AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 15 ottobre 2003 

Applicazione   dell'art.   108,   comma  3,  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di edilizia.
(Deliberazione n. 269).
(GU n.251 del 28-10-2003)

  Riferimento  normativo:  art.  108, comma 3, decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (AG 75/03).
                            IL CONSIGLIO

  Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

                        Considerato in fatto:
  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  alla cui vigilanza e'
sottoposto il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio
e,  conseguentemente,  le  attivita'  per  le  quali  l'iscrizione al
predetto registro assume valenza abilitante, come quelle disciplinate
dalla  legge 5 marzo 1990, n. 46, recepita dal testo unico in materia
di  edilizia, ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione di questa
Autorita'   sulle   problematiche   interpretative   ed   applicative
concernenti l'art. 108, comma 3, del suddetto testo unico.
  In  particolare  si  evidenzia  la difficolta' di coordinare con le
altre  norme  disciplinanti  la materia la disposizione contenuta nel
citato   articolo,   secondo   cui   sono   in  ogni  caso  abilitate
all'esercizio  delle  attivita'  di cui al comma 1 (individuate prima
dalla   legge   n.   46/1990   ora  dall'art.  107  del  testo  unico
dell'edilizia) le imprese in possesso di attestazione per le relative
categorie rilasciata da una SOA debitamente autorizzata, e si pone il
problema  di  individuare  le  «corrispondenze»  tra le categorie (di
opere  generali e specializzate) previste nell'allegato A del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e le tipologie di impianti
previste  dall'art.  107  del  testo unico dell'edilizia. Entrambe le
questioni  sono  poste  con  specifico riguardo alle imprese iscritte
prima  dell'entrata in vigore del citato testo unico presso la camera
di  commercio, per attivita' impiantistiche sottratte alla disciplina
della  legge  n.  46/1990  e  che,  entro  la  predetta data, abbiano
richiesto,  con  riferimento  a  dette  attivita',  l'attestazione di
qualificazione.  Si  evidenzia,  infatti,  che tali imprese avrebbero
ottenuto   l'attestazione   di  qualificazione  senza  il  preventivo
accertamento  del  posseso del requisito tecnico-professionale di cui
all'art.  109,  comma  1,  di  detto testo unico e, conseguentemente,
senza aver dovuto individuare il responsabile tecnico.

                        Ritenuto in diritto:
  Occorre  in  primo luogo ricostruire l'evoluzione subita dal quadro
normativo di riferimento.
  Al  riguardo  si  rileva  che  ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge  n.  46/1990:  «Sono  soggetti  all'applicazione della presente
legge  i  seguenti  impianti  relativi  agli  edifici  adibiti ad uso
civile:
    a) gli  impianti  di produzione, di trasporto, di distribuzione e
di  utilizzazione  di  energia  elettrica all'interno degli edifici a
partire   dal   punto  di  consegna  dell'energia  fornita  dall'ente
distributore;
    b) gli  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici  in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
    c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
    d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di uso,
di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
    e)  gli  impianti  per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato  liquido  o  aeriforme  all'interno degli edifici a partire dal
punto   di   consegna  del  combustibile  gassoso  fornito  dall'ente
distributore;
    f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili;
    g) gli impianti di protezione antincendio.».
  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447
«Regolamento  di  attuazione  della  legge  n.  46/1990 in materia di
sicurezza  degli  impianti»  ha  chiarito,  all'art.  1,  cosa  debba
intendersi per edifici adibiti ad uso civile e agli articoli 2 e 3 ha
fornito     ulteriori     precisazioni     quanto     ai    requisiti
tecnico-professionali  da  possedersi  dall'imprenditore  o  dal  suo
responsabile   tecnico,  nonche'  precisato  che  il  certificato  di
riconoscimento  dei  medesimi  requisiti  e'  rilasciato alle imprese
singole o associate dalla camera di commercio.
  Successivamente,   il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
6 giugno  2001, n. 380, contenente il «testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di edilizia», la cui entrata
in  vigore  e'  stata  differita, con legge n. 463/2001, al 30 giugno
2002:
    con  l'art. 107 ha ampliato l'ambito, di applicazione della sopra
riportata legge n. 46/1990 agli «impianti relativi agli edifici quale
che ne sia la destinazione d'uso»;
    con  l'art.  108,  commi  1  e 2, ha riconfermato quanto disposto
dall'art.  2  della  legge  n.  46/1990,  e  cioe'  che  la  relativa
abilitazione e' attestata dall'iscrizione al registro ditte di cui al
regio decreto n. 2011/1934 o nell'albo delle imprese artigiane di cui
alla  legge n. 443/1985 e che l'esercizio dell'attivita' in questione
e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui
al  successivo art. 109 da parte dell'imprenditore, il quale, ove non
ne   sia  in  possesso,  prepone  all'esercizio  delle  attivita'  un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti;
    con  il  comma  3 dello stesso art. 108 ha introdotto una novita'
rispetto  al  dettato  di  cui  alla  legge  n.  46/1990  ponendo una
corrispondenza  con  il regime di qualificazione SOA, lasciando salvo
in  ogni  caso l'esercizio delle attivita' impiantistiche de qua alle
imprese  «in  possesso  di  attestazione  per  le  relative categorie
rilasciata   da   una   societa'  organismo  di  attestazione  (SOA),
debitamente  autorizzata  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000».
  In  tale ambito normativo si inseriscono le disposizioni dettate da
questa  Autorita'  relativamente alla disciplina precedente l'entrata
in vigore del testo unico dell'edilizia. Al riguardo l'Autorita':
    con  determinazione  n.  56/2000  ha chiarito che «l'attribuzione
della  qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5,
OS9,  OS14,  OS16,  OS17,  OS19,  OS22,  OS27, OS28 e OS30, in quanto
prevedono  l'esecuzione  di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui
all'art.  1  della  legge  5 marzo  1990,  n. 46, e' condizionata dal
possesso  da  parte  dell'impresa  dell'abilitazione prescritta dalla
suddetta  legge  n.  46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di
iscrizione alla CCIAA»;
    con  determinazione  n.  6/2001  ha  precisato che «ai fini della
qualificazione  nelle  categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9,
OS14,  OS16,  OS17,  OS19,  OS22, OS27, OS28 e OS30, la presena nella
direzione  tecnica dell'impresa di soggetti in possesso dei requisiti
tecnico  professionali  di  cui  all'art. 3 della legge n. 46/1990 e'
equivalente  alla dimostrazione, tramite certificato della CCIAA, del
possesso   della   abilitazione  prevista  dalla  suddetta  legge  n.
46/1990».
  A  seguito  dell'introduzione del richiamato art. 108, comma 3, del
testo  unico  dell'edilizia  e  alla  luce  della  sopra  individuata
corrispondenza  tra  categorie  di  opere  generali  e specializzate,
previste  nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica
n.  34/2000,  e  lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1
della  legge n. 46/1990, ora art. 107 del citato testo unico, si puo'
rilevare che:
    la  corrispondenza con il regime di qualificazione SOA introdotta
dall'art.  108,  comma  3, del testo unico dell'edilizia comporta che
l'attestazione  di  qualificazione  rilasciata  da  una  SOA  per  le
categorie  OG9,  OG10,  OG11,  OS3,  OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17,
OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 ha di per se stessa valenza abilitativa
per  l'esercizio  delle  attivita'  impiantistiche di cui all'art. 1,
comma  1,  della  legge  n.  46/1990,  oggi  art. 107 del testo unico
dell'edilizia.
  In base a quanto sopra considerato;

                            Il consiglio:
  Accerta  che  l'attestazione di qualficazione rilasciata da una SOA
per  le  categorie  OG9,  OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16,
OS17,  OS19,  OS22,  OS27,  OS28  e  OS30 ha di per se stessa valenza
abilitativa  all'esercizio  delle  attivita' disciplinate all'art. 1,
comma 1,  della  legge  n.  46/1990,  ora  art.  107  del testo unico
dell'edilizia.
    Roma, 15 ottobre 2003
                                                 Il presidente: Garri