IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale il dott. Jelovac Nikola, cittadino
croato, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione
in psichiatria conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di medico specialista in psichiatria;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di formazione professionale, complementari dei predetti titoli
abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini
dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo ha ritenuto
di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto
disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
115/1992;
Visto il D.D. in data 16 giugno 2003 con il quale e' stato
disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 luglio
2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto
legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Jelovac
Nikola e' risultato idoneo;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo di medico specialista in psichiatria;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di specializzazione in psichiatria rilasciato in data
28 dicembre 1993 dal Ministero della sanita' croato al dott. Jelovac
Nikola, nato a Split-Spalato (Croazia) il 28 maggio 1958, e'
riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello
svolgimento delle attivita' sanitarie netl'ambito del Servizio
sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione
in materia.
2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di
soggiorno.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2003
Il direttore generale: Mastrocola