AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003 

Proroga  del  termine  di  cui  agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13,
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
30  maggio  2001,  n.  120/01, in materia di rigassificazione di Gnl.
(Deliberazione n. 113/03).
(GU n.239 del 14-10-2003)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 29 settembre 2003;
  Premesso che:
    l'art.  24,  comma  5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
17 maggio  1999,  n.  144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00)
attribuisce  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas (di
seguito: l'Autorita) il potere di fissare «i criteri atti a garantire
a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la
massima   imparzialita'   e   la  neutralita'  del  trasporto  e  del
dispacciamento  e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di
normale  esercizio  e  gli  obblighi  dei  soggetti  che  svolgono le
attivita'  di  trasporto  e  dispacciamento  del  gas e che detengono
terminali di Gnl»;
    con  la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 147 del 27 giugno 2001,
recante  criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto
e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di
Gnl  (di  seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorita' ha previsto,
agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, disposizioni urgenti in materia
di  accesso  al  servizio  di  rigassificazione di Gnl, efficaci fino
all'emanazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 24, comma 5, del
decreto  legislativo  n.  164/00, e comunque non oltre il termine del
30 settembre 2002;
    con  la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 190 del 14 agosto 2002,
recante  garanzie  di libero accesso al servizio di trasporto e norme
per  la  predisposizione di codice di rete (di seguito: deliberazione
n.  137/02), l'Autorita' ha prorogato, ai sensi dell'art. 23, sino al
30 settembre   2003   l'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 14  e  15  della  deliberazione  n. 120/01, relativamente al
servizio di rigassificazione di Gnl;
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il decreto legislativo n. 164/2000;
  Viste:
    la deliberazione n. 120/01;
    la deliberazione n. 137/02;
  Considerato   che   a  seguito  del  procedimento  di  verifica  di
conformita'  del  codice di rete predisposto dalla societa' Snam Rete
Gas  S.p.a., e' emersa l'esigenza di approfondire il profilo relativo
all'interazione  tra  il  servizio  di  trasporto  e  il  servizio di
rigassificazione;
  Ritenuto   necessario   che,  nelle  more  dell'adozione  da  parte
dell'Autorita'  del  provvedimento  in materia di rigassificazione di
Gnl,  di  cui  all'art.  24,  comma  5,  del  decreto  legislativo n.
164/2000,  sia  prorogata  l'efficacia  delle  disposizioni contenute
negli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01;
                              Delibera:
  Di prorogare le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 12
e 13, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  147  del  27  giugno 2001, sino alla data del
30 settembre 2004.
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito Internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (www.autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore dalla data di pubblicazione.
    Milano, 29 settembre 2003
                                                 Il presidente: Ranci