MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 aprile 2003 

Riparto  della  quota  del  30%  del Fondo nazionale speciale per gli
investimenti, per l'esercizio finanziario 2002.
(GU n.258 del 6-11-2003)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
               ufficio coordinamento e affari generali

    Visto  l'art.  1, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, concernente: «Riordino del sistema dei trasferimenti erariali
agli  enti locali», con il quale e' stato attivato il Fondo nazionale
per  gli  investimenti  con  i  proventi  di  competenza  dello Stato
derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;
    Considerato   che   l'art.   7,   comma 1,   del  citato  decreto
legislativo,   ha   destinato   detto   Fondo   prioritariamente   al
finanziamento  degli  investimenti  finalizzati alla realizzazione di
opere  pubbliche  nel  territorio degli enti locali i cui organi sono
stati sciolti ai sensi dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n.
55,   come  integrato  dal  decreto-legge  31 maggio  1991,  n.  164,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e
degli enti in gravissime condizioni di degrado;
    Richiamato   il   decreto   ministeriale  datato  25 luglio  2000
(registrato  alla  Corte  dei conti il 21 agosto 2000) con il quale -
fissati  i  parametri  obiettivi  volti  ad  individuare  gli enti in
gravissime  condizioni  di  degrado  -  e'  stato  stabilito che sono
ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale a valere sulla
quota  del  70%  del Fondo nazionale speciale per gli investimenti le
amministrazioni  provinciali  ed  i comuni che abbiano riportato, nel
calcolo  del  degrado,  un  indice sintetico superiore a 9 con indici
singoli  uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle
abitazioni  non  occupate  per  100  occupate  e  del numero medio di
componenti per famiglia;
    Considerato  altresi'  che,  ai  sensi dell'art. 2 del richiamato
decreto  ministeriale  25 luglio  2000,  la residua quota del 30% del
Fondo  nazionale speciale per gli investimenti e' destinata agli enti
locali  la cui popolazione residente, secondo il censimento ISTAT del
1999,  non  superi  i  3.000  abitanti  e  che,  a presciendere dalla
graduatoria  formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al
precedente   capo   della   presente   premessa,   si  trovino  nella
inderogabile   necessita'   di   finanziarie  interventi  urgenti  di
preminente  interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche,
i  cui  oneri  non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse
proprie o autonomamente reperibili;
    Considerato  che,  per  l'anno  2001, la quota parte dei proventi
della  casa  da  gioco  di Campione d'Italia attribuibile in liena di
principio  al  Fondo  nazionale  per gli investimenti risulta pari ad
Euro 7.150.902,42;
    Visto   l'art.  1,  comma 6-bis  del  decreto-legge  n.  194  del
6 settembre  2002  concernente  «Misure  urgenti per il controllo, la
trasparenza ed in contenimento della spesa pubblica», convertito, con
modificazioni,  con  legge  31 ottobre  2002,  n. 246, secondo cui le
somme  stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2001, non
impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, possono essere mantenute
in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003;
    Considerato  che  in  data  13 dicembre  2002  si  e' proceduto a
ripartire la quota del 70% del fondo medesimo;
    Ritenuto  di  procedere al riparto della quota del 30% del fondo,
prevista dall'art. 2 del ridetto decreto ministeriale 25 luglio 2000;
    Sentita,  ai  sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo
n.  244/1997,  la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha
espresso parere favorevole nella seduta del 31 marzo 2003;
    Visto  l'impegno  n. 54852 clausola 1 registrato Ufficio centrale
bilancio in data 23 dicembre 2002;
                              Decreta:
    Il  Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2001,
per  la  quota  parte  pari  al  30%  di  cui  all'art. 2 del decreto
ministeriale 25 luglio 2000, e' cosi' ripartito:
      1. agli  enti  locali di seguito elencati e secondo gli importi
indicati,  per  interventi urgenti di preminente interesse locale per
la   realizzazione  di  opere  pubblicate,  i  cui  oneri  non  siano
diversamente  fronteggiabili  dagli enti locali richiedenti con altre
risorse:

     ----> vedere Tabella da pag. 28 a pag. 29 della G.U. <----

    2. L'onere  complessivo di Euro 2.145.270,73 e' imputato a carico
dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno 2002.
    L'Ufficio coordinamento e affari generali e la Divisione bilancio
del  servizio  affari  finanziari  sono  incaricati,  ciascuno per la
propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.
      Roma, 7 aprile 2003
                              Il capo del dipartimento: Malinconico