N. 890 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 agosto 2003

Ordinanza  emessa  il 12 agosto 2003 dal G.I.P. del Tribunale di Pisa
nel procedimento penale a carico di Cucereanu Olesea

Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Reato di trattenimento nel
  territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Violazione  del  principio di ragionevolezza sotto diversi profili,
  in  particolare  in  relazione al principio di inviolabilita' della
  liberta'  personale  ed  al  principio  del  buon  andamento  della
  pubblica amministrazione.
- D.lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  art.  14,  comma 5-ter  [recte:
  comma 5-quinquies], aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.
(GU n.45 del 12-11-2003 )
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Sciogliendo  la  riserva assunta all'udienza del 21 maggio 2003 e
decidendo  sull'eccezione  di illegittimita' costituzionale sollevata
dal  difensore dell'indagata Cucereanu Olesea nata a Cahul (Moldavia)
il  18 gennaio 1981, in ordine all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs.
n. 286/1998,  come  modificato  dal d.P.R. 30 luglio 2002 n. 189, nel
procedimento di convalida dell'arresto della Cucereanu;

                           Rileva in fatto

    La  Cucereanu e' stata tratta in arresto per rispondere del reato
di  cui  all'art. 14  comma  5-ter  d.lgs.  n. 286/1998  e successive
modificazioni,  perche',  in violazione dell'ordine impartito in data
21 febbraio  2003  dal  Questore di Pisa ai sensi dell'art. 14, comma
5-bis,  della  medesima  legge,  di  allontanarsi  entro 5 giorni, si
tratteneva  nel  territorio  dello  Stato italiano senza giustificato
motivo.  Il  p.m.  ha chiesto la convalida dell'arresto: purtuttavia,
nel  corso della relativa udienza, premesso che l'arresto e' avvenuto
nel rispetto dei presupposti normativi, il difensore dell'indagata ha
sollevato  l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma  5-quinquies, nella parte in cui prevede per il reato di specie
l'arresto  obbligatorio,  in quanto contrastante con gli artt. 3, 13,
27, 97, 2 della Costituzione.

                         Osserva in diritto

    Deve   essere,   innanzi   tutto,  ritenuta  la  rilevanza  della
questione,  in  quanto l'indagata e' stata arrestata perche' sorpresa
nella  flagranza  del  reato  contestatogli, sono stati rispettati da
parte  della  p.g. che ha proceduto all'arresto gli obblighi previsti
dall'art. 386  c.p.p.,  cosi'  come  le  prescrizioni normative poste
dagli  artt. 390  e  391 c.p.p. al fine di procedersi alla convalida,
per cui non vi e' dubbio circa l'efficacia della misura.
    Ritiene  altresi'  questo  giudice  la non manifesta infondatezza
dell'eccezione sollevata sotto il profilo della non rispondenza della
norma   de   qua  innanzi  tutto  rispetto  all'art. 13  della  Carta
costituzionale.  L'istituto dell'arresto, infatti, in quanto mezzo di
coazione  della  liberta'  personale,  di  un  bene  quindi  tutelato
dall'art. 13  Cost.  che  ne  prevede  la  comprimibilita', se non in
presenza  di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti
provvisori da parte della p.g. solo in casi eccezionali di necessita'
ed  urgenza, e' disciplinato dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; le ipotesi
previste  da  tali  norme  devono dunque considerarsi tassative e non
suscettibili  di  estensione  analogica.  Va altresi' rilevato che la
misura  dell'arresto  appare  strettamente  correlata,  per l'insieme
sistematico  della  normativa  di  riferimento,  all'applicazione  di
misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391,
comma  5,  c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura
dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma,
nella  parte  seconda,  ribadisce  ancor  piu' la correlazione fra la
misura  dell'arresto  e quelle coercitive prevedendo che, allorquando
l'arresto  sia  stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art.
381,  comma  2,  c.p.p.,  ovvero  per  uno dei delitti per i quali e'
consentito  anche  fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura
coercitiva  e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli  articoli  274,  comma  1,  lettera  c)  e 280 c.p.p. Ancora ne
costituisce evidente conferma l'art. 121, comma 1, disp. att. c.p.p.,
che   prevede  l'emissione  da  parte  del  p.m.  di  un  decreto  di
liberazione  immediata  dell'arrestato,  quando  non ritenga di dover
richiedere  l'applicazione  di  misure  coercitive.  Cio' premesso, e
rilevato  che  il  reato  per  cui  si procede, sia per le previsioni
edittali  (essendo  punito  con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia
per  tipologia (trattandosi di contravvenzione e non di delitto), non
rientra  nelle  ipotesi  di  applicabilita'  delle misure coercitive,
risulta   del  tutto  irragionevole  la  limitazione  della  liberta'
personale.  Vero  e'  che, in virtu' dell'art. 121 disp. att. c.p.p.,
puo' essere disposta la liberazione immediata dell'arrestato, ma cio'
comporta  il  ricorso  al  giudice per le indagini preliminari per la
convalida  dell'arresto, oltre che al giudice del dibattimento per la
celebrazione del giudizio per direttissima; il tutto si traduce in un
impiego di mezzi ed energie non sorretto da una finalita' processuale
apprezzabile.
    E'  da  sottolineare  poi  che  l'arresto  non appare ragionevole
neppure  in  funzione  dell'immediata  espulsione dello straniero; la
mancata  sottoposizione  alla custodia cautelare in carcere, infatti,
comporta,  ai  sensi  dell'art. 13  comma  3, d.lgs. n. 286/1998, che
salvo  il  ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste
tipicamente   dalla   norma,  venga  rilasciato  da  parte  dell'a.g.
procedente  il  nulla-osta al provvedimento di espulsione, di tal che
e'  comunque  assicurata  l'esecuzione  dell'espulsione  ad opera del
questore.
    La  norma  oggetto  dell'eccezione della difesa non sembra quindi
sottrarsi,    neppure    sotto   questo   aspetto,   a   profili   di
irragionevolezza  e di non conformita' al principio di buon andamento
della pubblica amministrazione dettato dagli artt. 3 e 97 della Carta
costituzionale.
    Non  si  ritiene  invece ravvisabile un contrasto fra la norma ed
altri  principi  di  rilevanza  costituzionale,  quali quello dettato
dall'art. 27,  che opera in materia di pena e dell'art. 2, che rimane
assorbito  nella piu' specifica problematica sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 13.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale   sollevata  dal  difensore  dell'indagata  in  ordine
all'art. 14,  comma  5-ter, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla
legge  n. 189/2002  nei  limiti  di  cui  in  narrativa.  Sospende il
giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  ed ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
    Si comunichi alle parti del presente procedimento.
        Pisa, addi' 12 agosto 2003
            Il giudice per le indagini preliminari: Panu
03C1151