REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2003, n. 27 

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 19 maggio 2003, n. 27.
Modifiche all'Art. 8 dello statuto della Regione Toscana
(GU n.39 del 27-9-2003)

             (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 21 del 19 maggio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge statutaria:
                               Art. 1.
            Modifiche al primo e terzo comma dell'Art. 8
    1.  Il comma 1 dell'Art. 8 dello statuto della Regione Toscana e'
sostituito dal seguente:
        «l'ufficio  di  presidenza e' composto dal Presidente, da due
vice presidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di
questore».
    2.  Il comma 3 dell'Art. 8 dello statuto della Regione Toscana e'
sostituito dal seguente:
        «all'elezione  dei  due  vice  presidenti,  dei due segretari
questori  e  dei  due  segretari  si procede con votazioni separate a
scrutinio  segreto.  Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti».
    La   presente  legge  statutaria  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge statutaria della Regione Toscana.
      Firenze, 19 maggio 2003
                               MARTINI