attivita'  di  smaltimento  dei  rifiuti radioattivi
dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte,  in  condizioni  di  massima  sicurezza,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del 12 marzo 2003 -
serie generale - n. 59;
  Vista  l'ordinanza  n.  3267  del  7 marzo  2003 del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 17 marzo 2003 - serie generale - n. 63;
  Viste  le  ordinanze  n. 1 e n. 2 del 21 marzo 2003 del commissario
delegato,   pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 2 aprile 2003 - serie generale - n. 77;
  Vista   l'ordinanza   n.  4  dell'11 aprile  2003  del  Commissario
delegato,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 29 aprile 2003 - serie generale - n. 98;
  Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
9 luglio 2003 - serie generale - n. 157;
  Vista l'ordinanza n. 9 del 29 luglio 2003 del Commissario delegato,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
13 agosto 2003 - serie generale - n. 187;
  Considerato  che  sebbene  l'eliminazione  di  ogni  rischio  possa
avvenire  solo  con lo smantellamento completo delle centrali e degli
impianti  e  con  la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e'
tuttavia urgente realizzare le misure dirette a limitare il rischio;
  Ritenuto  necessario  adeguare  le  centrali e gli impianti oggetto
dell'O.P.C.M.  n.  3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla
nuova  situazione internazionale, riportati nella citata ordinanza n.
2  del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonche' progredire nel
processo  di  riduzione del livello di rischio delle centrali e degli
impianti  accelerando  lo  smantellamento  degli impianti stessi e la
messa  in  sicurezza dei materiali radioattivi; necessario accelerare
ulteriormente  la  messa in sicurezza dei rifiuti liquidi a piu' alta
attivita'  conservati  presso l'impianto nucleare Eurex del Centro di
Saluggia;

                              Dispone:

  1.  L'aggiornamento del «Piano delle attivita' di adeguamento delle
misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di
rischio  degli  impianti  nucleari»,  riportato  in allegato sotto la
lettera  «A»  all'ordinanza  n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario
delegato,  limitatamente  alle  misure  ed  alle  attivita'  relative
all'impianto  nucleare  Eurex del centro di Saluggia, riportate nella
tabella allegata alla presente ordinanza.
  2.  La  sostituzione,  per  effetto  dell'aggiornamento  di  cui al
precedente   punto  1),  della  tabella  riportata  a  pagina  cinque
dell'allegato  «A»  alla  citata  ordinanza  n.  4/2003,  con  quella
allegata alla presente ordinanza.
  3.  Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma
1,  dell'O.P.C.M.  n.  3267/2003,  sono  posti a carico delle risorse
previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.
  4.   La   comunicazione   della  presente  ordinanza  al  Ministero
dell'ambiente  e  tutela del territorio, al Ministero delle attivita'
produttive,   al   Ministero   dell'interno,  al  Dipartimento  della
protezione   civile,   alla   commissione  tecnico-scientifica  della
Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  alla  Regione  Piemonte,
all'APAT,  all'ente  per  le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas.
  5.   L'immediata   efficacia   della   presente   ordinanza   e  la
pubblicazione  della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con omissione dell'allegato.
    Roma, 11 settembre 2003
                                        Il Commissario delegato: Jean