N. 801 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2003
Ordinanza emessa il 27 marzo 2003 dal tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Morozova Ekaterina Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al reato, di maggiore gravita', di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa, per il quale e' previsto l'arresto facoltativo in flagranza - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3 e 13.(GU n.40 del 8-10-2003 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento penale n. 864/03 RGNR e 379/03 R. Trib. nei confronti di Morozova Ekaterina, nata a Vilnius (Lituania) il 4 gennaio 1982, di fatto senza fissa dimora in Italia. In sede di udienza di convalida dell'arresto in data 27 marzo 2003, su richiesta della difesa e sentito il p.m., ha emesso la seguente ordinanza (art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87). Morozova Ekaterina e' stata tratta in arresto in data 27 marzo 2003 per essersi resa responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., perche', senza giustificato motivo, si e' trattenuta nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis in data 5 marzo 2003 a seguito di emissione di decreto di espulsione del Prefetto di Asti emesso e notificato in pari data. Il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio per direttissima, ai sensi dell'art. 14 comma 5-quinquies legge cit.; in sede di convalida poi la difesa dell'imputata, premesso che l'arresto e' avvenuto nel rispetto dei presupposti normativi, ha sollevato l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinquies nella parte in cui prevede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con gli artt. 3 e 13 Costituzione. Questo giudice rileva innanzitutto la rilevanza della questione per la decisione del caso in esame, atteso che l'imputata e' stata arrestata perche' sorpresa nella flagranza del reato contestatole, sono stati rispettati da parte della p.g. che ha proceduto all'arresto gli obblighi previsti dall'art. 386, c.p.p., cosi' come le prescrizioni normative poste dagli artt. 390 e 391 c.p.p. e quindi dovrebbe trovare applicazione la norma dell'art. 14, comma 5-quinquies che imporrebbe di convalidare l'arresto in quanto obbligatorio. La norma appare costituzionalmente illegittima. I parametri costituzionali in relazione ai quali la norma in questione appare contrastare si ravvisano nei principi stabiliti dagli artt. 3 e 13 della Carta costituzionale. La norma in questione ad avviso di questo giudice si pone in contrasto innanzitutto con l'art. 13 della Costituzione. L'istituto dell'arresto, quale strumento di temporanea privazione della liberta' personale, soggiace al rispetto dei principi posti dall'art. 13 Cost. che, com'e' noto, prevede la possibilita' di comprimere la liberta' personale solo in forza di atti motivati dell'Autorita' giudiziaria e limita l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della p.g. soltanto ai casi eccezionali di necessita' ed urgenza. Da cio' discende come corollario la tassativita' delle ipotesi di arresto previste dagli artt. 380 e 381 C.p.p., non suscettibili di applicazione analogica. Nella disciplina codicistica la misura dell'arresto e' in stretto legame e finalizzata all'applicazione di misure cautelari coercitive, sia pure non costituendo queste ultime il necessario esito della procedura di convalida. Sintomatica di tale necessario collegamento tra la previsione dell'arresto e la sottoponibilita' dell'arrestato a misura cautelare e' del resto anche la norma dell'art. 121, comma primo, disp. att. c.p.p., che prevede che il pubblico ministero disponga la liberazione immediata dell'arrestato quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. E' chiaro che per il reato in esame non sara' mai possibile pervenire all'emissione di misure coercitive, a cio' ostando sia i limiti edittali di pena (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia la tipologia di reato (trattandosi di contravvenzione e non di delitto) Se cosi' e', si deve pervenire alla conclusione che per questo tipo di contravvenzione e' previsto un arresto obbligatorio destinato necessariamente a portare alla liberazione dell'arrestato ancor prima dell'udienza di convalida e che comporta quindi una compressione della liberta' personale non giustificata da un apprezzabile necessita' e dunque non conforme al criterio di cui al comma secondo dell'art. 13 della Costituzione. Ma la norma da applicare appare anche in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto viola il principio di uguaglianza. In particolare non conforme al criterio di ragionevolezza (nell'accezione ormai consolidatasi nella giurisprudenza della Corte costituzionale) si rivela il diverso trattamento dal legislatore riservato a due situazioni diverse, apparendo la disciplina prevista per la condotta di cui all'art. 14, comma 5-ter legge cit., piu' rigorosa rispetto a quella prevista per la condotta di cui all'art. 13 commi 13 e 13-bis stessa Legge, atteso che per il reato di cui all'art. 14, comma 5 e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza mentre per i reati di cui all'art. 13 commi 13 e 13-bis e' previsto l'arresto come facoltativo. Risulta prevista l'obbligatorieta' dell'arresto per il caso di cittadino extracomunitario che sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione del questore e che sia sorpreso nel territorio nazionale (art. 14, comma 5-ter, legge cit.). E' invece meramente facoltativo l'arresto nel caso che il cittadino extracomunitario sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione da parte del giudice, sia stato concretamente espulso ed abbia ciononostante fatto ritorno sul territorio nazionale sul quale venga sorpreso (art. 13, commi 13-bis e ter legge cit.). Il maggior rigore riservato alla prima situazione non si giustifica, ad avviso di questo giudice, sotto nessun plausibile motivo, apparendo anzi la condotta sanzionata dall'art. 13 cit. piu' grave di quella punita dall'art. 14 stessa legge: prova ne sia che si tratta, nell'un caso, di un delitto punito con la reclusione fino a quattro anni, nell'altro caso di una contravvenzione punita con l'arresto fino ad un anno. A fondare tale diversita' di trattamento non appare emergere neppure una valida ragione di ordine pratico. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso che faccia ritorno nel territorio dello Stato non si trova in una situazione fattuale diversa da colui che da un simile provvedimento non sia mai stato raggiunto e che sia stato invece colpito dal provvedimento del questore ai sensi del successivo articolo 14. Anzi appare certamente piu' riprovevole la condotta di colui che, dopo essere stato concretamente espulso dal territorio nazionale, illegittimamente e per la seconda volta vi faccia ritorno, rispetto alla condotta di chi, spesso introdotto per la prima volta in Italia con scarsa o nessuna consapevolezza (si pensi alle giovani da avviare alla prostituzione, sovente condotte in Italia da terzi contro la loro volonta), si trovi a dover ottemperare ad un ordine di espulsione senza neppure avere i mezzi materiali per poterlo fare (e' frequente nell'esperienza di questo giudice il caso, del resto anche odierno, di cittadina extracomunitaria che ha dichiarato di non avere il denaro per affrontare il viaggio ovvero di avere difficolta' a rientrare nel proprio paese in quanto priva di documenti). Anche nel caso del cittadino espulso che rientri nel territorio dello Stato sussistono inoltre le medesime ragioni di urgenza che sussistono per il cittadino al quale un provvedimento di espulsione del questore sia stato notificato. Appare quindi evidente che la disciplina difforme riservata alle due fattispecie non e' ragionevole e come la norma in esame, prevedendo il trattamento piu' rigoroso per la condotta meno grave, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ove tale norma si raffronti con quella dell'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. E' da aggiungersi, ancora sotto il profilo della rilevanza della questione che, ove la previsione dell'arresto fosse in termini di facoltativita', non vi sarebbero nel caso di specie gli estremi per poterlo ritenere giustificato e quindi per convalidarlo, attese le particolarita' del caso (cittadina gia' raggiunta da un precedente provvedimento di espulsione non eseguito e priva di mezzi per la quale anche le autorita' di polizia hanno difficolta' ad eseguire l'espulsione).
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dai difensori in ordine all'art. 14 comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 189/2002 in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione; Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione, a cura della cancelleria della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Riserva il deposito della presente ordinanza nel termine di legge; Ordina l'immediata liberazione di Morozova Ekaterina se non ristretta per altra causa. Asti, addi' 27 marzo 2003 Il giudice monocratico: Polidori 03C1076