N. 890 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 agosto 2003
Ordinanza emessa il 12 agosto 2003 dal G.I.P. del Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Cucereanu Olesea Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili, in particolare in relazione al principio di inviolabilita' della liberta' personale ed al principio del buon andamento della pubblica amministrazione. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter [recte: comma 5-quinquies], aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3, 13 e 97.(GU n.45 del 12-11-2003 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 maggio 2003 e decidendo sull'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal difensore dell'indagata Cucereanu Olesea nata a Cahul (Moldavia) il 18 gennaio 1981, in ordine all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.P.R. 30 luglio 2002 n. 189, nel procedimento di convalida dell'arresto della Cucereanu; Rileva in fatto La Cucereanu e' stata tratta in arresto per rispondere del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, perche', in violazione dell'ordine impartito in data 21 febbraio 2003 dal Questore di Pisa ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, della medesima legge, di allontanarsi entro 5 giorni, si tratteneva nel territorio dello Stato italiano senza giustificato motivo. Il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto: purtuttavia, nel corso della relativa udienza, premesso che l'arresto e' avvenuto nel rispetto dei presupposti normativi, il difensore dell'indagata ha sollevato l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con gli artt. 3, 13, 27, 97, 2 della Costituzione. Osserva in diritto Deve essere, innanzi tutto, ritenuta la rilevanza della questione, in quanto l'indagata e' stata arrestata perche' sorpresa nella flagranza del reato contestatogli, sono stati rispettati da parte della p.g. che ha proceduto all'arresto gli obblighi previsti dall'art. 386 c.p.p., cosi' come le prescrizioni normative poste dagli artt. 390 e 391 c.p.p. al fine di procedersi alla convalida, per cui non vi e' dubbio circa l'efficacia della misura. Ritiene altresi' questo giudice la non manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata sotto il profilo della non rispondenza della norma de qua innanzi tutto rispetto all'art. 13 della Carta costituzionale. L'istituto dell'arresto, infatti, in quanto mezzo di coazione della liberta' personale, di un bene quindi tutelato dall'art. 13 Cost. che ne prevede la comprimibilita', se non in presenza di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della p.g. solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, e' disciplinato dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; le ipotesi previste da tali norme devono dunque considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica. Va altresi' rilevato che la misura dell'arresto appare strettamente correlata, per l'insieme sistematico della normativa di riferimento, all'applicazione di misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391, comma 5, c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma, nella parte seconda, ribadisce ancor piu' la correlazione fra la misura dell'arresto e quelle coercitive prevedendo che, allorquando l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art. 381, comma 2, c.p.p., ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura coercitiva e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280 c.p.p. Ancora ne costituisce evidente conferma l'art. 121, comma 1, disp. att. c.p.p., che prevede l'emissione da parte del p.m. di un decreto di liberazione immediata dell'arrestato, quando non ritenga di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. Cio' premesso, e rilevato che il reato per cui si procede, sia per le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e non di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilita' delle misure coercitive, risulta del tutto irragionevole la limitazione della liberta' personale. Vero e' che, in virtu' dell'art. 121 disp. att. c.p.p., puo' essere disposta la liberazione immediata dell'arrestato, ma cio' comporta il ricorso al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto, oltre che al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio per direttissima; il tutto si traduce in un impiego di mezzi ed energie non sorretto da una finalita' processuale apprezzabile. E' da sottolineare poi che l'arresto non appare ragionevole neppure in funzione dell'immediata espulsione dello straniero; la mancata sottoposizione alla custodia cautelare in carcere, infatti, comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che salvo il ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste tipicamente dalla norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. procedente il nulla-osta al provvedimento di espulsione, di tal che e' comunque assicurata l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore. La norma oggetto dell'eccezione della difesa non sembra quindi sottrarsi, neppure sotto questo aspetto, a profili di irragionevolezza e di non conformita' al principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettato dagli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. Non si ritiene invece ravvisabile un contrasto fra la norma ed altri principi di rilevanza costituzionale, quali quello dettato dall'art. 27, che opera in materia di pena e dell'art. 2, che rimane assorbito nella piu' specifica problematica sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore dell'indagata in ordine all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 nei limiti di cui in narrativa. Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Si comunichi alle parti del presente procedimento. Pisa, addi' 12 agosto 2003 Il giudice per le indagini preliminari: Panu 03C1151