LEGGE STATUTARIA REGIONALE 19 maggio 2003, n. 27. Modifiche all'Art. 8 dello statuto della Regione Toscana(GU n.39 del 27-9-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 19 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge statutaria: Art. 1. Modifiche al primo e terzo comma dell'Art. 8 1. Il comma 1 dell'Art. 8 dello statuto della Regione Toscana e' sostituito dal seguente: «l'ufficio di presidenza e' composto dal Presidente, da due vice presidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore». 2. Il comma 3 dell'Art. 8 dello statuto della Regione Toscana e' sostituito dal seguente: «all'elezione dei due vice presidenti, dei due segretari questori e dei due segretari si procede con votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti». La presente legge statutaria e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana. Firenze, 19 maggio 2003 MARTINI