N. 844 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2003
Ordinanza emessa il 23 maggio 2003 dal giudice di pace di Grumello del Monte nel procedimento civile vertente tra Rasizza Rosario e Polizia stradale di Bergamo - Seriate Circolazione stradale - Rilevazioni effettuate con apparecchi misuratori della velocita' - Valore di fonti di prova - Condizione - Necessita' che consistano in rilievi fotografici (o di altro genere) idonei a formare dati certi in relazione sia alla velocita' tenuta, sia ai dati identificativi del veicolo osservato - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento fra cittadini presunti trasgressori, a seconda del tipo di apparecchio misuratore utilizzato - Violazione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 142, comma 6. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.43 del 29-10-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Sentite le conclusioni delle parti, O s s e r v a L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al provvedimento opposto, si basa sulla rilevazione della velocita' del veicolo del trasgressore effettuata mediante uno strumento (il c.d. «Telelaser»), il cui impiego - com'e' noto - consente all'agente accertatore di inquadrare il veicolo stesso in un mirino e di seguirlo per qualche secondo durante il suo spostamento, effettuando nel contempo la misurazione della relativa velocita'. Tale misurazione avviene proiettando sul veicolo «bersaglio» una rapidissima sequenza di impulsi luminosi coerenti, i cui successivi tempi di riflessione, rapportati all'angolo percorso dal dispositivo durante la misurazione, consentono di ricavare la sua velocita'. L'apparecchio in questione non e' tuttavia provvisto di alcun dispositivo fotografico, di talche' l'identificazione dell'autoveicolo trasgressore e' demandata direttamente all'agente addetto alla sua sorveglianza, senza che della esattezza dell'identificazione vi sia un riscontro probatorio oggettivo. Da siffatta caratteristica discendono due significative conseguenze: in primo luogo, il presunto trasgressore, anche se fermato dalla pattuglia di sorveglianza nell'immediatezza del fatto, e reso edotto dei fatti a lui contestati, si trova nell'impossibilita' di svolgere compiutamente le proprie difese, non potendo prendere visione degli elementi probatori sui quali l'organo amministrativo procedente si e' determinato a muovergli la contestazione; secondariamente, una volta instaurato l'eventuale procedimento di opposizione, egli si trova a dover contrastare, al fine di far escludere giudizialmente la propria responsabilita', il quadro probatorio costituito dalle attestazioni degli agenti verbalizzanti e contenute nell'atto opposto che, in quanto atto di natura pubblica, fa piena fede fino a querela di falso in ordine alla veridicita' delle attestazioni medesime, ancorche' fatte - come poc'anzi illustrato - in assenza di riscontri oggettivi. Con il che' il presunto trasgressore o, in alternativa, qualunque altro soggetto interessato, legittimato a ricorrere, si trova - salvo casi particolari come la sussistenza di evidenti errori nella redazione del provvedimento o della comprovata presenza di particolari condizioni di traffico o atmosferiche al momento della contestazione - nell'impossibilita' di svolgere adeguatamente le proprie difese nei confronti dell'amministrazione resistente, anche nel corso del procedimento giurisdizionale (o amministrativo) di opposizione. A differenti conclusioni si giunge, per contro, nell'ipotesi in cui la pattuglia di sorveglianza abbia svolto l'accertamento sulla velocita' del veicolo servendosi di apparecchi, come il cd. «Autovelox», in grado di fotografare il veicolo del quale viene di volta in volta rilevata la velocita', con conseguente possibilita' per il supposto autore della violazione (o per colui che e' per legge solidalmente obbligato al pagamento della sanzione), di avere piena contezza dei fatti contestati, anche successivamente nei casi di contestazione differita, e di svolgere efficacemente le proprie ragioni tanto nella fase di formazione del provvedimento amministrativo poi opposto, quanto nella successiva procedura di opposizione. La documentazione fotografica viene infatti messa, com'e' noto, a sua disposizione presso gli uffici dell'organo accertatore. Egli puo' quindi decidere in modo consapevole se proporre ricorso nelle forma previste dalla vigente legislazione e, in caso di positivo, svolgere efficacemente le eccezioni che ritenga opportune. Cio' detto, giova ricordare come l'art. 142, comma 6, c.d.s., preveda che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' vanno considerate quali fonti di prova, fra le altre «le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate ...», dovendosi ricomprendere fra queste ultime, tanto quelle fornite di dispositivi fotografici (che consentono quindi la certa ed obbiettiva identificazione del veicolo cui ricondurre l'eventuale violazione), quanto quelle in cui detta identificazione e' demandata al preponderante e decisivo intervento di una persona che, se non altro a causa dei normali limiti derivanti dalla sua natura umana, ben puo' incorrere in errori, e contro i cui effetti il soggetto sanzionato non puo' avvalersi di rimedi giuridicamente efficaci (come avviene, appunto, con il «Telelaser»). Le considerazioni appena svolte valgono, peraltro, anche ove si voglia accogliere l'opinione espressa da taluni giudici di merito, nel senso di considerare tout court illegittime le sanzioni comminate per violazione dei limiti di velocita' qualora la rilevazione sia stata effettuata con apparecchiature sfornite di apparecchi fotografici. Si viene in tal modo a creare una irragionevole distinzione tra i soggetti trasgressori che, giovandosi di detto orientamento, si vedono accogliere le opposizioni proposte contro i provvedimenti sanzionatori loro destinati e coloro che, invece, in quanto individuati tramite apparati rilevatori collegati a macchine fotografiche, si ritrovano ad avere ben minori chance di sfuggire all'azione punitiva della P.A. interessata. Con inevitabile violazione del principio di eguaglianza nello svolgimento dell'azione amministrativa e del diritto di far valere efficacemente i propri diritti in sede giurisdizionale. In estrema sintesi, dal testo del vigente art. 142, comma 6, decreto legislativo n. 285/1992 emerge una ingiustificata disparita' di condizione fra i cittadini utenti della strada destinatari di contestazione attinente al superamento dei limiti di velocita' a seconda che l'accertamento della violazione sia stato eseguito o meno con dispositivi capaci di fornire un riscontro oggettivo dell'identita' del trasgressore, in relazione alla ridotta possibilita' per coloro che rientrino nella seconda ipotesi, rispetto ai primi, di tutelare in via giurisdizionale (o amministrativo-gerarchica) i propri diritti in caso di errori imputabili all'autorita' amministrativa, cui e' demandato di volta in volta il controllo della sicurezza della circolazione. Una simile disparita' assume rilevanza ancora maggiore, se possibile, allorche' la gravita' della trasgressione comporti per il suo presunto autore l'irrogazione di sanzioni di natura personale come la sospensione o il ritiro della patente di guida, capaci di incidere in modo diretto, ancorche' certamente marginale, sull'esercizio di una liberta' fondamentale quale quella di movimento. Per le ragioni che precedono, deve ritenersi non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 142, comma 6, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi misuratori della velocita' dei veicoli possano costituire fonti di prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla velocita' tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato. Ritenuta altresi' rilevante ai fini del decidere la questione appena sollevata, poiche' dall'eventuale accoglimento della relativa eccezione, puo' dipendere quello del ricorso introduttivo del presente procedimento,
P. Q. M. Visto l'art. 23, terzo e quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 142, comma 6, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi misuratori della velocita' dei veicoli possano costituire fonti di prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla velocita' tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato; Sospende il presente giudizio, ordinando la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione sopra prospettata; Ordina altresi' la trasmissione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Grumello del Monte, addi' 23 maggio 2003 Il giudice di pace: Cofano 03C1118