N. 68 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 settembre 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 settembre 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Statuto regionale - Deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria - Disposizioni riguardanti il Presidente della Giunta e la Giunta regionale - Introduzione di un sistema di elezione del Presidente della Giunta sostanzialmente non diverso dal suffragio universale e diretto - Contestuale previsione che nei casi di dimissioni volontarie, incompatibilita' sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta subentri il Vice Presidente - Ricorso governativo ex art. 123, comma secondo, Cost. - Denunciata violazione del vincolo di interdipendenza (espresso dal principio «simul stabunt, simul cadent») fra Presidente eletto a suffragio universale e diretto, Giunta e Consiglio regionale - Contrasto con l'obbligo costituzionalmente previsto di dimissioni della Giunta e di scioglimento del Consiglio - Violazione della riserva di legge regionale in materia elettorale. - Deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria, approvata in seconda votazione il 31 luglio 2003, art. 33. - Costituzione, artt. 122, quinto comma, e 126, terzo comma. Statuto regionale - Deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria - Disciplina del sistema elettorale - Previsione di un sistema di elezione su base proporzionale con voto di preferenza e premio elettorale di maggioranza - Ricorso governativo ex art. 123, comma secondo, Cost. - Denunciata violazione della riserva di legge regionale in materia elettorale - Limitazione dei poteri del Consiglio regionale e dell'iniziativa popolare referendaria - Lesione del principio di democrazia diretta - Esorbitanza dall'ambito della potesta' statutaria delle Regioni. - Deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria, approvata in seconda votazione il 31 luglio 2003, artt. 38, comma 1, lettere a) ed e). - Costituzione, artt. 122, primo comma, e 123, primo comma. Statuto regionale - Deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria - Disciplina della potesta' regolamentare - Attribuzione al Consiglio regionale dell'esercizio di essa nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato - Ricorso governativo ex art. 123, comma secondo, Cost. - Denunciato contrasto con il dettato costituzionale che non riconosce al Consiglio regionale alcuna potesta' regolamentare - Violazione del principio di separazione dei poteri. - Deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria, approvata in seconda votazione il 31 luglio 2003, artt. 34, comma 1, lettera i), e 43. - Costituzione, art. 121. Statuto regionale - Deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria - Disposizioni sull'ordinamento amministrativo regionale - Prevista disciplina da parte della Regione del regime contrattuale dei dirigenti - Ricorso governativo ex art. 123, comma secondo, Cost. - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» (rientrando in essa gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro pubblico). - Deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria, approvata in seconda votazione il 31 luglio 2003, art. 50, comma 5. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l). Statuto regionale - Deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria - Disciplina della potesta' normativa tributaria regionale - Ricorso governativo ex art. 123, comma secondo, Cost. - Denunciata esorbitanza dall'ambito della potesta' statutaria delle Regioni. - Deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria, approvata in seconda votazione il 31 luglio 2003, art. 51. - Costituzione, art. 123, primo comma. Statuto regionale - Deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria - Ricorso governativo ex art. 123, comma secondo, Cost. - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della deliberazione impugnata e di inibirne la promulgazione. - Deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria, approvata in seconda votazione il 31 luglio 2003, artt. 33, 38, comma 1, lett. a) ed e), 34, comma 1, lett. i), 43, comma 2, 50, comma 5, e 51. - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. l), 121, 122, commi primo e quinto, 123, primo comma, e 126, comma terzo.(GU n.40 del 8-10-2003 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, nei confronti della Regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dello statuto della Regione Calabria approvato dal consiglio regionale in prima deliberazione il 13 maggio 2003, in seconda deliberazione il 31 luglio 2003 e pubblicato nel supplemento straordinario del B.U.R. n. 4 del 6 agosto 2003, giusta delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2003, con riguardo agli articoli 33, 38 comma 1 lettere (a) ed (e); 34 e 43 comma 2; 50 comma 5 e 51. La Costituzione italiana, nel suo testo novellato dalle riforme del 1999 e del 2001, ha disegnato con sistematica precisione la potesta' statutaria delle regioni, assoggettandola, da un lato, ad un procedimento di formazione «aggravato» dalla doppia deliberazione del Consiglio a maggioranza qualificata e dalla eventuale consultazione referendaria (sul modello delle leggi di revisione costituzionale); attribuendogli, dall'altro - insieme con l'affrancamento dell'approvazione parlamentare - una collocazione privilegiata nella gerarchia delle fonti regionali. Il sistema cosi' delineato dal Costituente se soddisfa appieno l'istanza autonomistica non trascura pero', certo, il principio di legalita' costituzionale, che riceve adeguata protezione attraverso una rigorosa delimitazione della potesta' statutaria ed una specifica disciplina del sindacato di costituzionalita' del suo esercizio. Sindacato che, con il presente ricorso, il Governo della Repubblica chiede a codesta Corte. E' avviso del Governo, infatti, che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Calabria abbia ecceduto dalla propria potesta' statutaria in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso. 1. - L'art. 33 dello statuto viola gli artt. 122 e 126 Costituzione. La normativa costituzionale richiamata, segnatamente l'art. 122, ultimo comma e 126, terzo comma, sanciscono un vincolo di interdipendenza fra giunta (e suo presidente eletto a suffragio universale e diretto) e consiglio. Vincolo espresso dal principio simul stabunt, simul cadet e che e' evidentemente posto a garanzia della stabilita' dell'esecutivo regionale. Il richiamato terzo comma dell'art. 126 dispone infatti che «l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. Tale norma va letta in correlazione con l'ultimo comma dell'art. 122, il quale dispone che il presidente della giunta regionale e' eletto a suffragio universale e diretto salvo che lo statuto regionale disponga diversamente. Da tale combinato disposto si evince il principio che in tanto lo statuto regionale puo' discostarsi dal principio del simul stabunt simul cadent in quanto contestualmente preveda un sistema di elezione del presidente della giunta regionale diverso dal suffragio diretto (Corte cost. sent. 20 giugno 2002 n. 304). La norma statutaria in epigrafe ha violato le regole ed il principio di cui sopra, in quanto l'art. 33 richiamato prevede che il presidente e il vice presidente della giunta regionale, indicati sulla scheda elettorale, siano votati contestualmente agli altri componenti del consiglio regionale e siano poi nominati dal consiglio nella seduta di insediamento, nella quale si approva la mozione sul programma di governo (commi 1 e 2) e che la mancata nomina del presidente e del vice presidente, indicati dal corpo elettorale, comporta lo scioglimento del consiglio regionale (comma 3). Peraltro, viene previsto che nei casi di dimissioni volontarie, incompatibilita' sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del presidente della giunta regionale, subentri il vice presidente (comma 4). La norma statutaria, quindi, dopo aver disciplinato una forma di elezione sostanzialmente diretta a suffragio universale (tanto vero che specificamente prevede lo scioglimento del consiglio regionale in caso di mancata nomina del presidente e del vice presidente indicati dall'elettorato) viola pero' l'art. 126, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio regionale, nei casi espressamente indicati nello stesso art. 126, sostituendo a tale conseguenza il subentro del vice presidente al presidente. La medesima norma, statutaria, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 122 della Costituzione andando ad incidere in materia elettorale, che e' materia coperta da riserva di legge regionale. 2. - L'art. 38 dello statuto, comma 1, lettere (a) ed (e) viola gli artt. 122, primo comma e 123, primo comma della Costituzione. La norma statutaria richiamata prevede la disciplina del sistema elettorale, in particolare nella parte in cui (comma 1, lettera a) prevede un sistema di elezione su base proporzionale con voto di preferenza e premio elettorale di maggioranza. Essa si pone, quindi, in contrasto con l'art. 122, primo comma della Costituzione, che demanda la definizione del sistema di elezione alla legge regionale nel quadro unitario dato dai principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica. L'introduzione nello statuto di disposizioni in materia elettorale viola, pertanto, la riserva di legge regionale e costituisce una forte limitazione dei poteri del consiglio. Si tratta, all'evidenza, di una illegittimita' che trascende il dato meramente formale, determinando un «rafforzamento» della fonte normativa lesivo del principio di democrazia diretta. A tacer d'altro, infatti, la norma avrebbe l'effetto di rendere indisponibili all'iniziativa popolare referendaria le norme elettorali, in quanto, a norma dell'art. 11 dello stesso statuto, non e' ammesso referendum per l'abrogazione di norme statutarie. La stessa disposizione risulta, altresi', eccedere la competenza regionale, in relazione all'art. 123, comma primo della Costituzione che fissa rigidamente i contenuti ed i limiti dello statuto stesso. 3. - L'art. 34 dello statuto, comma 1 lettera (i) e l'art. 43, comma 2, violano l'art. 121 della Costituzione ed il principio di separazione dei poteri. Il combinato disposto statutario in epigrafe attribuisce al consiglio regionale l'esercizio di una potesta' regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato in presenza di una normativa costituzionale che non riconosce (et pour cause!) alcuna potesta' regolamentare al consiglio (cosi' come nessuna potesta' regolamentare e' riconosciuta al Parlamento nazionale). Non pare, infatti, potersi sostenere che quanto non e' consentito al Parlamento nazionale in virtu' del principio di separazione dei poteri degli organi dello Stato, possa ritenersi ammesso per quello regionale. Tanto cio' e' vero che prima dell'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, in base alle considerazioni suesposte, il Governo ha rinviato a nuovo esame dei consiglio regionali numerose leggi regionali, che avevano attribuito potesta' regolamentare al consiglio regionale. 4. - L'art. 50 dello statuto, comma quinto, viola l'art. 117, comma secondo, lettera 1, della Costituzione. La norma statutaria in epigrafe sancisce una serie di principi riguardanti i dirigenti regionali e, piu' in generale, gli incarichi e il rapporto di lavoro dirigenziali. Recita il testo statutario nei suoi commi 4, 5 e 6 dell'art. 50: «4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal presidente e dalla giunta e, limitatamente al consiglio, dal presidente e dall'ufficio di presidenza. 5. Nell'esercizio della potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilita' e la comminazione delle sanzioni, nonche' ad istituire il ruolo dei dirigenti della regione e il ruolo dei dirigenti del consiglio regionale. 6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali». Orbene, la norma afferente al regime contrattuale dei dirigenti attribuisce alla Regione competenze riservate allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione (materia «ordinamento civile»), atteso che «gli aspetti fondamentali del rapporto privato e quindi del rapporto di lavoro pubblico, oltre che la disciplina del diritto sindacale» rientrano pacificamente nella nozione di ordinamento civile, per comune intesa di Stato e Regioni. Non a caso nel documento approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome il 21 marzo 2002 si precisa che «poiche' il rapporto di lavoro pubblico e' stato fatto rientrare nella disciplina privatistica, possiamo quindi concludere che, parimenti ai lavoratori privati, anche per quelli alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il legislatore regionale trova un limite invalicabile nella contrattazione nazionale, che puo' a sua volta ricevere una regolamentazione di sostegno da parte del legislatore nazionale». 5. - L'art. 51 dello statuto viola l'art. 123, primo comma della Costituzione. La norma statutaria in epigrafe, disciplinando la potesta' normativa tributaria della Regione, statuisce su materie che non rientrano tra quelle che l'art. 123 della Costituzione attribuisce agli statuti regionali, e che consistono nella forma di governo e nei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Tale disposizione contrasta pertanto con il citato art. 123, primo comma della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede a codesta Corte costituzionale di dichiarare la illegittimita' costituzionale della deliberazione legislativa statutaria impugnata nei termini sopra precisati e di inibirne la promulgazione. Si esibiranno la predetta deliberazione ed estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 agosto 2003. Roma, addi' 3 settembre 2003 Vice avvocato generale dello Stato: Ignazio Francesco Caramazza 03C1061