MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Medicinali  omeopatici:  comunicato esplicativo alla legge n. 289 del
27 dicembre  2002,  art.  52,  comma  15:  notifica  delle variazioni
previste per i medicinali omeopatici.
(GU n.258 del 6-11-2003)

    La legge n. 289 del 27 dicembre 2002 prevede, all'art. 52, com-ma
15,  che  «a  tutti  i  medicinali  omeopatici per i quali le aziende
produttrici hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'art.
85,  comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' consentita la
notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:
      a) variazione del confezionamento primario;
      b) quantita' del contenuto;
      c) variazione  di  una o piu' diluizioni del o dei materiali di
partenza purche' la nuova diluizione sia piu' alta della precedente;
      d) sostituzione di un componente con uno analogo;
      e) eliminazione di uno o piu' componenti;
      f) variazione    del    titolare    dell'autorizzazione    alla
commercializzazione;
      g) variazione del nome commerciale;
      h) variazione dei sito di produzione;
      i) variazione del produttore».
    A    tal   riguardo,   si   fa   presente   che   con   nota   n.
2003/0019737/GEN/CP  del  1° luglio  2003  la  Camera  dei deputati -
Servizio   per   il  controllo  parlamentare,  ha  chiarito  i  dubbi
interpretativi  relativi  alla corretta interpretazione della dizione
«aziende  produttrici»  contenuta  nella norma medesima, evidenziando
che  la volonta' del legislatore era quella «di indicare con "aziende
produttrici"  tutte  le  imprese  che  abbiano  presentato l'apposita
documentazione  per l'autorizzazione versando il contributo previsto,
di  cui  al comma 34, art. 85, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»,
e,  quindi,  il «responsabile all'immissione in commercio» cosi' come
previsto  dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive
integrazioni  e  modificazioni  e  come  precisato nel comunicato del
Ministero  della  sanita'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001.
    Premesso  cio',  si  provvede,  inoltre,  a  fornire  i  seguenti
chiarimenti  relativamente  alla  procedura  da seguire e riguardo la
documentazione   da   presentare   in  allegato  ad  ogni  variazione
richiesta.
    Il responsabile dell'immissione in commercio e' tenuto ad inviare
al  Ministero  della  salute  - Ufficio A.I.C. - Viale della Civilta'
Romana,  7  -  00144  Roma,  una domanda per ogni modifica richiesta,
allegando   la   ricevuta   originale   del   versamento  individuato
nell'allegato  2  annesso  al  decreto del Ministro della sanita' del
22 dicembre  1997  (Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 33 del
10 febbraio 1998).
    Qualora  si  vogliano  apportare  piu' modifiche ad un medicinale
omeopatico,  si  deve  presentare  una  notifica  per  ogni  modifica
desiderata  e  ciascuna  notifica  deve contenere un riferimento alle
altre presentate.
    La  notifica  dovra'  essere  accompagnata  dalla dichiarazione a
firma originale del legale rappresentante della societa' richiedente,
riguardante  l'avvenuta  ottemperanza al pagamento previsto dall'art.
85,  comma 34 della legge n. 388/2000, e dall'art. 52, comma 13 della
legge n. 289/2002.
    Inoltre,  la  notifica  dovra'  contenere  in  allegato  tutta la
documentazione  prevista  dalla  normativa nazionale e comunitaria in
vigore (Regolamento (CE) n. 542/1995 e successive variazioni) e dalle
specifiche linee guida (Notice to Applicants - A Guideline on dossier
requirements   for   type   l   variations  -  novembre  1999,  ecc.)
relativamente  alla  tipologia  di variazione richiesta (tipologia di
variazione  -  razionale della richiesta - condizioni da soddisfare -
documentazione   da   presentare),   nonche'   la   dichiarazione  di
responsabilita',  a firma del legale rappresentante sulla veridicita'
dei dati presentati.
    La  variazione  si intende accordata decorsi novanta giorni dalla
data  di  presentazione  della  notifica,  qualora il Ministero della
salute  non  si  sia  pronunciato  entro  il  termine  suddetto  e  a
condizione che le certificazioni allegate siano ancora efficaci.
    La  responsabilita'  si  ritiene, comunque, affidata alla azienda
responsabile dell'immissione in commercio.
    Si    fa    presente,    infine,   che   l'azienda   responsabile
dell'immissione  in  commercio  e'  tenuta  a conservare presso di se
copia  della  documentazione  presentata  al Ministero della salute e
tutta   la   documentazione   relative  a  successive  modifiche  del
medicinale   omeopatico.   L'intera   documentazione   dovra'  essere
tempestivamente disponibile per ogni eventuale richiesta da parte del
Ministero.