MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 settembre 2003 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti  della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,
per  la  campagna  vitivinicola  2003/2004, nella provincia di Ascoli
Piceno.
(GU n.228 del 1-10-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  VI,  lettera  F, punto 2, che
prevede  che,  qualora  le  condizioni  climatiche lo richiedano, gli
Stati  membri  interessati  possono  autorizzare l'aumento del titolo
alcolometrico  volumico  naturale  (effettivo  o potenziale) dell'uva
fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del
vino  nuovo  ancora  in  fermentazione  e  del  vino  atto  a dare un
V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato  della  giunta  regionale  Marche - Dipartimento
sviluppo  economico,  con  il  quale la stessa ha certificato che nel
territorio  della  provincia di Ascoli Piceno si sono verificate, per
la  vendemmia  2003,  condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della provincia di Ascoli Piceno provenienti dalle zone di produzione
delle  uve atte a dare i seguenti V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie,
sottozone  e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici
disciplinari di produzione:
    «Rosso Piceno»;
    «Falerio dei Colli Ascolani»;
    «Offida».
  2.  Le  operazioni  di  arricchimento,  per  i v.q.p.r.d. di cui al
precedente  comma,  debbono  essere  effettuate  secondo le modalita'
previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo
di  due  gradi,  utilizzando  mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato  e  rettificato,  o  mediante  concentrazione parziale, o
mediante  l'osmosi  inversa,  fatte  salve le misure piu' restrittive
previste dal disciplinare di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei  vini  spumanti  della denominazione di origine
controllata  «Offida»  di  cui al comma 1 del presente articolo, sono
autorizzate per la varieta' di vite «Passerina».
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi,
utilizzando  mosto  di  uve  concentrato o mosto di uve concentrato e
rettificato,  o mediante concentrazione parziale, o mediante l'osmosi
inversa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 23 settembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate