N. 844 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2003

Ordinanza  emessa  il  23 maggio 2003 dal giudice di pace di Grumello
del  Monte  nel  procedimento  civile  vertente tra Rasizza Rosario e
Polizia stradale di Bergamo - Seriate

Circolazione   stradale   -  Rilevazioni  effettuate  con  apparecchi
  misuratori  della velocita' - Valore di fonti di prova - Condizione
  -  Necessita'  che  consistano  in  rilievi fotografici (o di altro
  genere) idonei a formare dati certi in relazione sia alla velocita'
  tenuta,  sia ai dati identificativi del veicolo osservato - Mancata
  previsione  - Irragionevole disparita' di trattamento fra cittadini
  presunti trasgressori, a seconda del tipo di apparecchio misuratore
  utilizzato  -  Violazione  del principio di eguaglianza - Incidenza
  sul diritto alla tutela giurisdizionale.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 142, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.43 del 29-10-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE
    Sentite le conclusioni delle parti,

                            O s s e r v a

    L'applicazione   della   sanzione   amministrativa   di   cui  al
provvedimento  opposto, si basa sulla rilevazione della velocita' del
veicolo  del  trasgressore effettuata mediante uno strumento (il c.d.
«Telelaser»),  il  cui  impiego  -  com'e' noto - consente all'agente
accertatore  di  inquadrare  il  veicolo  stesso  in  un  mirino e di
seguirlo  per qualche secondo durante il suo spostamento, effettuando
nel   contempo   la   misurazione   della  relativa  velocita'.  Tale
misurazione   avviene   proiettando   sul   veicolo  «bersaglio»  una
rapidissima  sequenza  di impulsi luminosi coerenti, i cui successivi
tempi  di riflessione, rapportati all'angolo percorso dal dispositivo
durante la misurazione, consentono di ricavare la sua velocita'.
    L'apparecchio  in  questione  non  e' tuttavia provvisto di alcun
dispositivo     fotografico,     di     talche'     l'identificazione
dell'autoveicolo  trasgressore  e'  demandata direttamente all'agente
addetto   alla   sua   sorveglianza,   senza   che   della  esattezza
dell'identificazione  vi  sia  un  riscontro probatorio oggettivo. Da
siffatta  caratteristica discendono due significative conseguenze: in
primo  luogo,  il  presunto  trasgressore,  anche  se  fermato  dalla
pattuglia  di sorveglianza nell'immediatezza del fatto, e reso edotto
dei  fatti a lui contestati, si trova nell'impossibilita' di svolgere
compiutamente  le  proprie difese, non potendo prendere visione degli
elementi probatori sui quali l'organo amministrativo procedente si e'
determinato  a muovergli la contestazione; secondariamente, una volta
instaurato  l'eventuale  procedimento di opposizione, egli si trova a
dover contrastare, al fine di far escludere giudizialmente la propria
responsabilita',  il  quadro probatorio costituito dalle attestazioni
degli  agenti  verbalizzanti  e  contenute  nell'atto opposto che, in
quanto atto di natura pubblica, fa piena fede fino a querela di falso
in  ordine  alla  veridicita'  delle attestazioni medesime, ancorche'
fatte - come poc'anzi illustrato - in assenza di riscontri oggettivi.
Con  il  che'  il  presunto trasgressore o, in alternativa, qualunque
altro soggetto interessato, legittimato a ricorrere, si trova - salvo
casi  particolari  come  la  sussistenza  di  evidenti  errori  nella
redazione   del   provvedimento   o   della  comprovata  presenza  di
particolari  condizioni  di  traffico o atmosferiche al momento della
contestazione -  nell'impossibilita'  di  svolgere  adeguatamente  le
proprie  difese  nei confronti dell'amministrazione resistente, anche
nel  corso  del  procedimento  giurisdizionale  (o amministrativo) di
opposizione.
    A  differenti  conclusioni si giunge, per contro, nell'ipotesi in
cui  la  pattuglia  di sorveglianza abbia svolto l'accertamento sulla
velocita'   del   veicolo  servendosi  di  apparecchi,  come  il  cd.
«Autovelox»,  in  grado  di fotografare il veicolo del quale viene di
volta  in  volta  rilevata la velocita', con conseguente possibilita'
per il supposto autore della violazione (o per colui che e' per legge
solidalmente  obbligato  al pagamento della sanzione), di avere piena
contezza  dei  fatti  contestati,  anche  successivamente nei casi di
contestazione  differita,  e  di  svolgere  efficacemente  le proprie
ragioni   tanto   nella   fase   di   formazione   del  provvedimento
amministrativo  poi  opposto,  quanto  nella  successiva procedura di
opposizione.  La  documentazione  fotografica  viene  infatti  messa,
com'e'  noto,  a  sua  disposizione  presso  gli  uffici  dell'organo
accertatore.  Egli  puo'  quindi  decidere  in  modo  consapevole  se
proporre  ricorso  nelle forma previste dalla vigente legislazione e,
in  caso di positivo, svolgere efficacemente le eccezioni che ritenga
opportune.
    Cio'  detto,  giova  ricordare  come l'art. 142, comma 6, c.d.s.,
preveda  che  per  la  determinazione  dell'osservanza  dei limiti di
velocita'  vanno  considerate  quali fonti di prova, fra le altre «le
risultanze   delle   apparecchiature   debitamente   omologate  ...»,
dovendosi  ricomprendere  fra  queste ultime, tanto quelle fornite di
dispositivi fotografici (che consentono quindi la certa ed obbiettiva
identificazione  del  veicolo cui ricondurre l'eventuale violazione),
quanto   quelle   in   cui  detta  identificazione  e'  demandata  al
preponderante  e decisivo intervento di una persona che, se non altro
a causa dei normali limiti derivanti dalla sua natura umana, ben puo'
incorrere  in  errori,  e contro i cui effetti il soggetto sanzionato
non  puo'  avvalersi di rimedi giuridicamente efficaci (come avviene,
appunto, con il «Telelaser»).
    Le  considerazioni  appena svolte valgono, peraltro, anche ove si
voglia  accogliere  l'opinione  espressa da taluni giudici di merito,
nel senso di considerare tout court illegittime le sanzioni comminate
per  violazione  dei  limiti  di velocita' qualora la rilevazione sia
stata   effettuata   con   apparecchiature   sfornite  di  apparecchi
fotografici.
    Si viene in tal modo a creare una irragionevole distinzione tra i
soggetti  trasgressori  che,  giovandosi  di  detto  orientamento, si
vedono  accogliere  le  opposizioni  proposte  contro i provvedimenti
sanzionatori   loro   destinati  e  coloro  che,  invece,  in  quanto
individuati   tramite   apparati   rilevatori  collegati  a  macchine
fotografiche,  si  ritrovano  ad  avere ben minori chance di sfuggire
all'azione   punitiva   della   P.A.   interessata.  Con  inevitabile
violazione del principio di eguaglianza nello svolgimento dell'azione
amministrativa  e  del  diritto  di far valere efficacemente i propri
diritti in sede giurisdizionale.
    In  estrema  sintesi,  dal  testo  del vigente art. 142, comma 6,
decreto  legislativo n. 285/1992 emerge una ingiustificata disparita'
di  condizione  fra  i  cittadini  utenti della strada destinatari di
contestazione  attinente  al  superamento  dei  limiti di velocita' a
seconda che l'accertamento della violazione sia stato eseguito o meno
con   dispositivi   capaci   di   fornire   un   riscontro  oggettivo
dell'identita'   del   trasgressore,   in   relazione   alla  ridotta
possibilita' per coloro che rientrino nella seconda ipotesi, rispetto
ai     primi,    di    tutelare    in    via    giurisdizionale    (o
amministrativo-gerarchica)   i  propri  diritti  in  caso  di  errori
imputabili all'autorita' amministrativa, cui e' demandato di volta in
volta  il  controllo  della  sicurezza della circolazione. Una simile
disparita'  assume rilevanza ancora maggiore, se possibile, allorche'
la  gravita'  della trasgressione comporti per il suo presunto autore
l'irrogazione  di  sanzioni di natura personale come la sospensione o
il ritiro della patente di guida, capaci di incidere in modo diretto,
ancorche'   certamente  marginale,  sull'esercizio  di  una  liberta'
fondamentale quale quella di movimento.
    Per  le  ragioni che precedono, deve ritenersi non manifestamente
infondata,  con  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la
questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 142, comma
6, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non
prevede  che  le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi
misuratori  della  velocita'  dei veicoli possano costituire fonti di
prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di
altro  genere,  idonei  a  fornire  dati  certi sia in relazione alla
velocita' tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato.
    Ritenuta  altresi'  rilevante  ai  fini del decidere la questione
appena  sollevata, poiche' dall'eventuale accoglimento della relativa
eccezione,   puo'  dipendere  quello  del  ricorso  introduttivo  del
presente procedimento,
                              P. Q. M.
    Visto  l'art.  23,  terzo  e  quarto  comma, legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Ritiene   non  manifestamente  infondata,  con  riferimento  agli
artt. 3  e  24  Cost.,  la  questione  di legittimita' costituzionale
relativa  all'art. 142,  comma 6, decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  le  risultanze dei
rilevamenti  effettuati con apparecchi misuratori della velocita' dei
veicoli  possano  costituire  fonti di prova solo se dette risultanze
consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire
dati  certi  sia  in  relazione  alla  velocita'  tenuta  sia ai dati
identificativi del veicolo osservato;
    Sospende  il  presente  giudizio,  ordinando  la trasmissione dei
relativi  atti  alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla
questione sopra prospettata;
    Ordina  altresi'  la  trasmissione  della presente ordinanza alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ed ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Grumello del Monte, addi' 23 maggio 2003
                     Il giudice di pace: Cofano
03C1118